Radio e TV
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Richiedete qui la licenza per trasmettere programmi radiofonici e televisivi
Licenze
L’indennità è di solito calcolata come percentuale delle entrate dell'emittente. Si considerano entrate tutte le prestazioni in equivalente monetario percepite grazie all'attività di emissione (comprese simulcasting e webcasting) e alla messa a disposizione.
La percentuale calcolata dipende anche dalla parte di musica protetta nei programmi. Il repertorio della SUISA comprende tutte le opere per le quali la SUISA ha il diritto di esercitare almeno uno dei diritti concessi dalla presente tariffa (diritto di registrazione o di ri-registrazione, diritto di diffusione o diritto di messa a disposizione).
Ecco come procedere
Inviateci il questionario debitamente compilato. In seguito, vi faremo pervenire una licenza e la relativa fattura. Una volta ricevuto il vostro pagamento, provvederemo a ripartire il denaro ai compositori, parolieri ed editori aventi diritto. A questo scopo abbiamo bisogno degli elenchi della musica trasmessa.
Per le radio
Le emittenti dichiarano alla SUISA la musica o i supporti sonori e audiovisivi trasmessi nei loro programmi, compresi i tappeti musicali e i jingle. Le dichiarazioni devono essere presentate conformemente all'allegato I della tariffa.
Per le emittenti TV
Le emittenti televisive dichiarano alla SUISA tutte le produzioni trasmesse, in particolare le opere di terzi e i lungometraggi, i film per la televisione, i documentari e le serie TV non prodotti per conto dell'emittente.
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Testo della tariffa: Tariffa comune S
332 kB -
Testo della tariffa: Tariffa comune S Principato del Liechtenstein
(disponibile solo in tedesco)
333 kB -
Nota informativa sulla dichiarazione Conteggio finale Tariffa comune S
(disponibile solo in francese e tedesco)
140 kB -
Modello di contratto: Tariffa comune S
1.730 MB -
Modello di contratto: Tariffa comune S Principato del Liechtenstein
(disponibile solo in tedesco)
91 kB -
Modello di formato delle liste di trasmissione radio: Tariffa comune S
12 kB -
Nota informativa: Tariffa comune Y (Abonnamenti)
176 kB -
Testo della tariffa: Tariffa comune Y
311 kB
Häufig gestellte Fragen und Antworten
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Cifra 1. Questa tariffa è rivolta alle aziende che trasmettono programmi radiofonici e/o televisivi o li immettono direttamente nelle reti via cavo. Queste aziende sono definite «Emittenti». Un’emittente può trasmettere uno o più programmi.
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Cifra 30. No. Gli acconti sono determinati sulla base dei conteggi finali o, nel caso di nuove emittenti, tramite il formulario di annuncio. Gli acconti vengono rettificati solo se la SUISA lo ritiene necessario o se il cliente si mette in contatto con la SUISA in modo proattivo e richiede una rettifica.
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Cifra 9. Per «Mezzi propri» ai sensi della cifra 9 si intende tutto ciò che non sono introiti ai sensi della cifra 8, in particolare
- Capitale proprio
- Capitale di terzi (prestiti)
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Costi rilevanti (esempi, non esaustivi):
Costi del programma, dei materiali e dei servizi:
- Tecnologia di produzione Emissioni
- Tecnologia di diffusione (alimentazione, diffusione, ecc.)
- Tecnologia di studio Moderazione
- Costi dei materiali / costi dei materiali delle società del Gruppo
- Acquisto di diritti e licenze di terzi e di società del Gruppo
- Servizi di terzi per la produzione di spot pubblicitari
- Altri costi di produzione e del programma di terzi e di società del Gruppo
- Costi per i social media
- Altri costi per servizi
- Riduzioni dei costi
Costi per il personale:
- Salari
- Assicurazioni sociali
- Cassa pensioni
- Formazione e perfezionamento
- Indennità per spese effettiva
- Altri costi del personale
- Dipendenti temporanei
- Prestazioni delle assicurazioni sociali
Altri costi di esercizio:
- Costi per i locali
- Manutenzione, riparazioni, sostituzione
- Canoni di utilizzo dell'operatore della piattaforma DAB
- Costi per i veicoli
- Assicurazioni immobiliari, imposte, tasse
- Costi energetici e di smaltimento
- Spese amministrative
- Spese pubblicitarie
- Spese pubblicitarie del Gruppo Cooperazioni con i media
- Spese per operazioni di compensazione diverse dalla pubblicità
- Altri costi di esercizio
- IVA non recuperabile
- Ammortamenti (eccetto: vedi voce «Risultato straordinario»)
- Management Fees
Costi non rilevanti (esempi non esaustivi):
Risultato straordinario:
- Altri costi straordinari
- Indennità per i diritti d'autore / altri compensi delle società consorelle
- Costi per eventi (ad es. costi della TC K)
- Oneri derivanti da attività finanziarie di terzi / società del Gruppo / azionisti
- Ammortamenti straordinari
- Ammortamenti nuove tecnologie (LRTV art. 58)
- Ammortamenti Goodwill
- Ammortamenti archiviazione dei programmi (Art. 21 par. 3 LRTV)
- Multe, sanzioni, infrazioni
- Altri oneri straordinari e non di esercizio
- Imposte
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In conformità alla cifra 10, le disposizioni tariffarie sono applicate «per programma».
Se il programma ha una denominazione propria e gli ascoltatori devono selezionare attivamente questo programma per ascoltarlo, secondo l'interpretazione della SUISA è chiaro che si tratta di un programma separato, anche se si differenzia solo per un notiziario.
Se, in un programma di questo tipo, né i costi né gli introiti raggiungono un importo tale da determinare un conteggio superiore all’indennità minima indicata, la SUISA conteggerà l’indennità minima.
I programmi complementari in webcasting ai sensi della cifra 17 devono sempre essere conteggiati singolarmente per ogni programma principale a cui possono essere attribuiti. Questo vale, ad esempio, per i cosiddetti «Artist Channels» con programmi identici, che possono essere attribuiti a diversi programmi principali.
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Cifra 8.1. ultimo lemma. Sì, in questo caso l'emittente deve dichiarare alla SUISA i contributi e gli introiti necessari per coprire il deficit dell’attività di diffusione. L'unica eccezione è rappresentata dagli introiti già conteggiati in base ad altre tariffe. Ad esempio, manifestazioni concertistiche o altri eventi con musica, produzioni sonore e audiovisive, ecc.
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La SUISA non rileva una perdita nel bilancio dell'anno precedente. Un utile dell'anno precedente rientrava già negli introiti dichiarati se erano stati generati come risultato dell’attività di diffusione. Si tratterebbe quindi di un doppio onere se rientrasse negli introiti dichiarati dell'anno successivo.
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Se si tratta di importi consistenti, verrà chiarito caso per caso se questi introiti devono essere dichiarati.
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La deduzione forfettaria di cui alla cifra 8.3. non può essere applicata se il conteggio si basa sui costi, in quanto la deduzione forfettaria si riferisce agli introiti pubblicitari.
Riduzioni in conformità alle cifre 18-21:
La cifra 18 si riferisce all’indennità calcolata. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.
La cifra 19 si riferisce all’indennità calcolata. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.
La cifra 20 si riferisce al conteggio. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.
La riduzione alla cifra 21 non è direttamente correlata a introiti o costi. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.
Gli sconti associativi e gli sconti per la presentazione puntuale e completa dei documenti vengono valutati indipendentemente dalla questione costi/introiti.
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Le emittenti che fanno parte di un'associazione rappresentativa di organismi di diffusione (radio e TV) beneficiano di uno sconto del 10% se l'associazione sostiene la SUISA e SWISSPERFORM nel loro lavoro e se le emittenti si impegnano per iscritto a rispettare la tariffa e ad attenersi alle relative disposizioni. Ad esempio, devono essere rispettate le scadenze previste e le dichiarazioni per il conteggio finale devono essere presentate in maniera completa. La riduzione si applica al singolo programma. Ciò significa che in un gruppo di aziende, ad esempio, un programma riceve la riduzione ma un altro no.
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Cifra 33. I jingle, i tappeti musicali ecc. devono essere dichiarati negli elenchi di emissione. In pratica, la SUISA accetta che i contenuti musicali come jingle, loghi sonori ecc. siano dichiarati separatamente dall'elenco di emissione. Inoltre, non ci sono scadenze per l'inoltro.
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L’emittente perde lo sconto. Tuttavia, la perdita degli sconti non esonera le emittenti /programmi dai loro obblighi di informazione derivanti dall'art. 51 LDA. La questione è regolata anche dalla cifra 48 TC S.
La cifra 48 chiarisce che la violazione dell'obbligo di informazione può comportare non solo la perdita di sconti per l'emittente, ma anche l'obbligo di risarcire le società di gestione per i costi aggiuntivi.
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Cifra 7.1. Le emittenti non soggette alla LRTV e le emittenti che possono essere ricevute anche al di fuori della Svizzera devono ottenere diritti aggiuntivi da Audion. Audion concede la licenza per la riproduzione a fini di diffusione per le emittenti non soggette alla LRTV. I canali non soggetti alla LRTV sono emittenti con scarsa rilevanza giornalistica, ad esempio emittenti musicali pure a bassa distribuzione.