Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori (FPAE) della SUISA

Pagamenti della rendita e di sostegno per editrici ed editori

La SUISA svolge una funzione sociale attraverso la Fondazione a favore degli autori ed editori e sostiene la previdenza per la vecchiaia dei suoi membri e mandanti. A certe condizioni, la Fondazione versa un contributo previdenziale ad autori ed editori.

La Fondazione di prevideza a favore degli autori ed editori (FPAE) è stata fondata il 10 giugno 1941 e viene finanziata dalla SUISA attraverso una trattenuta del 7,5% su tutti i conteggi per i diritti di esecuzione e di emissione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Il suo scopo è quello di proteggere i membri e i mandanti della SUISA e i loro superstiti dalle conseguenze economiche della vecchiaia e dell'invalidità e di aiutarli a percepire una rendita di vecchiaia.

Una panoramica delle prestazioni alle editrici e agli editori

Gli editori ricevono dalla FPAE prestazioni di previdenza sotto forma di contributi alla propria istituzione di previdenza del personale del secondo pilastro non appena diventano mandanti o membri della SUISA.

Lʼeditore deve disporre di unʼistituzione di previdenza di secondo pilastro, che serve a proteggere i dirigenti e/o i dipendenti residenti in Svizzera o nel Liechtenstein dalle conseguenze economiche della vecchiaia e dellʼinvalidità e a provvedere ai loro superstiti in caso di morte. Lʼaffiliazione obbligatoria o volontaria a unʼistituzione di previdenza professionale registrata, compresa la Fondazione istituto collettore, è un requisito essenziale.

È importante che le case editrici comunichino alla SUISA la loro istituzione di previdenza e forniscano un indirizzo di pagamento corrispondente per poter usufruire di queste prestazioni.

Le prestazioni a favore di un editore corrispondono a una percentuale degli introiti dell'editore stesso derivanti dai conteggi della SUISA per le esecuzioni e le emissioni in Svizzera e nel Liechtenstein. Le prestazioni dipendono dall'ammontare degli introiti e dallo status dell'editore come editore originale o sub-editore.

Caso particolare di ditta individuale: Editrici ed editori in età pensionabile

In linea di principio, i contributi di previdenza possono essere versati solo fino al pensionamento ordinario. Se un editore continua a lavorare oltre i 65 anni, i contributi di previdenza possono essere versati per un massimo di altri cinque anni, in conformità con la legislazione federale. I conti del secondo pilastro possono essere mantenuti o se ne possono creare di nuovi. A partire dal 70° anno di età, attualmente non è più possibile ricevere le prestazioni della FPAE.

Quando la SUISA versa una rendita di vecchiaia alle editrici e agli editori?

Informazioni e condizioni dettagliate sono contenute nel Regolamento sociale e riassunte nella seguente nota informativa: «Prestazioni di previdenza per gli editori»

Requisiti per le editrici e gli editori

  • L'editore deve essere attivo in Svizzera o nel Liechtenstein e la sua attività deve essere condotta da persone residenti
  • L'editore deve disporre di un’istituzione di previdenza di secondo pilastro

Prestazioni alle autrici e agli autori

La FPAE della SUISA eroga prestazioni anche alle autrici e agli autori. Tuttavia, il sistema per per gli autori è strutturato in modo diverso. Le prestazioni sono illustrate alla pagina «Prestazioni di previdenza sociale per autori» . 

Fondazione a favore degli editori della SUISA

Servizi per i membri

SUISA
Bellariastrasse 82
CH-8038 Zürich