Dichiarazione d'opera

Si prega di notare che è possibile dichiarare opere solo se si è registrati presso la SUISA come autori o editori.

Solo le opere regolarmente dichiarate possono essere fatturate.

Dichiarate le vostre opere online: www.suisa.ch/il-mio-conto


Attenzione: 

Le seguenti opere non possono essere registrate online, ma devono essere dichiarate tramite  formulario di dichiarazione d’opera:

  • opere create allo scopo di mettere in musica una produzione audiovisiva (musica da film);
  • arrangiamenti di opere originali libere (cioè non più protette);
  • opere letterarie (testi senza musica).

Inviare i formulari di dichiarazione di produzioni audiovisive a:

SUISA Film
11bis, Av. du Grammont
1007 Lausanne
filmproduction@suisa.ch 

Fragen und Antworten

Dichiarazione d’opera

  • In base alla legge sul diritto d'autore, un'opera è automaticamente protetta dal momento della sua creazione, anche senza registrazione. Tuttavia, è consigliabile documentare al meglio la propria paternità, affinché in caso di controversia si sia in grado di dimostrare di aver creato l’opera. Le seguenti misure possono contribuire a facilitare tale prova: 

    • i membri della SUISA dichiarano le loro opere alla SUISA,
    • i membri o non membri della SUISA si inviano per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o lo spartito della medesima. Il tutto va inviato «per raccomandata» e non si dovrà in nessun caso aprire il pacco o la busta,
    • deposito di esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate,
    • deposito digitale di file audio o PDF su memorie Cloud con standard bancari (ad es. Procloud; la data e l’ora di caricamento su un server sicuro può servire anche come prova).

    Queste misure non sono quindi necessarie per proteggere l'opera, ma rendono più facile provare la paternità dell'opera in caso di controversie su chi ha scritto l'opera e su quando è stata scritta.

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • Un plagio sussiste nel momento in cui qualcuno spaccia come propria opera, l’opera non modificata o lievemente modificata, di una terza persona. È impossibile impedire questo furto di proprietà intellettuale. Tuttavia, si possono adottare misure che aiutano a dimostrare la vostra paternità su un’opera in maniera inconfutabile in caso di una controversia legale:

    • i membri della SUISA dichiarano le loro opere alla SUISA,
    • i membri o non membri della SUISA si inviano per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o lo spartito della medesima. Il tutto va inviato «per raccomandata» e non si dovrà in nessun caso aprire il pacco o la busta,
    • deposito di esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate,
    • deposito digitale di file audio o PDF su memorie Cloud con standard bancari (ad es. Procloud; la data e l’ora di caricamento su un server sicuro può servire anche come prova).
  • Il seguente link fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di dichiarazione delle opere. Si prega di notare che solo i membri e i mandanti possono dichiarare le loro opere alla SUISA.

    Link

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • La SUISA gestisce i diritti d'autore della musica non teatrale, ma non i diritti di opere musicali drammatiche. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere la cui sequenza scenica è interpretata da persone in determinati ruoli e portata dalla musica in modo tale che di solito non possono essere eseguite o trasmesse senza musica, ad esempio musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali non sono teatrali e la SUISA ne gestisce i diritti d'autore. Rientrano in questa categoria anche le opere musicali contenute in film o in altre opere audiovisive o multimediali, a meno che non si tratti di opere musicali drammatiche filmate.  

    Le opere musicali non teatrali comprendono anche:

    • opere musicali per un'opera di danza, utilizzate senza danza,
    • versioni concertistiche di opere musicali teatrali (drammatiche),
    • estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione o emissione alla radio non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive.

    I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.  

  • Il contratto di gestione tra voi come autori e la SUISA comprende, senza alcuna eccezione, tutte le opere da voi create. Una rappresentazione  «à la carte» non è possibile. Ecco perché dovete dichiarare tutte le opere.

    Tuttavia, è possibile escludere dal campo di applicazione del contratto di gestione alcuni gruppi di diritti e paesi – tali eccezioni si applicano per tutte le opere allo stesso modo.

  • In linea di principio è necessario compilare e inoltrare un formulario di dichiarazione per ogni opera. Tuttavia, se gli stessi aventi diritto sono coinvolti in più opere e tutti i dettagli dell'opera sono identici, è sufficiente compilare un unico formulario di dichiarazione d'opera con un elenco di tutti gli altri titoli.

    Link

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • Il titolo del formulario di dichiarazione d'opera deve corrispondere al titolo che figura sulle dichiarazioni di supporto sonoro e sulle dichiarazioni d'esecuzione. In caso di variazioni ortografiche, la SUISA potrebbe non essere in grado di attribuire un'opera al relativo autore e, di conseguenza,  di versare  le indennità dovute.

  • Oltre al formulario di dichiarazione d'opera, la SUISA richiede per le opere pubblicate una copia del contratto d'edizione o di subedizione.

    Per la dichiarazione di un arrangiamento di un'opera protetta, dovete inoltrare l'autorizzazione dell'editore o del compositore dell'opera originale, mentre per la sonorizzazione di un testo protetto è richiesta l'autorizzazione scritta dell'editore o eventualmente dell'autore o dei suoi eredi. Senza questo consenso, la SUISA non può registrare alcun arrangiamento o sonorizzazione.

    Se si dichiara l'arrangiamento di un'opera libera, è necessario inoltrare l’esemplare utilizzato, affinché la SUISA possa valutarne la proteggibilità. Questo vale per le opere il cui autore è deceduto da oltre 70 anni, il cui autore è sconosciuto nonché per le opere tramandate di tradizione popolare.

    Se necessario, la SUISA può richiedere un esemplare giustificativo di tutte le dichiarazioni d’opera in un formato da essa stabilito.

  • Tutti gli autori (compositori, parolieri, arrangiatori, sub-parolieri ecc.) che partecipano all'opera devono essere elencati sul formulario uno sotto all'altro (e non uno vicino all'altro) e firmare la dichiarazione. Se manca una firma, la SUISA rispedisce indietro il documento e richiede la firma mancante.

    Per le opere pubblicate è sufficiente la firma dell’editore, se tutte le parti hanno firmato il contratto d’edizione. Il consenso di tutti gli autori coinvolti (compresi gli eventuali arrangiatori), è desumibile dal contratto d’edizione da allegare. Se non tutti gli autori hanno firmato il contratto d’edizione, gli autori la cui parte non è pubblicata, devono firmare il formulario di dichiarazione dell’opera.

  • Di norma la SUISA compila la sezione «Chiave di ripartizione» basandosi sul regolamento di ripartizione vigente,  a meno che gli aventi diritto non abbiano concordato una ripartizione diversa. In questo caso, gli autori inseriscono le percentuali concordate. A tal fine, essi devono assolutamente rispettare le disposizioni del regolamento di ripartizione.

  • Sì. Accesso e informazioni in merito alla dichiarazione d’opera online sotto.

    Queste opere non possono essere registrate online e devono ancora essere dichiarate utilizzando l'apposito formulario:

    • opere create allo scopo della sonorizzazione di un'opera audiovisiva,
    • arrangiamenti di opere originali libere (vale a dire non più protette), 
    • opere letterarie (testi senza musica).

     Link

  • In Svizzera, la legge sul diritto d'autore protegge un brano musicale fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Se più persone hanno scritto insieme un brano musicale, esso è protetto fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore deceduto.

  • Sì. Ogni compositore, paroliere o arrangiatore può scegliere uno o più pseudonimi. Tutti gli pseudonimi sono soggetti al segreto commerciale.

    Gli pseudonimi possono tuttavia essere confusi con i nomi di altri compositori. Prima di scegliere uno pseudonimo, vi consigliamo di consultare la SUISA per verificare se lo stesso nome o un nome molto simile viene già utilizzato da un altro autore.

  • La dichiarazione di supporto sonoro da parte del produttore è necessaria per ottenere l'autorizzazione della SUISA a produrre il supporto sonoro. In questo modo il produttore richiede una licenza. 

    La dichiarazione d'opera da parte dell'autore e/o l'editore serve invece alla SUISA per registrare un'opera con gli autori e gli editori coinvolti; senza una dichiarazione d'opera la SUISA non può versare alcun compenso per i diritti d'autore. 

    Attenzione: la dichiarazione di supporto sonoro non sostituisce la dichiarazione d'opera di singole opere.

  • No. Il repertorio di base elenca i brani musicali che eseguite regolarmente dal vivo. Consente alla SUISA di ripartire agli aventi diritto le indennità per i diritti d'autore versate dall'organizzatore. Tutti i brani di propria composizione elencati nel repertorio di base devono essere dichiarati tramite formulario di dichiarazione d'opera. 

    Se siete musicisti e vi esibite regolarmente in occasione di eventi e suonate sempre brani musicali dello stesso repertorio, potete richiederci una tessera SUISA per il vostro repertorio di base, in modo da non dover compilare ogni volta un formulario di programma. 

Arrangiamenti, versioni cover, sampling e remix

  • Si ha un arrangiamento quando un’opera musicale protetta viene creata utilizzando un'opera preesistente, in modo tale che l'opera musicale utilizzata rimanga riconoscibile nel suo carattere individuale. Esempi tipici di arrangiamenti sono gli arrangiamenti di opere per una diversa strumentazione oppure la traduzione del testo in un’altra lingua. Gli arrangiamenti sono tutelati dal diritto d'autore in maniera autonoma. 

    Non sono considerati arrangiamenti le seguenti modifiche delle opere:

    • aggiunta di indicazioni dinamiche o agogiche,
    • aggiunta di segni di fraseggio,
    • inserimento di diteggiatura,
    • registrazioni per organo o altri strumenti a tastiera,
    • abbellimenti,
    • trasposizione di un antico genere di notazione in uno di uso corrente,
    • rettifica di errori ortografici della versione originale e simili procedimenti,
    • trasposizioni in una diversa tonalità o diverso registro di voce,
    • omissione di singole voci,
    • sostituzione o raddoppio delle voci,
    • aggiunta di semplici voci parallele,
    • assegnazione di voci esistenti ad altri strumenti (semplici trascrizioni).

    Regolamento di ripartizione (cifra 1.1.3.5)

  • Le opere musicali non protette dal diritto d'autore possono essere rielaborate e modificate senza previo consenso. Se l'opera musicale è protetta, l'avente diritto deve autorizzarne l'arrangiamento. Se l'opera è stata pubblicata, è necessario contattare l'editore.  Lo stesso vale per la traduzione e la messa in musica di testi.

    Nel caso di opere protette, quindi, è sempre necessaria un'autorizzazione all'arrangiamento da parte degli aventi diritto;  a seconda della situazione tale autorizzazione deve essere ottenuta dall’autore, dai suoi eredi o dall’editore di riferimento. L’autorizzazione all’arrangiamento è il presupposto per poter notificare il vostro arrangiamento alla SUISA e costituisce la base per la vostra partecipazione al prodotto dell’opera.

    La SUISA sostiene i suoi membri nel reperire gli aventi diritto interessati e i loro indirizzi: repertoire@suisa.ch

  • La legge sul diritto d'autore non protegge solo brani musicali completi, ma anche singole parti, se soddisfano i requisiti di un’opera. Una melodia, un assolo oppure altre componenti di un'opera possono quindi essere protette e non possono essere utilizzate liberamente, se costituiscono di per sé un'opera di carattere individuale. Questo è il caso quando la sequenza ha un carattere originale e chiaramente identificabile. La presenza di questa premessa dev'essere chiarita caso per caso. Quanto più spiccatamente si manifestano nel sample le caratteristiche della parte d'opera estratta, tanto minori sono le possibilità di poterla utilizzare liberamente.
    Le affermazioni secondo cui il sampling composto da due tempi, nove note o dieci secondi di musica è consentito, sono solo dicerie. Nessuno può tracciare una linea di demarcazione precisa tra l'uso legale e quello illegale dei sample.

    Se si desidera utilizzare il sampling per estrarre una parte di opera protetta da una registrazione di terzi, integrarla in una nuova opera e pubblicare questa nuova opera, è necessario disporre dei diritti di utilizzo di questa parte di opera di terzi. Tali diritti si ottengono direttamente dall’editore o dall’autore della composizione originale con un contratto sampling. 
    Di regola queste parti d’opera provengono da un CD disponibile in commercio o da un altro supporto sonoro. In questo caso è necessario chiedere all’azienda discografica anche il permesso di utilizzare il sample.

  • A seconda di chi crea un remix e se per realizzarlo vengono utilizzati dei sample, si possono distinguere tre diversi tipi di remix: 

    • Remix dell'autore dell'opera originale senza sample di opere di terzi
      L'autore del remix ha bisogno dell'autorizzazione della casa discografica della registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori (se l'originale è stato scritto da più persone).
    • Remix dell’autore dell’opera originale con sample di opere di terzi
      L'autore del remix necessita dell'autorizzazione degli aventi diritto (autore, editore, azienda di supporti sonori) sui sample di terzi. Ha inoltre bisogno dell’autorizzazione della casa discografica della registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori.
    • Remix di una terza persona con sample di opere di terzi
       L'autore del remix necessita rispettivamente dell'autorizzazione dell'autore o dell’editore (diritti sull'opera) e dell'azienda discografica (diritti sulla registrazione). Con questo contratto vengono ceduti anche i diritti d'utilizzazione dei sample dell'originale. Anche nel caso in cui l'autore del remix intenda utilizzare dei sample di altre opere di terzi, deve necessariamente ottenere l'autorizzazione degli aventi diritto di questi sample (autore, editore, azienda di supporti sonori).

    Un remix è una rielaborazione (nuovo arrangiamento) dell'opera originale e quindi protetto dal diritto d’autore in maniera autonoma.

  • Un’opera musicale viene consapevolmente riprodotta ed eventualmente parzialmente reinterpretata. Fondamentalmente la versione cover rimane il più possibile vicina all’originale. Non si spinge quindi fino ai limiti dell’arrangiamento, perché non conferisce all’opera musicale un nuovo carattere indipendente. A differenza dell’arrangiamento, la versione cover non è tutelata dal diritto d'autore in maniera autonoma.

  • No. Se un gruppo vuole suonare una cover, non deve chiedere il permesso al compositore originale. Sull'elenco del programma che ogni gruppo compila dopo il concerto e che l'organizzatore deve inviare alla SUISA, è necessario indicare l’autore della versione cover, in modo che la SUISA possa inoltrargli il compenso.

    Se un gruppo vuole registrare una versione cover, nella dichiarazione di supporto sonoro nella sezione «elenco delle opere da registrare», dovrà indicare sia il titolo della canzone come anche il nome del suo autore, in modo che la SUISA possa inoltrargli il compenso.

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