SWA - Utenti Svizzeri Pubblicità: I compositori devono rinunciare al loro compenso

Nei giorni scorsi alcuni membri SUISA hanno trovato nella cassetta della posta una lettera della SWA (Utenti Svizzeri Pubblicità). La SWA è infastidita dalle condizioni di licenza per le campagne pubblicitarie online. Nella sua lettera, la SWA avanza l’assurda pretesa secondo cui gli autori dovrebbero rinunciare alle indennità derivanti dall’utilizzo della musica nelle campagne pubblicitarie online.

Le condizioni di licenza per l’utilizzo della musica nelle campagne pubblicitarie online sono in vigore dall'inizio del 2016. Questo ambito non è sottoposto alla sorveglianza federale e gli autori possono quindi stabilire liberamente le condizioni di licenza. Nonostante tutto, la SUISA si era detta disponibile a trovare una soluzione di comune accordo con le associazioni utenti come la SWA. Purtroppo senza risultati. LA SWA ha criticato il modo di procedere di SUISA, tuttavia senza avanzare alcun tipo di proposta. Per questo motivo a ottobre 2016 i colloqui sono stati interrotti.

La settimana scorsa la SWA ha inviato una lettera a diversi compositori ed editori, membri SUISA. Nella lettera la SWA rinnova le sue critiche alle condizioni di licenza e al termine si spinge addirittura oltre pretendendo dai membri SUISA quanto segue: “SUISA dovrebbe nel frattempo, in segno di buona volontà, rinunciare alle indennità verso i committenti pubblicitari per i costi di licenza delle campagne online!”
In altre parole: i compositori di musica per la pubblicità devono rinunciare ai proventi che gli spettano dall’utilizzo della loro musica su piattaforme online. Ma al tempo stesso i committenti continuano a utilizzano gli spot per la sponsorizzazione dei loro prodotti. Questa richiesta è inappropriata.

A ottobre 2016 la SUISA ha pubblicato su Internet le domande e risposte circa le condizioni di licenza per le campagne pubblicitarie online. Ecco qui i punti più importanti:

  • I committenti pubblicitari garantiscono il compenso di autore ed editore, in solidarietà con le piattaforme online.
  • In base alle condizioni generali di contratto, i committenti pubblicitari di norma si assumono la responsabilità esclusiva di ottenere le licenze necessarie per la musica utilizzata negli spot.
  • La SWA contesta questa responsabilità scaricandola completamente sulle piattaforme online. Tuttavia le grandi piattaforme, soprattutto quelle internazionali, spesso non sanno quali spot pubblicitari vengono visualizzati sul loro sito.
  • L’indennità del 3,3% si orienta sulle tariffe per l’utilizzo della musica nelle opere audiovisive. Per legge, l’aliquota massima applicabile per l’uso della musica è del 10% e nel caso delle opere audiovisive le indennità per la musica ammontano a un terzo di questa percentuale.

Sul sito web della SUISA sono disponibili ulteriori informazioni sulle campagne pubblicitarie online.