Domande e risposte

Generalità sul diritto d'autore

  • La legge federale sul diritto d’autore e sui diritti affini del 1° luglio 1993 (LDA), costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA. La LDA stabilisce quali diritti spettano agli autori, agli interpreti, ai produttori di supporti sonori e agli organismi di diffusione relativamente alle loro opere e prestazioni e quali sono gli obblighi delle società di gestione. La legge definisce concetti di base come «opera» o «autore», così come i  diritti dell'autore sulla sua opera. Inoltre, la legge stabilisce i limiti del diritto d'autore. 

    La legge sul diritto d'autore fa dell'autore di un'opera il proprietario dell'opera stessa. 
    Quest'opera può quindi essere pubblicata, riprodotta, eseguita pubblicamente, trasmessa o diffusa in qualsivoglia maniera solo previo consenso del suo autore. Per questo utilizzo, l'autore può richiedere un compenso.

  • La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera musicale che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Oltre alla musica, sono protette anche altre opere acustiche, che hanno un carattere individuale non attraverso i suoni, ma attraverso l'uso dei rumori.  Tutte queste opere sono protette a prescindere dal loro valore o scopo. Una sinfonia è quindi protetta alla stregua di un jingle radiofonico. La SUISA gestisce solo i diritti d’autore della musica non teatrale, cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:

    • opere musicali non teatrali, con o senza testo, compresi gli oratori,
    • versioni da concerto di opere musicali (drammatiche) teatrali,
    • opere musicali a scopo di danza, utilizzate senza danza,
    • estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione alla radio non superi i 25 minuti oppure i 15 minuti nel caso di emissioni televisive,
    • opere musicali contenute in film o altre opere audiovisive o multimediali (ad eccezione delle opere musicali drammatiche filmate). 

    La SUISA è responsabile dei diritti di esecuzione, dei diritti di emissione e di ritrasmissione, della ricezione pubblica, della messa a disposizione del pubblico (diritti online), dei diritti di riproduzione (ossia la produzione di supporti sonori e audiovisivi o di file audio), nonché delle indennità sui supporti vergini e delle indennità di noleggio. 

  • Le seguenti pubblicazioni specialistiche giuridiche trattano l'argomento «diritto d'autore»::

    in tedesco:

    Reto M. Hilty: Urheberrecht, Bern 2011 (ISBN 978-3-7272-8660-5).

    Dieses Lehrbuch behandelt nicht nur das musikalische Urheberrecht, sondern bietet einen generellen Überblick zur Systematik sowie zu den aktuellen Entwicklungen im Urheberrecht.

    Denis Barrelet, Willi Egloff: Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, 3., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, Bern 2008 (ISBN 978-3-7272-9563-8).
    Bei dieser Publikation handelt es sich um einen juristischen Fachkommentar. Jeder einzelne Gesetzesartikel des Urheberrechts wird in einem eigenen Abschnitt behandelt.

    Barbara K. Müller, Reinhard Oertli: Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Auflage, Bern 2012 (ISBN 978-3-7272-2553-6).

    Dieser Kommentar enthält auf knapp 900 Seiten Ausführungen zum schweizerischen Urheberrecht und verweist jeweils kurz auf die entsprechenden Regelungen im deutschen und europäischen Urheberrecht. Jeder Artikel des URG wird in einem eigenen Abschnitt behandelt.

    Manfred Rehbinder, Adriano Vigano: URG Kommentar, 3. vollständig aktualisierte Auflage, Zürich 2008 (ISBN 978-3-280-07143-4).

    Diese Gesetzesausgabe enthält neben einem Kurzkommentar zum URG viele weitere nationale und internationale Erlasse, welche die für den Bereich des Urheberrechts relevant sind (URV, RBÜ, TRIPS, WIPO-Verträge, EU-Richtlinien usw.). Im Anhang finden sich auch die Statuten sowie Muster-Wahrnehmungsverträge der schweizerischen Verwertungsgesellschaften.

    Roland von Büren, Lucas David (Hrsg.): Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 1. Band, Teil 2, Urheberrecht, 2. Auflage, Basel/Genf/München 2006 (ISBN 3-7190-2294-3), 3. Auflage erscheint demnächst (ISBN 978-3-7190-3178-7).

    Verschiedene Autoren vermitteln auf rund 700 Seiten ausführliche Informationen zum Urheberrecht, zum Verlagsvertrag sowie zum Recht der Verwertungsgesellschaften.

    Kamen Troller: Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2., überarbeitete Auflage, Basel 2005 (ISBN 978-3-7190-2357-7).

    Dieses Buch behandelt neben dem Urheberrecht auch die Bereiche Patentrecht, Designrecht, Informatikrecht und Markenrecht sowie den unlauteren Wettbewerb.

    Roland von Büren, Eugen Marbach, Patrik Ducrey: Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008 (ISBN 978-3-7272-0819-5).

    Dieses Lehrbuch führt auf gut 500 Seiten in sämtliche Bereiche des Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts ein (Patentrecht, Urheberrecht, Designrecht, Markenrecht sowie Lauterkeits- und Kartellrecht).

    in francese:

    Jacques de Werra, Philippe Gilliéron (Ed.): Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 1e édition, Bâle 2013 (ISBN 978-3-7190-2853-4).

    Dieser 2500 Seiten starke Band kommentiert das gesamte Urheber-, Marken-, Design- und Patenrecht der Schweiz.

    Dessemontet François: Le droit d'auteur, Lausanne 1999 (ISBN 2-8819-7038-9).

    Das mit Anhängen über 1000 Seiten starke Buch beinhaltet viele konkrete Beispiele und hebt die Rolle des Urhebers im Bereich der neuen Technologien – allerdings auf dem Stand von 1999 – besonders hervor.

    Denis Barrelet, Willi Egloff: Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème édition, Berne 2008 (ISBN 978-3-7272-9564-5).

    Bei dieser Publikation handelt es sich um einen juristischen Fachkommentar. Jeder einzelne Gesetzesartikel des Urheberrechts wird in einem eigenen Abschnitt behandelt.

    Kamen Troller: Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e édition, Bâle 2006 (ISBN 978-3-7190-2358-4).

    Dieses Buch behandelt neben dem Urheberrecht auch die Bereiche Patentrecht, Designrecht, Informatikrecht und Markenrecht sowie den unlauteren Wettbewerb.

  • in tedesco:

    Poto Wegener: musik & recht, Schweizer Handbuch für Musikschaffende, 2. unveränd. Auflage, 2004 (ISBN 978-3-9809540-2-0).

    Das 550 Seiten starke Buch beleuchtet folgende Themen: Urheberrecht, Verwertungsrecht (SUISA und SWISSPERFORM), Tonträgerindustrie, Tonträgerverträge, Verlagswesen, Sampling und Remix, Musik und Internet, Vertragsrecht, gruppeninterne Verträge und Organisationsstrukturen, Konzertverträge, Management und Booking, Schutz des Gruppennamens, Lärmschutz sowie soziale Vorsorge. Ein Dutzend ausführlich erklärte Musterverträge machen das Buch zu einem kompletten und kompetenten Ratgeber, welcher der jedoch teilweise nicht mehr ganz aktuell ist.

    Robert Lyng, Heinz Oliver, Michael von Rothkirch: Die neue Praxis im Musikbusiness, 12. Auflage, 2013 (ISBN 978-3-95512-059-7).

    Ein grundlegendes Standardwerk für alle, die verstehen wollen, wie die Musikbranche funktioniert. In 18 Kapiteln werden die wichtigsten Akteure der Branche vorgestellt. Von der Bandgründung bis zum Chart-Erfolg werden allen, die sich professionell mit Musik befassen, kostbare praktische Tipps gegeben. Urheberrechts-Basics werden ebenso vermittelt wie die Kunst, Verträge zu verhandeln. Ein umfangreicher Anhang mit kommentierten Verträgen rundet das Buch ab. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.

    Rolf Moser, Andreas Scheuermann (Hrsg.): Handbuch der Musikwirtschaft, 7. Auflage, 2018 (ISBN 978-3-7808-0188-3).

    Auf beinahe 1500 Seiten werden alle für die Musikproduktion relevanten Themenbereiche äusserst ausführlich diskutiert – eine komplettere Darstellung der Thematik ist kaum denkbar. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.

    Donald S. Passman, Wolfram Herrmann: Alles, was Sie über das Musikbusiness wissen müssen, 2. Auflage, 2011 (ISBN 978-3-7910-2987-0).

    Branchen-Kenner Wolfram Herrmann hat den US-Bestseller des Anwalts Donald S. Passman auf die Musik-Szene in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. In diesem Ratgeber enthüllen die beiden Experten ihr umfangreiches Insiderwissen fundiert und nachvollziehbar.

    in francese:

    Guy Haumont, Eric Haumont: Le Droit des musiciens, Guide pratique, 2. Auflage, 2002 (ISBN: 978-2911433160).

    Eine vollständige, übersichtliche und international ausgerichtete Darstellung von Recht und Praxis des Musikbusiness, jedoch teilweise nicht mehr auf dem neusten Stand.

Adesione in qualità di autore

  • Secondo gli statuti, è necessario soddisfare una di queste condizioni:

    • essere il compositore o l'arrangiatore di un'opera musicale,
    • essere il paroliere, l'arrangiatore o il traduttore di testi di opere musicali oppure
    • essere l'erede o il successore legale di un autore.

    È possibile compilare il formulario di registrazione direttamente sul nostro sito web o contattare uno dei seguenti indirizzi:

    Svizzera tedesca
    SUISA, Bellariastrasse 82, 8038 Zurigo
    Telefono +41 44 485 66 66, E-mail

    Svizzera romanda e Vallese
    SUISA, Avenue du Grammont 11bis, 1007 Losanna
    Telefono +41 21 614 32 32, E-mail

    Ticino e Grigioni italiano
    SUISA, Via Cattedrale 4, 6900 Lugano
    Telefono +41 91 950 08 28, E-mail

    Non appena avrete firmato il contratto di gestione e pagato la quota d'ammissione, sarete considerati mandanti della SUISA. Un'adesione si giustifica soltanto, se le vostre composizioni vengono già utilizzate in pubblico o lo saranno nell'immediato futuro. Solo allora la SUISA potrà rivendicare delle indennità e versarvi quanto vi spetta.

    In qualità di mandanti, sarete accettati dalla SUISA come membri con diritto di voto e di eleggibilità non appena sarete stati mandanti della SUISA per un periodo minimo di un anno e avrete ricevuto, nel corso della durata del rapporto di mandato, un importo minimo di CHF 3'000.– di indennità.

  • Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 200 franchi (IVA inclusa). Oltre a questa tassa unica, non sono previsti contributi annuali.

    I costi d'esercizio per la gestione dei vostri diritti sono coperti da detrazioni sulle indennità incassate in Svizzera e nel Liechtenstein nonché all'estero.  La detrazione sugli introiti provenienti dall'estero ammonta al 4 percento, mentre per gli introiti in Svizzera e nel Liechtenstein la detrazione viene adeguata annualmente.

  • In quanto creazioni personali dell'intelletto, testi e composizioni di opere musicali sono automaticamente protetti dal diritto d'autore sin dal momento della loro creazione.  I diritti degli autori sulle loro creazioni sono sanciti dalla legge e prevedono in Svizzera un periodo di tutela fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Il diritto di decidere in merito all'uso delle sue opere spetta esclusivamente all'autore. Anche un'elaborazione/arrangiamento può essere effettuata solo con il consenso dell'autore. L'autore sarà remunerato per l'uso delle sue opere. Pertanto, la legge parla dei cosiddetti diritti di utilizzazione (art. 10 LDA). Ad esempio, nel caso in cui le opere vengano eseguite pubblicamente, trasmesse o riprodotte – in altre parole utilizzate – al paroliere, al compositore e all’editore spettano degli introiti di licenza (indennità). La concessione della licenza e la rivendicazione dei diritti d'autore possono teoricamente essere gestite dall'autore stesso in maniera autonoma. Tuttavia, è anche possibile affidare la gestione dei diritti d'utilizzazione a una società di gestione.

  • Gli interpreti sono cantanti o strumentisti che eseguono ad esempio composizioni o le registrano su supporti sonori. Se un interprete è anche autore, può indubbiamente diventare membro.

    Gli interpreti che non sono autori non possono diventare membri. I loro diritti vengono gestiti da SWISSPERFORM.

  • Sì, gli autori che non sono membri della SUISA possono anche amministrare da soli i loro diritti e concordare un compenso con gli utenti. Tuttavia, la gestione individuale è complicata e costosa sia in termini di tempo che di denaro. Come può un autore, ad esempio, verificare se una stazione radio trasmette una delle sue opere e ciò in tutto il mondo? Inoltre, l'odierna fruizione di massa, ad esempio via Internet, rende più difficile o persino impossibile la gestione individuale di tali diritti.

  • La concessione d'emissione della SSR stabilisce che la musica proveniente dalla Svizzera deve essere rappresentata nei programmi in maniera adeguata. Non è definito ciò che si intende per «adeguato». Come per il cinema, nel 2004 la SRG SSR ha regolamentato la collaborazione con i rappresentanti della musica nella «Carta della musica svizzera» che ha lo scopo di rafforzare il prestigio della musica svizzera e promuovere musicisti di talento. Con questa Carta la SRG SSR si impegna a diffondere nei propri programmi radio una quota adeguata di produzioni svizzere. Per musica svizzera si intendono registrazioni o trasmissioni dal vivo con compositori, interpreti o produttori svizzeri nonché registrazioni con una significativa partecipazione svizzera. I partner della SRG SSR stabiliscono annualmente dei parametri di riferimento per la presenza di musica svizzera nei programmi. Negli ultimi anni la SRG SSR non solo ha raggiunto, ma anche superato la maggior parte di questi parametri di riferimento. Secondo la Carta, il repertorio nazionale dovrebbe raggiungere una quota di almeno il 20%.

  • La SUISA non pubblica né vende partiture o supporti sonori. Tuttavia, è lieta di fornire informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove sono disponibili le relative partiture o i CD.

    Una prima panoramica delle opere di compositori svizzeri è fornita dalla banca dati online delle opere della SUISA, accessibile al seguente link: https://pws.suisa.ch

    Se avete ulteriori domande, il servizio musicale sarà lieto di aiutarvi (disponibilità delle partiture, ricerca di determinati organici strumentali, ecc.) E-Mail Servizio musicale

  • In linea di principio sì: La SUISA ha infatti stipulato dei cosiddetti contratti di reciproca rappresentanza con oltre 100 società di gestione estere. In questo modo la SUISA rappresenta i membri di queste società consorelle in Svizzera e le società consorelle i membri della SUISA all'estero. Se ad esempio un brano di un autore svizzero viene eseguito in concerto all'estero, l'organizzatore locale deve corrispondere l'indennità per i diritti d'autore alla società di gestione residente. Questa trasmette il denaro alla SUISA che, a sua volta, lo versa all'autore. 

    Qualche volta accade che le nostre società consorelle non rilevino né conteggino un'utilizzazione all'estero. Per questa ragione vi consigliamo di informarci non appena diventate musicalmente attivi all'estero. Per procedere a delle verifiche con le nostre società consorelle, abbiamo bisogno delle seguenti indicazioni:

    Concerti

    • data e luogo (città, paese, nome del teatro, sala o club) , 
    • nome e indirizzo dell'organizzatore (se noto)
    • tutte le opere eseguite (elenco)
    • programma stampato (se disponibile)

    Emissioni

    • data di diffusione
    • nome dell'emittente televisiva o radiofonica
    • nome dell'emissione (se noto)
    • tutte le opere diffuse (elenco)

    Supporti sonori

    • data di pubblicazione
    • nome della label/produttore
    • numero di catalogo
    • nome del supporto sonoro e dell'interprete
    • tutte le opere contenute

    "Formulario di dichiarazione Esecuzioni ed emissioni estero"

    E-mail a: intdistribution@suisa.ch

  • La SUISA si occupa dei diritti d'autore inerenti alla musica non teatrale mentre non amministra i diritti delle opere drammatico-musicali. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere il cui svolgimento scenico venga impersonato da attori che interpretano delle determinate parti e in cui la musica abbia un ruolo tale che le opere non vengono generalmente mai eseguite o trasmesse senza di essa, come ad es. musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali appartengono alla categoria delle opere musicali non teatrali i cui diritti d'autore vengono amministrati dalla SUISA (cosiddetti («piccoli diritti»).

    I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA (cosiddetti («grandi diritti»).

    Nelle seguenti situazioni la SUISA assume la gestione dei diritti d’autore («piccoli diritti»):

    • opere musicali non teatrali, con o senza testo, ivi compresi gli oratori;
    • versione concertistiche di opere musicali teatrali (drammatiche);
    • opere musicali a scopo di ballo, utilizzati senza danza;
    • estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione o emissione alla radio non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive;
    • opere musicali contenute in film o in altre opere audiovisive o multimediali (a meno  che si tratti di opere musicali drammatiche filmate).
  • Il contratto di gestione, unitamente alle condizioni generali di gestione (CGG), è l’anello di congiunzione più importante tra la SUISA e i suoi membri e l'elemento di base per la gestione di determinati diritti d’autore da parte della SUISA. Con la stipula di un contratto di gestione, il membro affida alla SUISA la gestione fiduciaria di importanti diritti d’autore patrimoniali in Svizzera e all’estero (tramite le società consorelle). La SUISA è incaricata di riscuotere le indennità per i diritti d’autore dagli utenti e di ripartirli ai membri (aventi diritto).

    Trovate informazioni dettagliate sul contratto di gestione nelle «Spiegazioni sul contratto di gestione».

  • No, è pienamente libero di concludere col suo editore gli accordi concernenti l'utilizzazione delle sue opere musicali. Solo per quanto riguarda l'ammontare delle indennità a favore dell'editore, è necessario che si attenga ai limiti stabiliti nel regolamento di ripartizione.
    La SUISA tratta tutti i diritti d'autore nella stessa maniera, a prescindere dal fatto che le siano stati ceduti direttamente dall'autore o tramite un editore.

  • Sì, ma le società di gestione straniere non sono attive né in Svizzera né nel Liechtenstein;  sono rappresentate dalla SUISA, a patto che abbiano concluso con quest'ultima un contratto di reciproca rappresentanza. Se aderite a una società di gestione straniera, la SUISA rappresenterà i vostri diritti d'autore in Svizzera e nel Liechtensein e trasferirà le indennità alla vostra società estera, che a sua volta vi inoltrerà il denaro.

Adesione alla SUISA in qualità di editore

  • Se siete in grado di attestare lo svolgimento di un'attività editoriale come editori originali o subeditori, potete aderire alla SUISA in qualità di editori. Dopo aver stipulato contratti d’edizione con autori o con altri editori, è possibile richiedere l’ammissione. A tal fine la SUISA ha bisogno della seguente documentazione: 

    • il questionario compilato,
    • una copia dell’estratto del registro di commercio (con specifico riferimento ad un'attività editoriale) oppure, se la casa editrice non è iscritta, un documento equivalente relativo alla ditta in questione;
    • le dichiarazioni d’opera delle opere pubblicate corredate dei relativi contratti d’edizione e degli esemplari giustificativi.

    Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 400 franchi (IVA inclusa). 

    Con la firma del contratto di gestione per editori, diventate mandanti della SUISA. Una volta raggiunto, dopo almeno un anno, l'importo minimo delle indennità per i diritti d'autore stabilito dal Consiglio della SUISA, sarete ammessi come membri con diritto di voto e di eleggibilità. 

  • La scelta della forma giuridica dipende principalmente dal tipo e dalla portata dell'attività editoriale. A seconda della situazione, sono indicate queste forme giuridiche:

    Ditta individuale 
    Adatta per una persona singola che desideri iniziare entro limiti modesti; conveniente e semplice; obbligo d’iscrizione al registro di commercio solo a partire da una cifra d'affari di CHF 100'000.–. Svantaggio: si è tenuti a rispondere con l'intero patrimonio, anche quello privato.

    Società in nome collettivo
    Adatta per le piccole case editrici, nelle quali tutti i soci intendono impegnare interamente la loro capacità lavorativa e il loro patrimonio. Obbligo d'iscrizione al registro di commercio; è consigliabile la stipula di un contratto di società scritto.  Svantaggio: tutti i soci rispondono con l'intero patrimonio, anche quello privato.

    Società a garanzia limitata
    Adatta per piccole e medie case editrici; capitale minimo necessario CHF 20'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio. Vantaggio: la responsabilità è limitata all'ammontare del capitale della Sagl.

    Società anonima
    Adatta per medie e grandi case editrici; capitale minimo necessario CHF 100'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio e gli oneri fiscali sono maggiori. Vantaggio: la responsabilità è limitata al capitale azionario della SA e il nome degli azionisti nel compare nel registro di commercio. 

    Le società semplici non hanno personalità giuridica e non possono quindi diventare membri di una cooperativa.

    Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio del notaio o al registro di commercio: www.gruenden.ch
     

  • Innanzitutto si applicano le regole sulla costituzione di una società del Codice delle Obbligazioni (art. 944) che sono diverse a seconda della forma giuridica scelta. Il nome non deve poter essere confuso con quello di un'azienda già esistente. Per questo motivo vi consigliamo di consultare il gruppo Editori della SUISA prima di prendere una decisione definitiva.

    Mail

    Il diritto commerciale protegge l'azienda non appena la casa editrice è registrata nel registro di commercio. Inoltre per legge sussiste la protezione contro la concorrenza sleale a favore della persona che è in grado di provare che è stata la prima a utilizzare il nome. È altresì consigliabile depositare il nome come marchio presso l’Istituto della Proprietà Intellettuale, almeno per la Svizzera ed eventualmente anche a livello internazionale. 

    Link IGE 

  • L'editore e gli autori (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano un contratto d'edizione originale. In virtù dell’accordo, l’editore si impegna a gestire, a proprie spese e a proprio rischio, tutte le opere affidategli, in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. A questo scopo l’editore deve ad esempio: 

    • produrre e distribuire spartiti dell’opera («diritto d‘edizione propriamente detto»),
    • cercare una casa discografica che pubblichi l’opera su un supporto sonoro,
    • cercare un produttore che utilizzi l’opera per una produzione di film,
    • pubblicizzare emittenti radio,
    • cercare un interprete che esegua l’opera, o
    • cercare un musicista che effettui un arrangiamento dell’opera.

    In parole povere, l’editore è il manager di un’opera. La casa editrice e l’azienda discografica non sono la stessa cosa. La casa editrice deve cercare un’azienda discografica che produca e pubblichi l’opera. Tuttavia, molte case discografiche dispongono di un proprio reparto editoriale e, per ragioni economiche, assumono entrambi i compiti. 

  • Nella gestione dei diritti d'autore si distinguono i seguenti contratti d'edizione: 

    • Contratto d'edizione (originale)
    • Contratto di coedizione 
    • Contratto di subedizione 
  • L'editore e l'autore (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano il contratto d'edizione originale. In esso, l'autore si impegna a cedere all'editore le sue opere ai fini della pubblicazione e a concedergli  i diritti d'utilizzazione a tal fine necessari.  In cambio, l'editore si impegna a diffondere l'opera entro un periodo di tempo ragionevole secondo la prassi di mercato e a pagare all'autore un compenso per questo. Il contratto è valido per tutto il tempo concordato, ma al più tardi fino alla fine del periodo di protezione, che termina 70 anni dopo la morte dell'autore. La SUISA riconosce solo contratti d'edizione  originali con una durata minima di tre anni.

    In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti d’edizione: da un lato abbiamo il «normale» contratto d‘edizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement). D'altro canto, esistono contratti editoriali che dichiarano oggetto del contratto tutte le opere dell'autore, anche quelle ancora in fase di creazione (General Agreement; cosiddetto contratto d’autore esclusivo).

    Link su: L'editoria musicale  – è anche un'arte 

    Link su contratto modelllo

    Il contratto d'edizione originale deve disciplinare almeno i seguenti punti:

    a) Nome e indirizzo delle parti contraenti
    b) Titolo dell'opera, nomi di tutti gli autori 
    Il contratto di solito si riferisce ad una o più opere, ad esempio tutti i titoli di una produzione di un album (Specified Agreement). L'accordo o l'appendice deve specificare chi partecipa a quale opera e in quale percentuale (parte). Tali informazioni devono essere specificate nel contratto o nell'appendice al contratto:

    • Titolo dell'opera
    • Cognomi e nomi di tutti i compositori
    • Cognomi e nomi di tutti i parolieri
    • Cognomi e nomi di tutti gli arrangiatori

    c) Cessione dei diritti
    Con un contratto di edizione, l'autore di solito concede all'editore questi diritti:

    • Diritto grafico: l'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito oppure a stampare il testo.
    • Diritti SUISA: qui si tratta degli stessi diritti ceduti dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di gestione, che comprendono tra l'altro i diritti di esecuzione e di emissione nonché i diritti meccanici di riproduzione. La concessione del diritto all'editore avviene quindi «ai fini  della gestione comune attraverso la SUISA».
    • Ulteriori diritti d'utilizzazione: qui si tratta di tutti i diritti che non rientrano né nel diritto grafico né nei diritti SUISA, vale a dire in particolar modo il diritto d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. L'editore è quindi autorizzato a permettere a terzi, dietro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).

    d) Obblighi dell’editore
    Con il contratto di edizione, l'editore di solito si assume i seguenti obblighi:

    • Obbligo di pubblicazione
    • Promozione dell'opera per l'intera durata della cessione dei diritti 
    • Citazione dell'autore in ogni pubblicazione 
    • Obbligo d'informazione

    e) Remunerazione
    Gli introiti derivanti dallo sfruttamento di un'opera sono solitamente ripartiti in questo modo:

    • Diritto grafico oppure diritto d’edizione: l'autore riceve tra il 10% e il 15% del prezzo di vendita al dettaglio.
    • Diritti SUISA: la ripartizione viene effettuata dalla SUISA e le parti si basano sul regolamento di ripartizione. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
    • Diritto di riproduzione: l'editore riceve il 40%; questa quota sale al 50% se si assume i costi per la produzione del supporto sonoro o  audiovisivo. La parte dell'autore ammonta quindi risp. al 60% o al 50%.
    • Diritto di esecuzione e di emissione: all'editore spetta il 35%, all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio.
    • Ulteriori diritti d‘utilizzazione: le entrate provenienti da altre utilizzazioni, come la pubblicità, sono generalmente ripartite in parti uguali tra autori ed editori.

    f) Durata del contratto 
    La durata del contratto disciplina il periodo della cessione di diritto durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. La durata del contratto può essere concordata liberamente tra le parti contraenti. Spesso il contratto viene stipulato «per la durata del termine della protezione legale», vale a dire fino a 70 anni dopo la morte dell'autore (ultimo defunto). Questa è la durata massima della cessione dei diritti. La durata minima fissata dalla SUISA è di tre anni. 

    g) Territorio d’edizione
    I diritti d'edizione vengono ceduti in tutto il mondo oppure limitati ad un un unico territorio. L'editore deve assicurare la gestione delle opere in tutto il territorio concordato. Dato che però molti editori non hanno filiali all'estero, possono incaricare i cosiddetti subeditori all'estero di esercitare i diritti sull'opera. Tuttavia, poiché una terza parte partecipa al reddito dell'editore, la parte dell'autore si riduce.

    h) Clausola fallimentare
    La seguente clausola fallimentare dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione: 
    «Se l'editore dichiara il fallimento, se è l'oggetto di un concordato con abbandono dell'attivo o se viene pignorato senza esito, il suddetto contratto si estingue ipso facto e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore.»

    i) Luogo, data e firme di tutte le parti contraenti

  • Gli editori concludono tra loro un contratto di coedizione se, ad esempio, più autori partecipano a un'opera e sono contrattualmente legati a diversi editori.  Questo contratto regola la suddivisione dei compiti tra gli editori partecipanti. È possibile, ad esempio, che un editore si occupi della produzione di supporti sonori e l'altro della stampa e della pubblicazione delle partiture.

  •  Il contratto di subedizione disciplina i rapporti tra l'editore originale e i subeditori che hanno acquisito i diritti di subedizione di singole opere per un determinato territorio. La SUISA accetta solo contratti di subedizione di una durata minima di tre anni: alla scadenza, il contratto può essere prorogato.

    Per i diritti di riproduzione, è necessario regolare contrattualmente la base di calcolo da applicare per la partecipazione del subeditore:

    • Fabbricazione: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori fabbricati nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di vendita, oppure 
    • Vendita: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori venduti nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di fabbricazione.

    Gli editori svizzeri devono notificare le cessioni a subeditori stranieri e l'acquisizione dei diritti di subedizione mediante il formulario di dichiarazione d'opera e spedire alla SUISA una copia del contratto di subedizione con la dichiarazione.

    In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti di subedizione: da un lato abbiamo il «normale» contratto di subedizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement, cosiddetto contratto d’opzione). D'altro canto, esistono contratti di subedizione che dichiarano come oggetto del contratto non solo le opere pubblicate alla sottoscrizione del contratto, ma anche quelle acquisite successivamente (General Agreement; cosiddetto contratto generale).

    Contratto modello

    Sub-Publishing Agreement Advice Form

  • Particolari disposizioni del regolamento di ripartizione della SUISA disciplinano il momento del trasferimento dei diritti di subedizione da un editore all'altro. Si applicano le disposizioni del paragrafo 1.1.3.6 (cpv. da 5 a 8) del regolamento di ripartizione. La data di inizio del contratto di subedizione è pertanto determinata come segue:

    • Si applica la data di entrata in vigore specificata nel contratto.
    • Se il contratto non specifica tale data, si applica la data della firma di entrambe le parti.
    • Se il contratto non contiene né una data d’entrata in vigore né una data di sottoscrizione, fa stato la data di ricevimento del contratto da parte della SUISA. 


    La data di fine del contratto di subedizione è determinata come segue:

    • Si applica la data di fine del contratto di subedizione specificata nel contratto.
    • Se il contratto non specifica tale data, la data di fine del contratto di subedizione è calcolata sulla base della data di inizio del contratto di subedizione in conformità del paragrafo 5 e del periodo di valutazione di cui sopra.

Dichiarazione d’opera

  • In base alla legge sul diritto d'autore, un'opera è automaticamente protetta dal momento della sua creazione, anche senza registrazione. Tuttavia, è consigliabile documentare al meglio la propria paternità, affinché in caso di controversia si sia in grado di dimostrare di aver creato l’opera. Le seguenti misure possono contribuire a facilitare tale prova: 

    • i membri della SUISA dichiarano le loro opere alla SUISA,
    • i membri o non membri della SUISA si inviano per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o lo spartito della medesima. Il tutto va inviato «per raccomandata» e non si dovrà in nessun caso aprire il pacco o la busta,
    • deposito di esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate,
    • deposito digitale di file audio o PDF su memorie Cloud con standard bancari (ad es. Procloud; la data e l’ora di caricamento su un server sicuro può servire anche come prova).

    Queste misure non sono quindi necessarie per proteggere l'opera, ma rendono più facile provare la paternità dell'opera in caso di controversie su chi ha scritto l'opera e su quando è stata scritta.

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • Un plagio sussiste nel momento in cui qualcuno spaccia come propria opera, l’opera non modificata o lievemente modificata, di una terza persona. È impossibile impedire questo furto di proprietà intellettuale. Tuttavia, si possono adottare misure che aiutano a dimostrare la vostra paternità su un’opera in maniera inconfutabile in caso di una controversia legale:

    • i membri della SUISA dichiarano le loro opere alla SUISA,
    • i membri o non membri della SUISA si inviano per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o lo spartito della medesima. Il tutto va inviato «per raccomandata» e non si dovrà in nessun caso aprire il pacco o la busta,
    • deposito di esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate,
    • deposito digitale di file audio o PDF su memorie Cloud con standard bancari (ad es. Procloud; la data e l’ora di caricamento su un server sicuro può servire anche come prova).
  • Il seguente link fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di dichiarazione delle opere. Si prega di notare che solo i membri e i mandanti possono dichiarare le loro opere alla SUISA.

    Link

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • La SUISA gestisce i diritti d'autore della musica non teatrale, ma non i diritti di opere musicali drammatiche. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere la cui sequenza scenica è interpretata da persone in determinati ruoli e portata dalla musica in modo tale che di solito non possono essere eseguite o trasmesse senza musica, ad esempio musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali non sono teatrali e la SUISA ne gestisce i diritti d'autore. Rientrano in questa categoria anche le opere musicali contenute in film o in altre opere audiovisive o multimediali, a meno che non si tratti di opere musicali drammatiche filmate.  

    Le opere musicali non teatrali comprendono anche:

    • opere musicali per un'opera di danza, utilizzate senza danza,
    • versioni concertistiche di opere musicali teatrali (drammatiche),
    • estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione o emissione alla radio non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive.

    I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.  

  • Il contratto di gestione tra voi come autori e la SUISA comprende, senza alcuna eccezione, tutte le opere da voi create. Una rappresentazione  «à la carte» non è possibile. Ecco perché dovete dichiarare tutte le opere.

    Tuttavia, è possibile escludere dal campo di applicazione del contratto di gestione alcuni gruppi di diritti e paesi – tali eccezioni si applicano per tutte le opere allo stesso modo.

  • In linea di principio è necessario compilare e inoltrare un formulario di dichiarazione per ogni opera. Tuttavia, se gli stessi aventi diritto sono coinvolti in più opere e tutti i dettagli dell'opera sono identici, è sufficiente compilare un unico formulario di dichiarazione d'opera con un elenco di tutti gli altri titoli.

    Link

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • Il titolo del formulario di dichiarazione d'opera deve corrispondere al titolo che figura sulle dichiarazioni di supporto sonoro e sulle dichiarazioni d'esecuzione. In caso di variazioni ortografiche, la SUISA potrebbe non essere in grado di attribuire un'opera al relativo autore e, di conseguenza,  di versare  le indennità dovute.

  • Oltre al formulario di dichiarazione d'opera, la SUISA richiede per le opere pubblicate una copia del contratto d'edizione o di subedizione.

    Per la dichiarazione di un arrangiamento di un'opera protetta, dovete inoltrare l'autorizzazione dell'editore o del compositore dell'opera originale, mentre per la sonorizzazione di un testo protetto è richiesta l'autorizzazione scritta dell'editore o eventualmente dell'autore o dei suoi eredi. Senza questo consenso, la SUISA non può registrare alcun arrangiamento o sonorizzazione.

    Se si dichiara l'arrangiamento di un'opera libera, è necessario inoltrare l’esemplare utilizzato, affinché la SUISA possa valutarne la proteggibilità. Questo vale per le opere il cui autore è deceduto da oltre 70 anni, il cui autore è sconosciuto nonché per le opere tramandate di tradizione popolare.

    Se necessario, la SUISA può richiedere un esemplare giustificativo di tutte le dichiarazioni d’opera in un formato da essa stabilito.

  • Tutti gli autori (compositori, parolieri, arrangiatori, sub-parolieri ecc.) che partecipano all'opera devono essere elencati sul formulario uno sotto all'altro (e non uno vicino all'altro) e firmare la dichiarazione. Se manca una firma, la SUISA rispedisce indietro il documento e richiede la firma mancante.

    Per le opere pubblicate è sufficiente la firma dell’editore, se tutte le parti hanno firmato il contratto d’edizione. Il consenso di tutti gli autori coinvolti (compresi gli eventuali arrangiatori), è desumibile dal contratto d’edizione da allegare. Se non tutti gli autori hanno firmato il contratto d’edizione, gli autori la cui parte non è pubblicata, devono firmare il formulario di dichiarazione dell’opera.

  • Di norma la SUISA compila la sezione «Chiave di ripartizione» basandosi sul regolamento di ripartizione vigente,  a meno che gli aventi diritto non abbiano concordato una ripartizione diversa. In questo caso, gli autori inseriscono le percentuali concordate. A tal fine, essi devono assolutamente rispettare le disposizioni del regolamento di ripartizione.

  • Sì. Accesso e informazioni in merito alla dichiarazione d’opera online sotto.

    Queste opere non possono essere registrate online e devono ancora essere dichiarate utilizzando l'apposito formulario:

    • opere create allo scopo della sonorizzazione di un'opera audiovisiva,
    • arrangiamenti di opere originali libere (vale a dire non più protette), 
    • opere letterarie (testi senza musica).

     Link

  • In Svizzera, la legge sul diritto d'autore protegge un brano musicale fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Se più persone hanno scritto insieme un brano musicale, esso è protetto fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore deceduto.

  • Sì. Ogni compositore, paroliere o arrangiatore può scegliere uno o più pseudonimi. Tutti gli pseudonimi sono soggetti al segreto commerciale.

    Gli pseudonimi possono tuttavia essere confusi con i nomi di altri compositori. Prima di scegliere uno pseudonimo, vi consigliamo di consultare la SUISA per verificare se lo stesso nome o un nome molto simile viene già utilizzato da un altro autore.

  • La dichiarazione di supporto sonoro da parte del produttore è necessaria per ottenere l'autorizzazione della SUISA a produrre il supporto sonoro. In questo modo il produttore richiede una licenza. 

    La dichiarazione d'opera da parte dell'autore e/o l'editore serve invece alla SUISA per registrare un'opera con gli autori e gli editori coinvolti; senza una dichiarazione d'opera la SUISA non può versare alcun compenso per i diritti d'autore. 

    Attenzione: la dichiarazione di supporto sonoro non sostituisce la dichiarazione d'opera di singole opere.

  • No. Il repertorio di base elenca i brani musicali che eseguite regolarmente dal vivo. Consente alla SUISA di ripartire agli aventi diritto le indennità per i diritti d'autore versate dall'organizzatore. Tutti i brani di propria composizione elencati nel repertorio di base devono essere dichiarati tramite formulario di dichiarazione d'opera. 

    Se siete musicisti e vi esibite regolarmente in occasione di eventi e suonate sempre brani musicali dello stesso repertorio, potete richiederci una tessera SUISA per il vostro repertorio di base, in modo da non dover compilare ogni volta un formulario di programma. 

Arrangiamenti, versioni cover, sampling e remix

  • Si ha un arrangiamento quando un’opera musicale protetta viene creata utilizzando un'opera preesistente, in modo tale che l'opera musicale utilizzata rimanga riconoscibile nel suo carattere individuale. Esempi tipici di arrangiamenti sono gli arrangiamenti di opere per una diversa strumentazione oppure la traduzione del testo in un’altra lingua. Gli arrangiamenti sono tutelati dal diritto d'autore in maniera autonoma. 

    Non sono considerati arrangiamenti le seguenti modifiche delle opere:

    • aggiunta di indicazioni dinamiche o agogiche,
    • aggiunta di segni di fraseggio,
    • inserimento di diteggiatura,
    • registrazioni per organo o altri strumenti a tastiera,
    • abbellimenti,
    • trasposizione di un antico genere di notazione in uno di uso corrente,
    • rettifica di errori ortografici della versione originale e simili procedimenti,
    • trasposizioni in una diversa tonalità o diverso registro di voce,
    • omissione di singole voci,
    • sostituzione o raddoppio delle voci,
    • aggiunta di semplici voci parallele,
    • assegnazione di voci esistenti ad altri strumenti (semplici trascrizioni).

    Regolamento di ripartizione (cifra 1.1.3.5)

  • Le opere musicali non protette dal diritto d'autore possono essere rielaborate e modificate senza previo consenso. Se l'opera musicale è protetta, l'avente diritto deve autorizzarne l'arrangiamento. Se l'opera è stata pubblicata, è necessario contattare l'editore.  Lo stesso vale per la traduzione e la messa in musica di testi.

    Nel caso di opere protette, quindi, è sempre necessaria un'autorizzazione all'arrangiamento da parte degli aventi diritto;  a seconda della situazione tale autorizzazione deve essere ottenuta dall’autore, dai suoi eredi o dall’editore di riferimento. L’autorizzazione all’arrangiamento è il presupposto per poter notificare il vostro arrangiamento alla SUISA e costituisce la base per la vostra partecipazione al prodotto dell’opera.

    La SUISA sostiene i suoi membri nel reperire gli aventi diritto interessati e i loro indirizzi: repertoire@suisa.ch

  • La legge sul diritto d'autore non protegge solo brani musicali completi, ma anche singole parti, se soddisfano i requisiti di un’opera. Una melodia, un assolo oppure altre componenti di un'opera possono quindi essere protette e non possono essere utilizzate liberamente, se costituiscono di per sé un'opera di carattere individuale. Questo è il caso quando la sequenza ha un carattere originale e chiaramente identificabile. La presenza di questa premessa dev'essere chiarita caso per caso. Quanto più spiccatamente si manifestano nel sample le caratteristiche della parte d'opera estratta, tanto minori sono le possibilità di poterla utilizzare liberamente.
    Le affermazioni secondo cui il sampling composto da due tempi, nove note o dieci secondi di musica è consentito, sono solo dicerie. Nessuno può tracciare una linea di demarcazione precisa tra l'uso legale e quello illegale dei sample.

    Se si desidera utilizzare il sampling per estrarre una parte di opera protetta da una registrazione di terzi, integrarla in una nuova opera e pubblicare questa nuova opera, è necessario disporre dei diritti di utilizzo di questa parte di opera di terzi. Tali diritti si ottengono direttamente dall’editore o dall’autore della composizione originale con un contratto sampling. 
    Di regola queste parti d’opera provengono da un CD disponibile in commercio o da un altro supporto sonoro. In questo caso è necessario chiedere all’azienda discografica anche il permesso di utilizzare il sample.

  • A seconda di chi crea un remix e se per realizzarlo vengono utilizzati dei sample, si possono distinguere tre diversi tipi di remix: 

    • Remix dell'autore dell'opera originale senza sample di opere di terzi
      L'autore del remix ha bisogno dell'autorizzazione della casa discografica della registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori (se l'originale è stato scritto da più persone).
    • Remix dell’autore dell’opera originale con sample di opere di terzi
      L'autore del remix necessita dell'autorizzazione degli aventi diritto (autore, editore, azienda di supporti sonori) sui sample di terzi. Ha inoltre bisogno dell’autorizzazione della casa discografica della registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori.
    • Remix di una terza persona con sample di opere di terzi
       L'autore del remix necessita rispettivamente dell'autorizzazione dell'autore o dell’editore (diritti sull'opera) e dell'azienda discografica (diritti sulla registrazione). Con questo contratto vengono ceduti anche i diritti d'utilizzazione dei sample dell'originale. Anche nel caso in cui l'autore del remix intenda utilizzare dei sample di altre opere di terzi, deve necessariamente ottenere l'autorizzazione degli aventi diritto di questi sample (autore, editore, azienda di supporti sonori).

    Un remix è una rielaborazione (nuovo arrangiamento) dell'opera originale e quindi protetto dal diritto d’autore in maniera autonoma.

  • Un’opera musicale viene consapevolmente riprodotta ed eventualmente parzialmente reinterpretata. Fondamentalmente la versione cover rimane il più possibile vicina all’originale. Non si spinge quindi fino ai limiti dell’arrangiamento, perché non conferisce all’opera musicale un nuovo carattere indipendente. A differenza dell’arrangiamento, la versione cover non è tutelata dal diritto d'autore in maniera autonoma.

  • No. Se un gruppo vuole suonare una cover, non deve chiedere il permesso al compositore originale. Sull'elenco del programma che ogni gruppo compila dopo il concerto e che l'organizzatore deve inviare alla SUISA, è necessario indicare l’autore della versione cover, in modo che la SUISA possa inoltrargli il compenso.

    Se un gruppo vuole registrare una versione cover, nella dichiarazione di supporto sonoro nella sezione «elenco delle opere da registrare», dovrà indicare sia il titolo della canzone come anche il nome del suo autore, in modo che la SUISA possa inoltrargli il compenso.

Dichiarazione di rinuncia

  • I compositori e gli autori di musica per film, televisione e altri media audiovisivi dipendono da più di un secolo da un "patto" che permette loro di ricevere un reddito in cambio della cessione dei loro diritti d'autore a emittenti, piattaforme di streaming e altri utenti delle loro opere.

    Oggi, in tutto il mondo, questo principio secolare è sempre più sfidato da aziende che vogliono imporre ai creatori clausole di acquisto dei loro diritti (compresi i diritti di esecuzione pubblica) come condizione per essere assunti o per partecipare a un progetto. In questo scenario, ci si aspetta che i compositori creino musica in cambio di un pagamento una tantum, invece di ricevere un reddito regolare per l'uso delle loro opere.

    Le opere di cantautori e compositori (così come i contributi di sceneggiatori e registi) sono una parte inestimabile e indispensabile della struttura narrativa di film, televisione e altri media audiovisivi. Tradizionalmente, il reddito da royalty è stato l'unica fonte sicura di reddito per i creatori. Questa pratica sempre più diffusa di acquisto dei diritti (compresi i diritti di esecuzione) cambia completamente i termini della remunerazione e ha importanti implicazioni per la carriera degli autori.

    Per aumentare la consapevolezza di questo problema globale, una nuova risorsa educativa internazionale è stata messa a disposizione dei creatori, collegando il movimento statunitense dei creatori di musica, Your Music Your Future, con la CISAC, la Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori, che ha 230 membri in oltre 120 paesi e territori.

    https://international.yourmusicyourfuture.com/

  • No. La SUISA non può accettare le cosiddette «dichiarazioni di rinuncia» dei suoi membri, per le ragioni seguenti:

    • Gli artisti che rinunciano alle loro indennità per i diritti d'autore, rendono se stessi e gli altri facilmente ricattabili, se, ad esempio, gli organizzatori di concerti ingaggiano solo gruppi musicali che rinunciano alle indennità per i brani di propria composizione. 
       
    • L'amministrazione delle dichiarazioni di rinuncia causa una spesa supplementare sproporzionata per la SUISA. I maggiori costi amministrativi che ne derivano dovrebbero essere sostenuti da tutti i membri, compresi quelli che non presentano una tale dichiarazione di rinuncia.

    Tuttavia, in casi eccezionali giustificati, la SUISA rinuncia di propria iniziativa alla riscossione di un'indennità, ad esempio per eventi di beneficenza oppure per la prima esecuzione di opere su commissione.

    Ulteriori informazioni sulla rinuncia alla gestione: SUISAinfo 3.2013 
     

  • In alcuni casi eccezionali, la SUISA non riscuote alcun compenso per la produzione propria di supporti sonori. Questo è il caso, ad esempio, se l'autore fa incidere un CD demo delle proprie opere. Devono tuttavia sussistere le seguenti condizioni:
    La rinuncia è possibile solo

    • se l'autore detiene il 100% di tutti i diritti sull'opera, e
    • se l'autore stesso produce il supporto sonoro o incarica qualcuno di farlo.

    La dichiarazione di rinuncia deve pervenire alla SUISA per iscritto e deve essere firmata.

    Link

  • Ciò è possibile solo se voi, in qualità di autori, avete stipulato con la SUISA un appendice al contratto di gestione (contratto annesso Film). Questo contratto è il presupposto per poter definire alcuni diritti direttamente con il committente. In ogni caso, deve trattarsi di una composizione su commissione per una produzione audiovisiva, in concreto quindi di musica composta appositamente per questo film. Sono tuttavia escluse le composizioni per spot pubblicitari e l’utilizzazione di un’opera preesistente come musica da film.
    In virtù del contratto di gestione, i membri della SUISA non possono stipulare cosiddetti accordi di «buy-out»

    Potete richiedere il contratto annesso Film alla divisione Membri: authors@suisa.ch (D) authorsF@suisa.ch (F) autori@suisa.ch (I)

    Link: Artikel SUISAinfo 3.2013 

    Link: Mustervertrag Filmmusik und Kommentar zum Mustervertrag 

Adesione in qualità di DJ

  • Sì, ogni DJ può diventare membro della SUISA se è compositore, paroliere o arrangiatore di un'opera musicale. Anche un remixer è considerato un arrangiatore ai sensi della legge sul diritto d'autore ed è quindi anche autore. Tuttavia, se riproducete solo musica senza comporre voi stessi, di solito non potete diventare membri della SUISA. In questo caso siete solo artisti e non autori. 

    Diventare membri 

  • L’utilizzo di cosiddette «hitbox« consente in questo settore un rilevamento il più esauriente possibile dei brani suonati e di conseguenza una ripartizione precisa ed equa delle entrate. Sulla base di parametri statistici, le hitbox sono state installate nelle discoteche di tutta la Svizzera, tenendo conto delle diverse regioni linguistiche, dei cantoni, dei diversi stili musicali, degli incassi e delle dimensioni dei singoli locali. Queste hitbox registrano in orari prescelti i brani eseguiti e confrontano i dati raccolti con una banca dati di canzoni tramite un sistema di audio fingerprinting.

    Per ulteriori informazioni sulle hitbox

  • Per fare questo è necessario il consenso degli aventi diritto che sono gli autori (i compositori, i parolieri e gli arrangiatori), gli editori, gli interpreti e le case discografiche. 

    La SUISA vi rilascia i diritti degli autori ed editori dietro pagamento di un'indennità. L'importo dipende dalla tariffa applicabile. Se si apportano modifiche al mixtape (ad es. campionamenti o tagli), è necessario un ulteriore consenso dell'autore/editore. In questo caso, anche il diritto di arrangiamento è interessato. 

    Se utilizzate registrazioni di terzi, è necessario ottenere i diritti degli interpreti e dei produttori discografici. L'importo dell'indennità per i diritti sulla registrazione devono essere negoziati personalmente.

    È dovuta un'indennità anche se inviate i mixtape gratuitamente agli organizzatori o mettete la/le registrazione/i  gratuitamente a disposizione su Internet.

  • Se volete registrare musica protetta dal diritto d'autore, dovete notificarlo alla SUISA. La SUISA gestisce i diritti di quasi tutti gli autori nazionali e stranieri, per cui può accordare il proprio consenso in cambio di un compenso per i diritti d'autore.

    Compilate il formulario  «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori». Il formulario compilato deve pervenire alla SUISA almeno dieci giorni prima della registrazione. La SUISA autorizza quindi la fabbrica di produzione a produrre il supporto sonoro. In mancanza del suddetto permesso la fabbrica non è autorizzata a procedere alla produzione.

    La SUISA rilascia l'autorizzazione per realizzare esclusivamente registrazioni originali. Se desiderate effettuare una registrazione a partire da un supporto sonoro esistente, è necessaria un'autorizzazione supplementare da parte del produttore. È il richiedente a dover ottenere tale autorizzazione che va allegata alla  «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori».

CDs, DVDs, MP3

  • Sì. Potete registrare musica protetta dal diritto d'autore su supporti audiovisivi solo se l'autore o l'avente diritto (di solito l'editore) è d'accordo (cosiddetta autorizzazione alla sincronizzazione). Senza il consenso, non è possibile riprodurre, trasmettere o eseguire pubblicamente supporti audiovisivi. Di regola, la SUISA non può rilasciarvi tale autorizzazione. Avete bisogno di una licenza di sincronizzazione per le vostre registrazioni di film con musica:

    • se le sonorizzate o le riproducete non solo per l'uso privato oppure 
    • se la loro proiezione avviene al di fuori della stretta cerchia di famigliari e amici.

    Attenzione: avete bisogno dell'autorizzazione anche per le proiezioni in occasione di feste aziendali e associative, per corsi di formazione, per i videosistemi degli hotel. L'autorizzazione va richiesta in anticipo.

  • La masterizzazione di CD o DVD è consentita se

    • utilizzate il CD o DVD esclusivamente per scopi personali, oppure
    • regalate il CD o DVD ad un parente o amico stretto.

    La masterizzazione di CD o DVD non è consentita se

    • volete vendere il CD o DVD e non avete né il consenso della casa discografica né una licenza della SUISA, oppure
    • il CD o DVD viene regalato a persone diverse da parenti o amici stretti.

    La legge sul diritto d'autore parla di un'utilizzazione consentita delle opere «nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici». Secondo la prassi giuridica e la letteratura, questa cerchia è definita in modo molto rigoroso. Inoltre, la masterizzazione di un CD o DVD è consentita solo se effettuata da un privato, ma non è consentita se la copia è stata realizzata da una fabbrica di produzione di CD o da terzi dietro pagamento di un compenso. 

  • Scaricate la «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» e inviate il formulario debitamente compilato alla SUISA. Si prega di notare che il formulario deve pervenire alla SUISA almeno 10 giorni prima della registrazione. La SUISA autorizza quindi la fabbrica incaricata dello stampaggio a produrre il supporto sonoro. In mancanza dell'autorizzazione, alla fabbrica non è consentito procedere alla produzione.

  • Finché si registra solo in un ambiente privato e si usa la musica in privato, non c'è bisogno di fare nulla al riguardo, in quanto l'uso personale è consentito dalla legge.

    Tuttavia, se si desidera utilizzare pubblicamente la musica registrata, è necessario prima ottenere l'autorizzazione dalla casa discografica, che di solito detiene i diritti sulla registrazione e i diritti degli interpreti. Dichiarate quindi la produzione del supporto sonoro alla SUISA e otterrete il permesso di riprodurre le opere musicali. Alla vostra «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» sarà necessario allegare l'autorizzazione della casa discografica. 

  • Per poter utilizzare la musica per scopi pubblicitari, occorre il consenso esplicito degli autori o dell'editore. La SUISA inoltrerà la vostra richiesta. Dal momento che di norma la procedura richiede un po' più di tempo, la SUISA vi informerà, dopo aver ricevuto il formulario di dichiarazione, che non siete autorizzati a produrre registrazioni sonore finché non avete ottenuto l'autorizzazione scritta. L'autore e l'editore possono richiedere un compenso finnaziario per il loro consenso, che dovrete pagare alla SUISA in aggiunta all'indennità per i diritti d'autore.

    Per maggiori informazioni

  • In Svizzera e nel Principato di Liechtenstein le opere musicali sono protette fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Se volete (far) registrare opere musicali (ancora) protette dal diritto d'autore, avete bisogno di una licenza della SUISA.

    Quasi tutti gli autori svizzeri e stranieri hanno affidato alla SUISA la gestione dei loro diritti d'autore in Svizzera e nel Principato di Liechtenstein. La SUISA concede l'autorizzazione a registrare un'opera per conto dell'autore dietro pagamento di un'indennità per i diritti d'autore che poi trasmette all'avente diritto. Per questo motivo, dovete sempre informare la SUISA se volete (far) produrre supporti sonori. 

  • In Svizzera e nel Liechtenstein è la SUISA a rappresentare il repertorio mondiale della musica da film. All'estero, è necessario il consenso della società di gestione del paese in cui si intende produrre e/o mostrare il supporto audiovisivo.

  • Se registrata su supporti audiovisivi, la musica viene combinata con altre opere (immagini, dialoghi, ecc.) o utilizzata per altri scopi (pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni) che possono essere in contrasto con le opinioni o le intenzioni del suo autore. Per tutelare il suo diritto della personalità, la SUISA autorizza la registrazione di musica solo con il consenso dell'avente diritto (ad es. presentazione della licenza «Sync»).  

  • No, l'indennità di noleggio non può essere inclusa nel prezzo d'acquisto di una videocassetta o di un DVD, poiché, ai sensi della legge sul diritto d'autore (articolo 13, cpv. 3 LDA), solo le società di gestione possono rivendicare tale compenso. Il prezzo più elevato delle cassette a noleggio è destinato a compensare l'esclusività di cui godono i film fino a quando, dopo un certo periodo di tempo, vengono trasmessi alla televisione (gratuitamente).

  • Con l’acquisto di un CD o di musica in Internet, i diritti per la copia privata non sono compensati, anche perché non è necessario, dato che la legge autorizza la copia privata. Chi voglia produrre copie di file musicali di un CD o da Internet può farlo senza alcuna limitazione nell’ambito della propria cerchia privata. La copia di opere protette su un supporto vergine è l’unico utilizzo nell’ambito privato per il quale la legge prevede il pagamento di un’indennità che tuttavia è dovuta dal produttore o importatore dei supporti vergini (non dall’utente privato). Il consumatore non deve mai pagare le indennità sui diritti d'autore. Può tuttavia verificarsi che il produttore o l'importatore scarichino i loro costi sul consumatore.

Indennità per i diritti d'autore in generale

  • L'ammontare dell'indennità dipende dal tipo di utilizzazione. Per esempio, l'indennità per la musica di un concerto è maggiore rispetto a quella per la musica di sottofondo in una boutique. Il ruolo ricoperto dalla musica nei due contesti è infatti diverso: mentre in occasione di un concerto il pubblico si riunisce appositamente per sentire la musica, la musica di sottofondo che accompagna lo shopping svolge una funzione secondaria. Potete rivolgervi in qualsiasi momento al Servizio clienti della SUISA per una stima non vincolante dell'importo da versare per un determinato utilizzo.

    Le indennità da versare per i singoli generi di utilizzazione sono disciplinate nelle diverse tariffe.

    Panoramica tariffe

  • Conformemente alla legge sul diritto d'autore, tutte le società di gestione svizzere devono fissare le tariffe per la riscossione delle loro indennità. Tali tariffe vengono negoziate con le associazioni di utenti interessate. La Commissione arbitrale federale, di composizione paritetica e i cui membri vengono eletti dal Consiglio federale, approva le tariffe che vengono poi pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Ciò garantisce che i tassi tariffari non siano abusivi. 

  • Le tariffe delle cinque società di gestione svizzere devono attenersi al principio di equità fissato nella legge sul diritto d'autore (Art. 59). In particolare, la SUISA tiene conto, tra l'altro, dei seguenti punti ai fini della determinazione dell'indennità ai sensi della legge sul diritto d'autore:

    • il prodotto realizzato mediante l'utilizzazione o in via subordinata dei relativi costi, 
    • il genere e il numero delle opere utilizzate e 
    • il rapporto tra opere protette e non protette.

    Fondamentalmente l'indennità per i diritti d'autore non deve superare il 10% del prodotto (ad esempio introiti degli ingressi), oppure delle spese (come l'ingaggio).
     

  • Devo pagare un'indennità per i diritti d'autore, se

    • non abbiamo richiesto alcun biglietto d'ingresso alla manifestazione,
    • la manifestazione non aveva intento commerciale oppure
    • la manifestazione è stata deficitaria?

    Sì. Il successo economico di una manifestazione è un fatto che riguarda solo l'organizzatore. Le indennità per i diritti d'autore sono costi fissi come ad esempio le bevande o l'illuminazione ecc. che devono essere pagati indipendentemente dall'esito finanziario di una manifestazione.
    Devo pagare un'indennità per i diritti d'autore, se

    • si è trattato di una manifestazione di carattere privato oppure
    • si è trattato di una manifestazione di tipo associativo non aperta a tutti?

    Per le manifestazioni di carattere privato non è necessario richiedere autorizzazioni né versare indennità. Il diritto d'autore definisce tuttavia l'utilizzazione a fini privati in maniera molto stretta e vale solo per una persona che utilizza la musica nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, come parenti ed amici (articolo 19, cpv. 1, lettera a della legge sul diritto d'autore). Ne consegue che le manifestazioni nell'ambito di locali, associazioni, aziende, unità militari ecc. non vengono considerate private, anche se non sono aperte a tutti.

  • Gli interpreti ricevono un ingaggio per la loro esibizione a titolo di prestazione di servizio. Ma ciò non indennizza il lavoro creativo degli autori né i diritti d'esecuzione sulle loro opere. Dal punto di vista giuridico, l'interprete e l'autore sono due persone distinte, che possono, ma non devono necessariamente essere identiche.  Tuttavia, ciascuna di queste persone indipendenti ha diritto a percepite del denaro: l'autore a titolo di indennità per i diritti d'autore e l'interprete a titolo di ingaggio. 

  • Sì. Se l'interprete è anche compositore, paroliere o arrangiatore (autore) e membro della SUISA, egli ha ceduto i suoi diritti d'autore alla SUISA affinché possa rivendicarne i diritti d'autore. Ciò significa che non è più titolare di tali diritti e che quindi non è più autorizzato a regolare i conti con l'organizzatore. È importante capire che un musicista sul palco (=interprete) è spesso anche l'autore in unione personale, ma l'interprete e l'autore sono sue persone giuridicamente diverse. 

  • No. Dovete, tuttavia, in ogni caso inviare alla SUISA l'elenco dettagliato e completo di tutte le opere per la verifica. Se i musicisti hanno utilizzato esclusivamente della musica non protetta, chiaramente non dovrete pagare alcun compenso.

  • Sì. Dovete inoltrare alla SUISA un elenco del repertorio per tutti gli artisti. La SUISA è autorizzata a richiedere un compenso anche per gli autori che sono membri di una società di gestione collettiva straniera. Se l'autore non ha ceduto i suoi diritti a nessuna società, è tenuto a indennizzarlo individualmente. Non sussiste alcun obbligo di corresponsione di indennità per le opere eseguite in versione non arrangiata se l'autore è scomparso da 70 anni o più.  

  • La SUISA può intraprendere un'azione legale nei vostri confronti, se non dichiarate una manifestazione e/o non pagate alcun compenso. Può anche richiedere un supplemento del 100% se non si dichiara una manifestazione nemmeno dopo un sollecito. Se il rifiuto di pagamento è reiterato, la SUISA può pronunciare un divieto di musica e proibire l'uso pubblico della musica.

Mint

  • Mint Digital Services è una joint venture tra l'organizzazione statunitense per i diritti musicali SESAC e la SUISA. Mint fornisce servizi nel settore dell'amministrazione delle licenze transfrontaliere su Internet. Ciò contempla essenzialmente l'elaborazione di rapporti di utilizzazione delle piattaforme online, l'identificazione del repertorio rappresentato e la fatturazione.

    Mint Digital Services consente alla SUISA e a SESAC di gestire la concessione di licenze online del proprio repertorio in maniera più efficace. D'altro canto, la joint venture può offrire le proprie prestazioni di servizio anche ai grandi editori musicali e, in futuro, anche ad altre società di gestione.

  • Sono tre i motivi principali:

    1. Con Mint Digital Services, la SUISA apre nuove aree di attività grazie alla sua potente infrastruttura informatica.
       
    2. Grazie alla joint venture la SUISA può sfruttare meglio la propria infrastruttura informatica. Finora la SUISA compiva tutti gli sforzi per la concessione di licenze e la ripartizione nel settore online solo per il proprio repertorio. Con un piccolo dispendio supplementare, Mint Digital Services può altresì farsi carico dell'amministrazione e del conteggio dei repertori di SESAC nonché di altri editori e, in futuro, forse anche di società di gestione.
       
    3. Con la joint venture la SUISA si prepara ad affrontare il futuro. Nei prossimi anni saranno messi in discussione i monopoli delle società di gestione. Il principio secondo cui solo una società alla volta è responsabile della concessione di licenze per il repertorio mondiale in un paese, si va sempre più indebolendo. La tendenza verso la concessione diretta di licenze  – cioè la concessione di licenze transfrontaliere, ma solo del proprio repertorio – può già essere osservata al di fuori dell'attività online.
       
  • No. Per i membri della SUISA non cambia nulla. La SUISA rimane il referente e continuerà ad inviare i conteggi ai membri. Mint Digital Services fornisce solo servizi per la SUISA.

  • La cooperazione con SESAC non ha alcun impatto sulle indennità dagli Stati Uniti. La joint venture riguarda esclusivamente l'utilizzo online al di fuori degli Stati Uniti. Tuttavia, la SUISA sta cercando di migliorare le remunerazioni sia dagli USA che da altri paesi. Tuttavia, va detto che possiamo esercitare solo un'influenza limitata sul lavoro delle nostre consorelle all'estero.

  • No. La joint venture fornisce solo servizi di amministrazione e di fatturazione. Per concedere in licenza i repertori di SESAC e della SUISA, sono state create filiali nel Liechtenstein per accedere allo spazio economico europeo:  SESAC Licensing AG, filiale di SESAC e Mint SUISA Licensing AG, filiale della SUISA. Queste due società concedono in licenza i propri diritti online separatamente, nonché i diritti di esecuzione della maggior parte delle società anglo-americane.

  • È del tutto possibile che con alcune piattaforme online possano essere negoziate delle condizioni di contratto più vantaggiose. Le piattaforme possono decidere autonomamente se condurre delle trattative in maniera individuale con le due unità di concessione licenze della SUISA e di SESAC o allo stesso tempo con entrambe le imprese. In quest'ultimo caso,  la SUISA trarrebbe vantaggio dal più ampio repertorio della SESAC e quindi da condizioni migliori.

    La SUISA nonché la SUISA Digital Licensing AG rinegoziano regolarmente i contratti con le piattaforme online. L'obiettivo è sempre quello di ottenere condizioni migliori per gli autori e gli editori.

Informazioni sulla musica di sottofondo

  • La musica di sottofondo (musica d'ambiente) ha solo una funzione d'accompagnamento, complementare o accessoria. Viene utilizzata principalmente nei negozi, ristoranti, sale d'aspetto, luoghi di lavoro ecc. o come musica per l'attesa telefonica.

  • La SUISA calcola il compenso in funzione della superficie del locale in cui le emissioni o le esecuzioni sono acusticamente e visivamente percepibili. Per la «music-on-hold» (musica d'attesa) è determinante il numero di linee collegate al centralino.

  • Salvo disposizioni contrarie previste nell'autorizzazione, la SUISA non necessita di alcun elenco del programma.

  • La TC 3a regola gli importi da pagare, ad esempio, per la sonorizzazione con musica di sottofondo di locali commerciali o per la riproduzione di film e programmi televisivi. Le indennità vengono ripartite tra i compositori, parolieri e interpreti della musica, nonché tra i produttori, sceneggiatori e attori dei film e dei programmi.

    Gli artisti, i produttori e gli sceneggiatori sono rappresentati in Svizzera da cinque diverse società di gestione. Poiché la TC 3a è una "tariffa comune", dalla SUISA riceverete una sola fattura. Il pagamento della fattura della SUISA indennizza i diritti di tutte e cinque le società di gestione.

  • Dovete versare un compenso ai sensi della TC 3a, se si applica almeno uno dei seguenti punti:

    • Nel vostro ristorante, negozio o in altri ambienti del vostro esercizio viene riprodotta musica di sottofondo.
    • Nei locali del vostro esercizio trasmettete film, programmi radio o televisivi.
    • Gestite camere per gli ospiti, appartamenti di vacanza, camere per i pazienti o simili e mettete a disposizione attrezzature adeguate per la riproduzione di film, programmi radio e televisivi.
    • Diffondete musica durante l’attesa al centralino telefonico.

    Quindi, se utilizzate opere e servizi creati da compositori, parolieri, interpreti, sceneggiatori o produttori, questi hanno diritto per legge a ottenere un adeguato compenso per l'uso delle loro opere e servizi.

  • Non sono previste eccezioni per i piccoli negozi. Non appena nel vostro negozio viene riprodotta musica di sottofondo o vengono trasmessi film e programmi televisivi, dovete pagare un compenso secondo la TC 3a. In questo modo avrete accesso al repertorio musicale mondiale ad un prezzo molto ragionevole.

  • Le imprese rispettivamente, le organizzazioni pagano un’indennità per i diritti d’autore in base alla TC 3a nel caso in cui mettano a disposizione dei propri collaboratori, clienti, ospiti, ecc., musica e/o filmati nei seguenti luoghi e contesti:

    • Attesa telefonica
    • Punti di vendita
    • Saloni di parrucchieri/centri estetici
    • Esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.)
    • Ascensori aziendali
    • Uffici
    • Sale d’attesa di uffici o studi
    • Veicoli aziendali o di consegna
    • Stanze/appartamenti ammobiliati affittati a scopo commerciale, come case vacanza, stanze di degenza, Airbnb, camere per studenti, residence
    • Foyer di edifici aziendali
    • Autosili
    • Officine
    • Mostre
    • Bancarelle
    • Stazioni di impianti di risalita
    • Piste di ghiaccio o campi sportivi
    • Sale ricreative in case di cura
    • Spazi/circoli giovanili
  • Dovete notificare voi stessi l’uso della musica alla SUISA, il modo più semplice per farlo è tramite il nostro sito web www.suisa.ch/3a. Se utilizzate musica senza la licenza della SUISA, quest’ultima può raddoppiare le indennità relative. Se avete dimenticato di registrarvi, non dovete temere nulla, basta contattarci immediatamente. Vi emetteremo quindi una fattura ordinaria per l'uso non segnalato in precedenza.

  • L'importo della tariffa dipende dalla superficie sonorizzata o dalla superficie su cui vengono trasmessi film e programmi televisivi. Le superfici per ubicazione vengono sommate, comprese le eventuali camere per gli ospiti. Se un cliente gestisce più ubicazioni (locali commerciali, stabilimenti d’impresa, filiali, ecc.), le indennità sono dovute separatamente per ogni ubicazione.

    Il compenso per la musica di sottofondo su una superficie fino a 1000 m2 è di CHF 19.20 al mese (più IVA). Il compenso per l'utilizzo di opere e servizi audiovisivi (film e programmi televisivi) su una superficie fino a 1000 m2 è di CHF 20.80 al mese (più IVA). Per le superfici più grandi si applicano dei supplementi secondo la cifra 6 della tariffa. Queste tariffe forfettarie si applicano anche alla musica di attesa telefonica, e sono determinate in base al numero di linee telefoniche.

    Con la TC 3a avete quindi accesso al repertorio musicale mondiale ad un prezzo molto ragionevole.

  • La SUISA invia le fatture per la TC 3a una volta all'anno. Di norma, la licenza è valida per l'intero anno civile (dall'1.1. al 31.12.) e corrisponde quindi a 12 volte l’indennità mensile. Nel caso di esercizi o appartamenti di vacanza che non utilizzano musica o film durante tutto l'anno, verrà addebitato solo il relativo numero di mesi di utilizzo.

    Se nessuna modifica viene notificata alla SUISA, la fattura per l'anno successivo verrà emessa esattamente nello stesso modo. In caso di un singolo utilizzo (ad es. presso stand fieristici o in occasione di eventi sportivi di durata limitata), viene emessa una sola fattura per il periodo corrispondente, tenendo conto di ogni mese civile iniziato. In ogni caso, l'importo della fattura corrisponde ad almeno un'indennità mensile.

  • Informate la SUISA delle modifiche tramite l’Infoline (0844 234 234). Se non avete ancora pagato la fattura, possiamo annullarla ed emetterne una nuova. Se avete già pagato la fattura, possiamo rimborsare la differenza o accreditarla alla fattura successiva.

  • Il canone ai sensi della legge sulla radiotelevisione (LRTV) costituisce la base per la creazione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi indipendenti in Svizzera. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) distribuisce questi proventi alla SSR e ad altre emittenti radiofoniche e televisive con mandato di prestazioni, che possono utilizzarli per finanziare le loro attività di diffusione.

    Le indennità per i diritti d'autore che versate alla SUISA sono dovute invece ai compositori, parolieri ed interpreti della musica, nonché ai produttori, sceneggiatori e attori di film e programmi. Essi hanno diritto a un adeguato compenso se le loro opere e i loro servizi sono utilizzati al di fuori della sfera privata, ad es. per la sonorizzazione di negozi, ristoranti, sale d’aspetto, locali di lavoro o come musica d’attesa telefonica.

  • No, le indennità per i diritti d'autore sono dovute indipendentemente dal canone di ricezione per la radio e la televisione. Anche se un'impresa non è tenuta a pagare i canoni radiotelevisivi - ad esempio perché il suo fatturato annuo è inferiore a 500'000 franchi - deve pagare il compenso ai sensi della TC 3a se diffonde musica, film o programmi televisivi al di fuori della sfera privata.

  • No, non è possibile. Chi utilizza opere musicali e audiovisive deve pagare le indennità previste dalla tariffa, poiché agli aventi diritto spetta un adeguato compenso.

  • Con l'acquisto del CD è possibile ascoltare la musica in privato, ad esempio a casa o in auto. L'uso al di fuori di questo ambito non è incluso nel prezzo di acquisto del CD. A tal fine è necessario versare un compenso conformemente alla TC 3a.

  • No, se gli appartamenti di vacanza e le camere per gli ospiti vengono affittati e dotati di attrezzature adeguate, il locatore deve pagare un compenso ai sensi della TC 3a.

  • No, per la musica dal vivo si applicano tariffe diverse. Così come le possibilità di utilizzo della musica sono diverse, ci sono anche tariffe diverse che si adattano al rispettivo utilizzo.

Livestream

  • Il live streaming è (di solito) una trasmissione in diretta di manifestazioni musicali o eventi che vengono diffusi in tempo reale su Internet.
    In linea di principio, l'indennità è calcolata come percentuale degli introiti. Se non viene generato alcun guadagno, l'indennità si basa sul totale dei costi o viene corrisposto un compenso minimo. 

    Le informazioni e le condizioni di licenza per i live streaming si trovano al seguente link: Live streaming di eventi

  • I live streaming non commerciali pubblicati da privati su YouTube e/o Facebook/Instagram non necessitano di licenza da parte della SUISA, poiché esistono accordi diretti tra la SUISA ed entrambe le piattaforme (YouTube e Facebook/Instagram). Non commerciale in questo contesto significa che non viene applicato alcun costo per il live streaming o che non è prodotto da o per un'azienda. La SUISA considera non commerciali anche le campagne di raccolta fondi i cui proventi vengono interamente utilizzati per aiutare i bisognosi, così come le funzioni religiose e le manifestazioni associative, purché non vengano richiesti soldi.

  • Sui social media: non appena viene richiesto denaro o se il live streaming viene trasmesso da o per un'azienda.

    Sul proprio sito web: ogni volta che viene eseguita musica protetta, sempre. Eccezione: un interprete (ad es. un gruppo musicale) esegue solo musica scritta al 100% da lui stesso («uso personale»).

  • Spesso ci viene notificato il titolare dei diritti d'autore che ha fatto l'obiezione. In questo caso vale la pena contattarlo direttamente, perché solo in questo modo è possibile scoprire il motivo della segnalazione.

  • Un live streaming archiviato su YouTube viene trattato come tutti gli altri video caricati: I titolari dei diritti possono rivendicare il contenuto dei video («claim») e quindi puntare a far inserire pubblicità. Gli introiti pubblicitari di Youtube vengono poi condivisi con i titolari dei diritti. Ciò è consentito e può essere evitato solo utilizzando del materiale interamente autoscritto/autoprodotto.

  • Dipende: se non si riproduce musica da un supporto sonoro (ad esempio, si trasmettono solo concerti in streaming) si può presumere che lo streaming non venga bloccato. La SUISA è tuttavia responsabile solo dei diritti d'autore e non dei diritti mancanti sulle registrazioni che le label discografiche rappresentano. Quindi, se si riproduce musica da supporti sonori, è necessario contattare anche le label per evitare il blocco.

  • La SUISA sta per firmare un contratto con Twitch. Come per Facebook o Youtube, non è necessaria la licenza della SUISA per i live streaming che diffondete gratuitamente su Twitch. Per i live streaming che non sono gratuiti per gli utenti o che vengono da voi monetizzati, è necessaria una licenza in conformità con le condizioni di licenza per i live streaming.

    https://www.suisa.ch/it/clienti/online/video/live-streaming.html

    Si prega di notare che, oltre ai diritti d'autore, sono necessarie anche le licenze per i diritti di protezione affini (cioè i diritti sulla registrazione, i cosiddetti "diritti master"). Questi dovrebbero essere richiesti in licenza alle label direttamente da voi. Fondamentalmente, si consiglia quindi di non utilizzare musica "nota" su Twitch nei vostri game streaming, in quanto questi possono essere sempre bloccati se sprovvisti di licenza.

  • Al momento questo può essere il caso perché queste piattaforme hanno sistemi di rilevamento delle impronte digitali meno sofisticati di Youtube e Facebook. Tuttavia, è probabile che la situazione cambierà nel prossimo futuro. Ma attenzione: su nessuna di queste piattaforme è consentito lo streaming di musica senza licenza; una violazione può essere punita tramite il blocco del proprio account.

  • Se vengono riprodotti supporti sonori disponibili in commercio, ci si deve aspettare in qualsiasi momento che il live streaming venga bloccato da una label. Fintanto che l'evento viene trasmesso gratuitamente in streaming, si può presumere che i diritti d'autore siano regolati da contratti con Facebook.

  • Solo se si richiede un pagamento, altrimenti i diritti sono regolati dal contratto della SUISA con YouTube.

  • Se vengono riprodotti supporti sonori disponibili in commercio, ci si deve aspettare in qualsiasi momento che il live streaming venga bloccato. Per quanto riguarda i diritti d'autore, è necessario ottenere una licenza in conformità con le condizioni di licenza per i live streaming: PDF Condizioni di licenza live streaming

    1. A partire da organo/dal vivo/concerto
      a) sui social media: i diritti sono di solito regolati da contratti tra le piattaforme. Non è necessaria una licenza della SUISA.
      b) sul proprio sito web: i diritti devono essere ottenuti presso la SUISA secondo le condizioni di licenza live-streaming 
       
    2.  A partire da supporto sonoro
      a) sui social media: ci si deve aspettare di essere bloccati (vedi anche domanda 6).
      b) sul proprio sito web: oltre ai diritti d'autore, sono necessarie anche le licenze delle label.
  • Sì, è necessaria una licenza secondo le condizioni di licenza live-streaming: PDF Condizioni di licenza live streaming

    Tuttavia, i DJ set contengono anche registrazioni i cui diritti sono detenuti dalla casa discografica o dalla «label». Sui social media, i DJ set sono di solito vietati e bloccati dalle label. Sul proprio sito web, i diritti sulle registrazioni devono essere preventivamente ottenuti direttamente presso le label. Senza una licenza si commette una violazione di questi diritti e si può anche essere perseguibili. L'unica piattaforma attualmente nota alla SUISA che ha firmato contratti per DJ live-streaming con la maggior parte delle principali label è Mixcloud. Si consiglia quindi di pubblicare i DJ live-streaming solo su questa piattaforma

  • Sì, non appena vengono generati degli introiti, lo streaming è soggetto a pagamento.

FONDATION SUISA

  • La FONDATION SUISA promuove la creazione musicale di tutti i generi in Svizzera, in particolare attraverso

    • il sostegno a progetti legati alla musica contemporanea svizzera,
    • il sostegno degli editori musicali che promuovono l'attuale creazione musicale svizzera,
    • la pubblicazione e la distribuzione di antologie di tutti i generi musicali su supporti sonori al fine di garantire la più ampia gamma possibile di creazione musicale svizzera,
    • campagne pubblicitarie per la musica svizzera in Svizzera e all'estero,
    • la presenza a fiere ed eventi all'estero,
    • partenariati con organizzazioni con obiettivi simili,
    • l'assegnazione di premi e borse di studio.
  • La FONDATION SUISA per la musica fornisce un sostegno finanziario alle richieste individuali provenienti dalla seguenti categorie:

    • concerti e tournée di concerti in Svizzera e all'estero,
    • ordinazioni di composizioni,
    • pubblicazioni editoriali (libri musicali o partiture),
    • materiali d'orchestra,
    • musica da film,  
    • altri progetti di rilevanza musicale per la Svizzera
  • No. La FONDATION SUISA non sostiene produzioni discografiche. In compenso, però, in collaborazione con la Fonoteca Nazionale Svizzera, le pubblica gratuitamente su www.swissdisc.ch.

  • La FONDATION SUISA viene finanziata grazie ad una devoluzione annua del 2,5% degli introiti della SUISA provenienti dai diritti d'esecuzione e d'emissione in Svizzera. Ca. 2 milioni di franchi all‘anno.

  • Inviate la vostra richiesta di sostegno finanziario a:

    FONDATION SUISA
    11bis, Avenue du Grammont
    1007 Lausanne
    Telefono +41 (0)21 614 32 70
    Fax +41 (0)21 614 32 79
    E-Mail

    Si può richiedere il formulario presso la FONDATION SUISA o scaricarlo dal sito web.

Previdenza vecchiaia e previdenza sociale

  • La SUISA ha creato un'istituzione di previdenza speciale per gli autori e gli editori. Questa fondazione versa ai membri aventi diritto un contributo al loro reddito nella vecchiaia. Informazioni e condizioni sono disponibili al seguente link.

Protezione dei dati

  • La SUISA rispetta la legislazione vigente e tratta i dati personali in modo confidenziale. Può trasmettere informazioni su opere, sulla loro paternità e sui relativi diritti a terzi per l'adempimento del proprio mandato, come la lotta alla pirateria o la promozione della musica (cfr. cifra 5.4 del contratto di gestione).

Imposte/contributi sociali

  • Sì, le indennità che ricevete dalla SUISA fanno parte del vostro reddito e sono soggette a tassazione.

  • No. Le prestazioni degli autori sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

  • Sì, i compensi per i diritti d'autore della SUISA sono considerati come reddito da lavoro autonomo e devono essere regolati con la cassa di compensazione. 
    I dettagli si trovano nel seguente post del blog: Les redevances de SUISA sont soumises à l’AVS

Audio su internet

  • Se pubblicate una canzone di propria composizione sul vostro sito web, ciò è possibile senza ulteriori compensi. Tuttavia, se volete mettere online una determinata canzone che non avete scritto voi stessi (o una canzone di terzi che avete arrangiato), dovete ottenere dalla SUISA la relativa licenza. 

    Formulario dichiarazione di rinuncia (composizioni proprie online): https://www.suisa.ch/fileadmin/user_upload/kunden/Online/Anmeldeformular_Verzicht_Wahrnehmung_Eigenkompositionen_eigener_Webautritt.docx

    Offerte gratuite

  • Sì, in quanto autori della musica e del testo di un’opera musicale, spetta esclusivamente a voi decidere le modalità d'utilizzo dell'opera in questione. Tuttavia, se avete ceduto parte dei vostri diritti d’autore (per es. alla SUISA), occorre tenere presente quanto segue:

    Se siete membri della SUISA, potete pubblicare la vostra opera sul vostro sito web senza pagare alcuna indennità. Tuttavia, è comunque necessario notificare l'utilizzo della propria musica sul proprio sito web alla SUISA, in modo tale che non vi venga fatturata (Formulario dichiarazione di rinuncia (composizioni proprie online): 

    Se la vostra opera è pubblicata su un altro sito web (ad es. Soundcloud, Facebook, YouTube, ecc.), il proprietario del sito web o la persona responsabile della sua pubblicazione deve ottenere una licenza dalla SUISA e pagare un'indennità.

  • Non esiste una regolamentazione generale che consenta l’uso gratuito della musica. La menzione del nome del compositore non sostituisce la licenza dell'autore. 

  • No, se si suppone che la produzione di CD sia già stata licenziata correttamente. Tuttavia, è importante che gli autori originali siano indicati nei metadati. La SUISA fattura direttamente con i fornitori di servizi digitali (iTunes, Amazon, Spotify, ecc.). 

  • Se siete membri della SUISA, dovete registrare tutte le vostre composizioni alla SUISA per ricevere i compensi dalla SUISA per il download/streaming delle vostre opere. 

  • Un arrangiamento – denominato «opera di seconda mano» nella legge sul diritto d'autore – è la trasformazione di un'opera che raggiunge il livello di creazione necessario per ottenere una protezione del diritto d'autore come opera autonoma.  Ai sensi dell’art. 3 LDA, il consenso dell’autore dell’opera arrangiata è sempre necessario per la produzione, pubblicazione e utilizzazione di un arrangiamento.

  • Secondo l'opinione unanime e la prassi giudiziaria, l'upload, vale a dire la messa a disposizione di opere protette su Internet, è consentita solo previa approvazione degli aventi diritto (gli autori e gli editori oppure le loro società di gestione nonché i produttori di supporti sonori). Gli utenti dei circuiti di scambio che non ottengono tale consenso agiscono in maniera illegale. Tuttavia, in Svizzera la stragrande maggioranza delle persone ritiene che il download privato sia consentito anche se l'offerta è illegale. In merito non vi è tuttavia ancora alcuna sentenza giudiziaria; non è pertanto possibile rispondere al quesito in maniera definitiva (in Germania ad esempio scaricare le offerte «palesemente» illegali è proibito e viene perseguito).

    Nella prassi, la questione si pone raramente in questa forma, perché chiunque utilizzi uno dei più recenti programmi P2P per il download, offre automaticamente online i brani musicali memorizzati sul proprio disco fisso. Agisce quindi illegalmente e può essere perseguito penalmente, se non ottiene i diritti necessari. E indipendentemente da questo, è probabile che le offerte P2P siano una delle ragioni del crollo delle vendite discografiche di cui vivono non solo l'industria musicale, ma anche gli autori e gli interpreti. Chiunque utilizzi le offerte P2P danneggia gli artisti che ama.

  • No, i codici a barre sono necessari solo per la distribuzione fisica dei supporti sonori. Il codice ISRC è sufficiente per le sole vendite online.

    Codici, quali codici? https://www.suisa.ch/fileadmin/user_upload/kunden/Merkblaetter/2010-1_Codes_what_codes_d_rev201609.pdf

Film su Internet

  • La WebTV è definita esclusivamente come offerta che diffonde un programma continuo e non in differita. L'utente non ha alcuna influenza sulla riproduzione del programma. 

    Con Video-On-Demand (VoD; video su richiesta) il momento della riproduzione può essere selezionato a piacere. L’utente può avviare, mettere in pausa o interrompere la riproduzione del programma in qualsiasi momento. Queste offerte includono anche video su richiesta che sono integrati nei siti web.

    Video-on-Demand

  • I video o siti web con lo stesso contenuto, che esistono in versioni linguistiche diverse e sono offerti sullo stesso dominio, sono considerati come un unico video o sito web.

  • Generalmente, l'uploader riceve un avviso con la richiesta di cancellare il video o di farlo cancellare. In alcuni casi, le label richiedono un risarcimento danni per la pubblicazione online non autorizzata. Per le canzoni più conosciute può anche accadere che non sia possibile caricarle senza autorizzazione. Alcuni gestori provvedono solo a cancellare i video. Dipende sempre dal singolo caso, dal gestore e dall'avente diritto.

  • Per la cosiddetta musica mood, la SUISA può concedere tutti i diritti necessari (diritti di riproduzione, diritti di messa a disposizione a livello mondiale, diritti di sincronizzazione, diritti di protezione affini). A tale scopo, la SUISA ha stipulato contratti corrispondenti con diversi editori di musica mood. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.

  • La SUISA concede in licenza la riproduzione (produzione) e la messa a disposizione di produzioni audiovisive. Tuttavia, per la produzione sono necessari ulteriori diritti. . Questi sono da un lato i diritti di sincronizzazione, che di solito sono detenuti dall'editore, e dall'altro i diritti di registrazione, che sono detenuti dalla label. L'ottenimento di questi diritti è generalmente subordinato al versamento di un'adeguata indennità.

  • Si tratta di due forme d'uso distinte. La riproduzione è soggetta a vigilanza federale e viene concessa tramite una tariffa. La messa a disposizione non è sotto la vigilanza federale ed è soggetta a regole indipendenti. Entrambe le forme di utilizzo sono usi pubblici ai sensi della legge sul diritto d'autore.

  • Le soluzioni forfettarie sono possibili se il cliente si limita ad un'unica offerta musicale, cioè utilizza sempre musica dello stesso catalogo di musica mood o addirittura sempre lo stesso titolo musicale per tutti i video. Tuttavia, questo deve essere esaminato in ogni singolo caso. 

  • Un budget di produzione comprende tre fasi di realizzazione: la pre-produzione, la produzione e la post-produzione.

  • In ogni caso, una produzione deve essere dichiarata prima della fabbricazione del supporto audiovisivo.

Pubblicità su Internet

  • Sì, la produzione video deve prima essere autorizzata secondo la tariffa VN. Come parte di questo processo, riceverete un numero SUISA. Le condizioni di licenza per le campagne pubblicitarie online vengono applicate nella successiva messa a disposizione su Internet. Il numero SUISA deve essere indicato nella domanda per la messa a disposizione. Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link.

  • Mentre il film d'immagine vuole gettare una luce positiva sull'azienda, lo spot si concentra sulle vendite.

Online in generale

  • Se la vostra opera viene pubblicata (streaming o download) su un sito web di terzi (es. Soundcloud, Facebook, YouTube, ecc.), il proprietario del sito web deve ottenere una licenza e pagare un compenso.

  • Sì, in linea di principio non ha alcuna importanza se l’utilizzo della musica su Internet è di carattere commerciale o meno. La nostra legge sul diritto d’autore non distingue tra utilizzi commerciali e non commerciali, bensì tra pubblici e privati, fermo restando che le utilizzazioni pubbliche di regola sottostanno all’obbligo d’indennità.

    Audio: offerte gratuite

  • Il provider è il principale responsabile, vale a dire la persona fisica o giuridica che inserisce un titolo protetto su un server Internet e lo rende così accessibile al pubblico. In qualità di gestore del sito web, questa persona è anche responsabile dei contenuti e deve ottenere tutte le licenze necessarie. In secondo luogo, anche i fornitori di servizi possono essere ritenuti responsabili. A differenza dell'UE, ad esempio, in Svizzera non esistono disposizioni legali speciali sulla responsabilità del provider – qui si applicano le regole generali (partecipazione ad una violazione dei diritti d’autore).

  • Si distingue, ad esempio, tra i seguenti utilizzi:

    • memorizzare le opere musicali su un server (riproduzione),
    • mettere a disposizione le opere musicali via Internet (on demand),
    • inviare le opere musicali via Internet,
    • scaricare le opere musicali da internet (download).

    Internet non è un vuoto giuridico: La legge sul diritto d’autore regola tutti gli usi, sia online che offline. Un esempio: chiunque memorizzi un'opera musicale su un server non fa altro che riprodurre un'opera musicale (elettronicamente).

  • Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LDA, l’autore ha il diritto esclusivo di stabilire, se, quando e come la sua opera deve essere utilizzata. L’art. 10 cpv. 2 LDA elenca anche in maniera non esaustiva, sotto la lett. c, il diritto di mettere a disposizione un'opera in modo tale che vi abbiano accesso persone provenienti da luoghi e orari di loro scelta. Questo diritto viene ceduto alla SUISA dai suoi membri nel contratto di gestione. Nel caso di membri di  società consorelle, otteniamo tale diritto tramite i contratti di reciproca rappresentanza, in modo tale da rappresentare il cosiddetto repertorio mondiale sulla musica in Svizzera (DTF 107 II 60).  A fronte del pagamento di un compenso, mettiamo a disposizione dei nostri clienti questo repertorio per l'utilizzo su Internet in conformità alle «Condizioni tariffarie online».

  • Un sito web comprende tutte le pagine web di un’azienda o di un privato su Internet. Indirizzi Internet diversi (domini) sono considerati come siti web diversi. Anche i profili dei social media (Facebook, YouTube, ecc.) sono visti come siti web separati.

  • No, in base al diritto svizzero l’Intranet non rappresenta un uso privato. Se dei contenuti protetti sono inseriti nella rete intranet, devono essere concessi in licenza secondo le nostre tariffe di licenza online. 

  • Se il vostro sito web è quantomeno protetto da password e accessibile solo a familiari e amici intimi, in base alla legislazione svizzera sul diritto d'autore i contenuti musicali non sono soggetti all'obbligo di licenza. Tuttavia, ogni singolo caso deve essere valutato separatamente. Il nostro servizio giuridico sarà lieto di fornirvi informazioni su singoli casi.
    I social media e l'intranet non sono considerati come uso privato!  

  • Sì, ma a seconda della licenza prevista, dovete escludere alcuni diritti dal contratto di gestione della SUISA. In questo modo sarà possibile assegnare personalmente le licenze nei settori esclusi. 

  • Il diritto d’autore è una materia complessa. Se ha domande sui diritti concernenti il caricamento di musica, la seguente checklist può esserle d’aiuto:

    Per uploads di musica e video:

    Può rispondere affermativamente a tutti i seguenti punti?

    • Ha composto autonomamente la musica?
    • Ha scritto autonomamente i testi?
    • Ha registrato e prodotto autonomamente la canzone oppure ha il consenso del produttore o dell’etichetta discografica che si è occupata della registrazione?
    • Dispone dell’autorizzazione di tutti gli aventi diritto per utilizzare i sample contenuti per il suo brano?
    • Non ha alcun contratto discografico con un’etichetta musicale/casa discografica? 
    • Non ha alcun contratto di publishing / contratto di edizione musicale?

    Se può rispondere alle sei domande con un Sì, può caricare la sua musica/il suo film senza licenza della SUISA.

Adesione in qualità di band

  • No, solo i singoli componenti del gruppo possono diventare membri a patto che siano autori della musica o dei testi.

  • Se tutti i requisiti di legge sono soddisfatti, il nome di un gruppo può essere registrato come marchio nel registro dei marchi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. La SUISA non ha nulla a che fare con questa registrazione.

    La legge protegge il nome di un artista anche senza deposito del marchio. Da un lato si applica il diritto al nome disciplinato dal Codice civile svizzero e, dall'altro, la legge federale contro la concorrenza sleale. Tuttavia, questa protezione giuridica non è chiaramente definita. La portata di tale protezione deve essere valutata caso per caso.

    Link: Nota informativa «Tutela del nome del gruppo» 

  • La registrazione del nome del gruppo presenta diversi vantaggi:

    • Facilita la produzione di prove in caso di controversia.
    • Impedisce a un gruppo di nuova costituzione di scegliere lo stesso nome se in seguito a delle verifiche scopre che il nome è già registrato.
    • Delimita chiaramente la portata di tutela da alcune classi di merci o di prestazioni di servizio (come pubblicità o intrattenimento). 

    Tuttavia, la registrazione del nome del gruppo presenta anche degli svantaggi:

    • Costa almeno CHF 350.- per dieci anni.
    • Protegge il nome del gruppo solo in Svizzera; la registrazione all'estero è possibile, ma ad un costo supplementare.
    • Per presentare la domanda di registrazione di un marchio sono necessarie particolari conoscenze giuridiche; è quindi consigliabile rivolgersi ad un consulente in materia di marchi, il che costa molto.

    Dal momento che la legge (diritto al nome generale del codice civile e la legge contro la concorrenza sleale) protegge un nome anche senza una registrazione del marchio, deve essere considerato in ogni singolo caso, se valga veramente la pena di depositare un marchio.

  • Con la registrazione del marchio il gruppo ottiene il monopolio sul suo nome. Questo ha due vantaggi: in primo luogo, il gruppo è il solo a poter utilizzare questo nome; in secondo luogo, può intraprendere azioni legali contro tutti gli artisti che usano lo stesso nome o un nome dal suono simile. Tuttavia, ci sono tre limitazioni: 

    • La tutela del marchio è valida solo per dieci anni, poi deve essere prorogata di altri dieci anni per 700 franchi.
    • La tutela del marchio si applica solo a tre classi di prodotti o servizi, come ad esempio la pubblicità, l'intrattenimento e gli strumenti musicali. La tutela per altre classi di merci o di prestazione di servizi deve essere richiesta e pagata a parte.
    • Il titolare del marchio non può vietare a nessuno di continuare ad utilizzare un marchio già utilizzato prima del deposito.
  • La cosiddetta registrazione nazionale del nome del gruppo presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale costa 550 franchi. In Svizzera, il nome del gruppo è protetto per dieci anni in tre classi (ad es. pubblicità, intrattenimento e strumenti musicali). Ulteriori informazioni sono riportate nel tariffario dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

Ripartizione delle indennità

  • Le tariffe della SUISA regolano le modalità di compenso dell'utilizzo dei diritti d'autore. Il regolamento di ripartizione specifica le modalità di ripartizione delle indennità agli aventi diritto. In linea di principio, la SUISA distingue tra una ripartizione per opera (il denaro viene ripartito su ogni singola opera sulla base di elenchi i programmi) ed una ripartizione forfettaria (ripartizione in base a statistiche, programmi di emissione, repertorio di base).

  • Le indennità vengono ripartite tra gli autori (compositori, parolieri, arrangiatori) e gli editori aventi diritto in Svizzera e – tramite le società consorelle – all'estero. Ciascun avente diritto riceve un rendiconto e il versamento della sua quota.

  • La SUISA rispetta le scadenze di conteggio.

  • Dopo la detrazione per la copertura delle spese d'amministrazione, la SUISA deduce da tutte le indennità: 

    • 7,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA; 
    • 2,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione SUISA per la musica per la promozione della musica svizzera.

    Queste deduzioni non vengono effettuate per gli utilizzi Audio e Video on demand. 

    Tenuto conto delle spese d'amministrazione supplementari, gli introiti provenienti dall'estero vengono versati ai membri e ai mandanti della SUISA con una deduzione del 4%. Restano riservate le disposizioni relative all'imposta alla fonte.

Dichiarazione di una manifestazione

  • Se si utilizza la musica nella stretta cerchia di famigliari o amici, ad esempio in occasione feste di compleanno o di matrimonio di piccola portata, l'autorizzazione non è necessaria. Non appena si utilizza musica al di fuori dell'ambito privato, è necessario dichiarare la manifestazione e ottenere l'autorizzazione della SUISA.

  • Spetta all'organizzatore richiedere l'autorizzazione. L'organizzatore è chiunque sia economicamente responsabile dell'utilizzazione della musica, ad esempio il proprietario o il gestore di una discoteca, un emittente radio o televisivo o l'associazione che organizza una festa.

  • Poiché vengono solo ingaggiati e si esibiscono  –  offrono un servizio e ricevono un compenso, non organizzano una manifestazione. 

Informazioni sui concerti e produzioni musicali analoghe

  • Se si desidera (far) eseguire pubblicamente musica protetta dal diritto d'autore, è necessario ottenere l'autorizzazione della SUISA.

    Tutti i formulari sono disponibili qui

    I formulari devono essere compilati e inviati alla SUISA entro dieci giorni dal concerto. Per poter calcolare e ripartire correttamente le indennità per i diritti d'autore, la SUISA ha bisogno di un elenco dettagliato di tutte le opere eseguite e di un rendiconto delle entrate e delle spese.

  • L'indennità è sostanzialmente calcolata secondo la TC K quando il pubblico viene ad ascoltare consapevolmente la musica. Ad esempio, nella tariffa possono essere inclusi anche spettacoli, balletti e rappresentazioni teatrali. 

    Se la musica viene eseguita nell'ambito di eventi di danza e intrattenimento, trova applicazione la relativa tariffa per manifestazioni danzanti e ricreative (TC Hb). Anche se la durata totale dei concerti o delle produzioni musicali analoghe è inferiore a un'ora, viene applicata la TC Hb.

    Tuttavia, il conteggio in base alla TC K o TC H non può essere suddiviso solo in base agli artisti interpreti, dato che la loro popolarità (e quindi la loro attrattiva) cambia sempre più velocemente. Ai fini della classificazione tariffaria, la SUISA tiene conto anche di criteri quali il prezzo d'ingresso, la sede (del concerto), il tipo di pubblicità e altre voci di spesa.

    In caso di dubbio, ai fini del bilancio vale la pena informarsi presso il servizio clienti della SUISA in merito alla tariffazione di una manifestazione.

    Ulteriori informazioni su TC K.

    Ulteriori informazioni su TC Hb.

  • No. L'indennità viene calcolata per ogni concerto in percentuale degli introiti o dei costi dell'utilizzo della musica, al fine di tenere debitamente conto della dotazione finanziaria di volta in volta. Esiste tuttavia la possibilità di stipulare un contratto annuale con la SUISA e di pagare delle rate concordate contrattualmente per l'intero anno. In cambio, la SUISA vi concede l'autorizzazione per tutte le manifestazioni durante tutto l'anno. Se siete interessati, il nostro servizio clienti sarà lieto di assistervi. 

  • Di norma, la SUISA calcola l'indennità sulla base degli introiti. Nei seguenti casi, tuttavia, i costi dell'uso della musica servono come base di calcolo:

    • se non è possibile accertare gli introiti,
    • se i costi superano gli introiti e il cliente non ha previsto un budget o se il cliente presuppone in anticipo che i costi saranno coperti in tutto o in parte con risorse proprie,
    • per eventi di beneficienza, quando gli introiti eccedenti vanno a beneficio dei più bisognosi.

Informazioni sulla musica nell'industria alberghiera

  • Sì, chiunque esegue opere protette pubblicamente, deve sempre pagare un'indennità per i diritti d'autore, indipendentemente dal fatto che si faccia pagare l'ingresso e/o che gli artisti ricevano un ingaggio. Fanno eccezione solo le manifestazioni private come feste di matrimonio o di compleanno di piccola entità. 

    Se non si paga l'ingresso, l'indennità per i diritti d'autore vi costerà meno. La tariffa TC H elenca in maniera dettagliata le diverse indennità.

  • No. In linea di principio, sono considerati eventi privati («circolo privato») solo le feste di compleanno e di matrimonio, poiché la SUISA presuppone che siano invitati solo parenti o amici intimi. In tutte le altre occasioni parte dal presupposto che tra la maggior parte degli ospiti ci sono solo legami sciolti.

  • Anche nell'industria alberghiera i concerti o le produzioni analoghe sono soggette alla TC K

    Tuttavia, se gli ospiti si recano in un locale non solo per la musica, ad esempio quando un gruppo suona in sottofondo per accompagnare una manifestazione danzante, si applica la TC H. 

    Si deve sempre distinguere caso per caso. Il nostro servizio clienti sarà lieto di consigliarvi. 

Pubblicare musica e video su Internet

  • Con ogni sito web (quindi sia sui suoi canali YouTube e Facebook che sul suo sito web) rende accessibili rispettivamente 100 video e pertanto 300 in tutto. Questo è il numero da dichiarare.

  • Sì, anche questi video accessibili esclusivamente in intranet sono soggetti allo stesso obbligo di licenza di quelli resi accessibili sul sito web o sui social media.

  • È determinante il valore medio dei costi di produzione di tutti i video (budget di produzione di tutti i video diviso per il numero di video).

  • Se conosce il numero totale di video (a prescindere che si tratti di video musicali o meno) può comunicarcelo. Sulla base della nostra esperienza partiamo dal presupposto che il 75% di tutti i video contenga musica. Pertanto, ridurremo il numero totale dei suoi video del 25%.

  • Lei ci fornisce il valore medio di tutti i video pubblicati all’anno in una data fissata a sua scelta. Le invieremo una fattura per l’anno in corso sulla base della sua notifica. Se il numero di video per l’anno successivo dovesse variare a tal punto da rientrare in una categoria differente, la preghiamo di comunicarcelo entro il 28 febbraio dell’anno in questione. (PDF Condizioni di licenza MOW) Gli adeguamenti possono essere effettuati una volta l’anno. La preghiamo di volerci comunicare il numero tramite il formulario di annuncio o via e-mail.

  • Dato che nei video mette a disposizione musica pubblicamente su Internet, gli autori hanno diritto a un’indennità. La SUISA fatturerà questa indennità e la trasferirà agli autori.

  • Sì, per la messa a disposizione di video destinati al pubblico in Svizzera e nel Liechtenstein la SUISA è l’organo responsabile. Di regola questi diritti non possono essere acquisiti all’estero. Nel caso in cui il suo partner all’estero utilizzi solo musica priva di licenza (circostanza che deve essere chiarita legalmente in ogni singolo caso), non dovrà essere corrisposta alcuna indennità. Occorre tuttavia tenere presente che molti fornitori di musica cosiddetta “royalty free o senza copyright” offrono in realtà musica che non è libera da licenze, contrariamente a quanto da loro stessi assicurato. Per tale ragione, si consiglia di chiarire nei dettagli se viene effettivamente utilizzata solo musica non soggetta a diritti d’autore.

  • A partire dall’anno successivo non è più dovuta alcuna indennità.

  • L’indennità viene calcolata sulla base del numero di video musicali reso accessibile e sulla base del budget di produzione. (PDF Condizioni di licenza MOW)

  • Se gli autori non sono membri di una società di gestione come la SUISA (o ad es. la GEMA tedesca), non deve pagare nulla. In caso contrario, dovrà pagare un’indennità per la messa a disposizione. Con gli autori membri di una società di gestione è possibile regolare direttamente solo i diritti di sincronizzazione e, in casi eccezionali, anche i diritti di produzione o riproduzione.

  • No, con questa licenza paga unicamente un’indennità a favore dell’autore per la pubblicazione su Internet della musica da lei utilizzata. Per ogni video devono essere acquisiti in anticipo i diritti di sincronizzazione e di produzione. Nel caso in cui la musica venga copiata da fonti esistenti (ad es. supporti audio o direttamente da Internet), è necessario ottenere anche i diritti sulla registrazione (i cosiddetti diritti di protezione affini).

  • I diritti di produzione vengono concessi dalla SUISA. Per ottenere il diritto di sincronizzazione è necessario contattare direttamente i rispettivi titolari dei diritti (compositori, parolieri, editori) all’indirizzo Publishers@suisa.ch. Per i diritti di protezione affini è responsabile il produttore dei supporti audio (la «label») o IFPI (info@ifpi.ch) o Audion (info@audion-music.ch). Consigliamo di utilizzare il nostro catalogo di production music. Questa musica copre tutti i diritti; non sarà più necessario ottenere tutti i diritti singolarmente.

Fragen und Antworten zur Musiklizenzierung

Informazioni sulla musica di sottofondo

  • La musica di sottofondo (musica d'ambiente) ha solo una funzione d'accompagnamento, complementare o accessoria. Viene utilizzata principalmente nei negozi, ristoranti, sale d'aspetto, luoghi di lavoro ecc. o come musica per l'attesa telefonica.

  • La SUISA calcola il compenso in funzione della superficie del locale in cui le emissioni o le esecuzioni sono acusticamente e visivamente percepibili. Per la «music-on-hold» (musica d'attesa) è determinante il numero di linee collegate al centralino.

  • Salvo disposizioni contrarie previste nell'autorizzazione, la SUISA non necessita di alcun elenco del programma.

  • La TC 3a regola gli importi da pagare, ad esempio, per la sonorizzazione con musica di sottofondo di locali commerciali o per la riproduzione di film e programmi televisivi. Le indennità vengono ripartite tra i compositori, parolieri e interpreti della musica, nonché tra i produttori, sceneggiatori e attori dei film e dei programmi.

    Gli artisti, i produttori e gli sceneggiatori sono rappresentati in Svizzera da cinque diverse società di gestione. Poiché la TC 3a è una "tariffa comune", dalla SUISA riceverete una sola fattura. Il pagamento della fattura della SUISA indennizza i diritti di tutte e cinque le società di gestione.

  • Dovete versare un compenso ai sensi della TC 3a, se si applica almeno uno dei seguenti punti:

    • Nel vostro ristorante, negozio o in altri ambienti del vostro esercizio viene riprodotta musica di sottofondo.
    • Nei locali del vostro esercizio trasmettete film, programmi radio o televisivi.
    • Gestite camere per gli ospiti, appartamenti di vacanza, camere per i pazienti o simili e mettete a disposizione attrezzature adeguate per la riproduzione di film, programmi radio e televisivi.
    • Diffondete musica durante l’attesa al centralino telefonico.

    Quindi, se utilizzate opere e servizi creati da compositori, parolieri, interpreti, sceneggiatori o produttori, questi hanno diritto per legge a ottenere un adeguato compenso per l'uso delle loro opere e servizi.

  • Non sono previste eccezioni per i piccoli negozi. Non appena nel vostro negozio viene riprodotta musica di sottofondo o vengono trasmessi film e programmi televisivi, dovete pagare un compenso secondo la TC 3a. In questo modo avrete accesso al repertorio musicale mondiale ad un prezzo molto ragionevole.

  • Le imprese rispettivamente, le organizzazioni pagano un’indennità per i diritti d’autore in base alla TC 3a nel caso in cui mettano a disposizione dei propri collaboratori, clienti, ospiti, ecc., musica e/o filmati nei seguenti luoghi e contesti:

    • Attesa telefonica
    • Punti di vendita
    • Saloni di parrucchieri/centri estetici
    • Esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.)
    • Ascensori aziendali
    • Uffici
    • Sale d’attesa di uffici o studi
    • Veicoli aziendali o di consegna
    • Stanze/appartamenti ammobiliati affittati a scopo commerciale, come case vacanza, stanze di degenza, Airbnb, camere per studenti, residence
    • Foyer di edifici aziendali
    • Autosili
    • Officine
    • Mostre
    • Bancarelle
    • Stazioni di impianti di risalita
    • Piste di ghiaccio o campi sportivi
    • Sale ricreative in case di cura
    • Spazi/circoli giovanili
  • Dovete notificare voi stessi l’uso della musica alla SUISA, il modo più semplice per farlo è tramite il nostro sito web www.suisa.ch/3a. Se utilizzate musica senza la licenza della SUISA, quest’ultima può raddoppiare le indennità relative. Se avete dimenticato di registrarvi, non dovete temere nulla, basta contattarci immediatamente. Vi emetteremo quindi una fattura ordinaria per l'uso non segnalato in precedenza.

  • L'importo della tariffa dipende dalla superficie sonorizzata o dalla superficie su cui vengono trasmessi film e programmi televisivi. Le superfici per ubicazione vengono sommate, comprese le eventuali camere per gli ospiti. Se un cliente gestisce più ubicazioni (locali commerciali, stabilimenti d’impresa, filiali, ecc.), le indennità sono dovute separatamente per ogni ubicazione.

    Il compenso per la musica di sottofondo su una superficie fino a 1000 m2 è di CHF 19.20 al mese (più IVA). Il compenso per l'utilizzo di opere e servizi audiovisivi (film e programmi televisivi) su una superficie fino a 1000 m2 è di CHF 20.80 al mese (più IVA). Per le superfici più grandi si applicano dei supplementi secondo la cifra 6 della tariffa. Queste tariffe forfettarie si applicano anche alla musica di attesa telefonica, e sono determinate in base al numero di linee telefoniche.

    Con la TC 3a avete quindi accesso al repertorio musicale mondiale ad un prezzo molto ragionevole.

  • La SUISA invia le fatture per la TC 3a una volta all'anno. Di norma, la licenza è valida per l'intero anno civile (dall'1.1. al 31.12.) e corrisponde quindi a 12 volte l’indennità mensile. Nel caso di esercizi o appartamenti di vacanza che non utilizzano musica o film durante tutto l'anno, verrà addebitato solo il relativo numero di mesi di utilizzo.

    Se nessuna modifica viene notificata alla SUISA, la fattura per l'anno successivo verrà emessa esattamente nello stesso modo. In caso di un singolo utilizzo (ad es. presso stand fieristici o in occasione di eventi sportivi di durata limitata), viene emessa una sola fattura per il periodo corrispondente, tenendo conto di ogni mese civile iniziato. In ogni caso, l'importo della fattura corrisponde ad almeno un'indennità mensile.

  • Informate la SUISA delle modifiche tramite l’Infoline (0844 234 234). Se non avete ancora pagato la fattura, possiamo annullarla ed emetterne una nuova. Se avete già pagato la fattura, possiamo rimborsare la differenza o accreditarla alla fattura successiva.

  • Il canone ai sensi della legge sulla radiotelevisione (LRTV) costituisce la base per la creazione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi indipendenti in Svizzera. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) distribuisce questi proventi alla SSR e ad altre emittenti radiofoniche e televisive con mandato di prestazioni, che possono utilizzarli per finanziare le loro attività di diffusione.

    Le indennità per i diritti d'autore che versate alla SUISA sono dovute invece ai compositori, parolieri ed interpreti della musica, nonché ai produttori, sceneggiatori e attori di film e programmi. Essi hanno diritto a un adeguato compenso se le loro opere e i loro servizi sono utilizzati al di fuori della sfera privata, ad es. per la sonorizzazione di negozi, ristoranti, sale d’aspetto, locali di lavoro o come musica d’attesa telefonica.

  • No, le indennità per i diritti d'autore sono dovute indipendentemente dal canone di ricezione per la radio e la televisione. Anche se un'impresa non è tenuta a pagare i canoni radiotelevisivi - ad esempio perché il suo fatturato annuo è inferiore a 500'000 franchi - deve pagare il compenso ai sensi della TC 3a se diffonde musica, film o programmi televisivi al di fuori della sfera privata.

  • No, non è possibile. Chi utilizza opere musicali e audiovisive deve pagare le indennità previste dalla tariffa, poiché agli aventi diritto spetta un adeguato compenso.

  • Con l'acquisto del CD è possibile ascoltare la musica in privato, ad esempio a casa o in auto. L'uso al di fuori di questo ambito non è incluso nel prezzo di acquisto del CD. A tal fine è necessario versare un compenso conformemente alla TC 3a.

  • No, se gli appartamenti di vacanza e le camere per gli ospiti vengono affittati e dotati di attrezzature adeguate, il locatore deve pagare un compenso ai sensi della TC 3a.

  • No, per la musica dal vivo si applicano tariffe diverse. Così come le possibilità di utilizzo della musica sono diverse, ci sono anche tariffe diverse che si adattano al rispettivo utilizzo.

Livestream

  • Il live streaming è (di solito) una trasmissione in diretta di manifestazioni musicali o eventi che vengono diffusi in tempo reale su Internet.
    In linea di principio, l'indennità è calcolata come percentuale degli introiti. Se non viene generato alcun guadagno, l'indennità si basa sul totale dei costi o viene corrisposto un compenso minimo. 

    Le informazioni e le condizioni di licenza per i live streaming si trovano al seguente link: Live streaming di eventi

  • I live streaming non commerciali pubblicati da privati su YouTube e/o Facebook/Instagram non necessitano di licenza da parte della SUISA, poiché esistono accordi diretti tra la SUISA ed entrambe le piattaforme (YouTube e Facebook/Instagram). Non commerciale in questo contesto significa che non viene applicato alcun costo per il live streaming o che non è prodotto da o per un'azienda. La SUISA considera non commerciali anche le campagne di raccolta fondi i cui proventi vengono interamente utilizzati per aiutare i bisognosi, così come le funzioni religiose e le manifestazioni associative, purché non vengano richiesti soldi.

  • Sui social media: non appena viene richiesto denaro o se il live streaming viene trasmesso da o per un'azienda.

    Sul proprio sito web: ogni volta che viene eseguita musica protetta, sempre. Eccezione: un interprete (ad es. un gruppo musicale) esegue solo musica scritta al 100% da lui stesso («uso personale»).

  • Spesso ci viene notificato il titolare dei diritti d'autore che ha fatto l'obiezione. In questo caso vale la pena contattarlo direttamente, perché solo in questo modo è possibile scoprire il motivo della segnalazione.

  • Un live streaming archiviato su YouTube viene trattato come tutti gli altri video caricati: I titolari dei diritti possono rivendicare il contenuto dei video («claim») e quindi puntare a far inserire pubblicità. Gli introiti pubblicitari di Youtube vengono poi condivisi con i titolari dei diritti. Ciò è consentito e può essere evitato solo utilizzando del materiale interamente autoscritto/autoprodotto.

  • Dipende: se non si riproduce musica da un supporto sonoro (ad esempio, si trasmettono solo concerti in streaming) si può presumere che lo streaming non venga bloccato. La SUISA è tuttavia responsabile solo dei diritti d'autore e non dei diritti mancanti sulle registrazioni che le label discografiche rappresentano. Quindi, se si riproduce musica da supporti sonori, è necessario contattare anche le label per evitare il blocco.

  • La SUISA sta per firmare un contratto con Twitch. Come per Facebook o Youtube, non è necessaria la licenza della SUISA per i live streaming che diffondete gratuitamente su Twitch. Per i live streaming che non sono gratuiti per gli utenti o che vengono da voi monetizzati, è necessaria una licenza in conformità con le condizioni di licenza per i live streaming.

    https://www.suisa.ch/it/clienti/online/video/live-streaming.html

    Si prega di notare che, oltre ai diritti d'autore, sono necessarie anche le licenze per i diritti di protezione affini (cioè i diritti sulla registrazione, i cosiddetti "diritti master"). Questi dovrebbero essere richiesti in licenza alle label direttamente da voi. Fondamentalmente, si consiglia quindi di non utilizzare musica "nota" su Twitch nei vostri game streaming, in quanto questi possono essere sempre bloccati se sprovvisti di licenza.

  • Al momento questo può essere il caso perché queste piattaforme hanno sistemi di rilevamento delle impronte digitali meno sofisticati di Youtube e Facebook. Tuttavia, è probabile che la situazione cambierà nel prossimo futuro. Ma attenzione: su nessuna di queste piattaforme è consentito lo streaming di musica senza licenza; una violazione può essere punita tramite il blocco del proprio account.

  • Se vengono riprodotti supporti sonori disponibili in commercio, ci si deve aspettare in qualsiasi momento che il live streaming venga bloccato da una label. Fintanto che l'evento viene trasmesso gratuitamente in streaming, si può presumere che i diritti d'autore siano regolati da contratti con Facebook.

  • Solo se si richiede un pagamento, altrimenti i diritti sono regolati dal contratto della SUISA con YouTube.

  • Se vengono riprodotti supporti sonori disponibili in commercio, ci si deve aspettare in qualsiasi momento che il live streaming venga bloccato. Per quanto riguarda i diritti d'autore, è necessario ottenere una licenza in conformità con le condizioni di licenza per i live streaming: PDF Condizioni di licenza live streaming

    1. A partire da organo/dal vivo/concerto
      a) sui social media: i diritti sono di solito regolati da contratti tra le piattaforme. Non è necessaria una licenza della SUISA.
      b) sul proprio sito web: i diritti devono essere ottenuti presso la SUISA secondo le condizioni di licenza live-streaming 
       
    2.  A partire da supporto sonoro
      a) sui social media: ci si deve aspettare di essere bloccati (vedi anche domanda 6).
      b) sul proprio sito web: oltre ai diritti d'autore, sono necessarie anche le licenze delle label.
  • Sì, è necessaria una licenza secondo le condizioni di licenza live-streaming: PDF Condizioni di licenza live streaming

    Tuttavia, i DJ set contengono anche registrazioni i cui diritti sono detenuti dalla casa discografica o dalla «label». Sui social media, i DJ set sono di solito vietati e bloccati dalle label. Sul proprio sito web, i diritti sulle registrazioni devono essere preventivamente ottenuti direttamente presso le label. Senza una licenza si commette una violazione di questi diritti e si può anche essere perseguibili. L'unica piattaforma attualmente nota alla SUISA che ha firmato contratti per DJ live-streaming con la maggior parte delle principali label è Mixcloud. Si consiglia quindi di pubblicare i DJ live-streaming solo su questa piattaforma

  • Sì, non appena vengono generati degli introiti, lo streaming è soggetto a pagamento.