Creative Commons in Svizzera e in Europa
L'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (di seguito "Direttiva europea") sancisce che i titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti delle opere di loro scelta.
La Svizzera non è direttamente vincolata al diritto europeo. Tuttavia, la SUISA collabora strettamente con le società di gestione europee e ha firmato più di 100 accordi di reciproca rappresentanza con società consorelle estere. Inoltre, è attiva anche nel Liechtenstein, uno Stato membro dello Spazio economico europeo.
Pertanto, la SUISA deve conformarsi alla legge sulle società di gestione del Liechtenstein e consentire ai suoi membri di concedere licenze non commerciali. Ha scelto di farlo accettando che i suoi membri possano accordare determinate licenze Creative Commons.
Affinché un'opera possa essere posta sotto licenza Creative Commons, deve necessariamente essere già stata dichiarata. Inoltre, tutti gli aventi diritto devono essere membri della SUISA e aver dato il loro consenso alla concessione di questa licenza.
Quali licenze possono essere concesse?
La SUISA riconosce l'assegnazione di tre licenze Creative Commons non commerciali da parte dei propri membri:
- Attribuzione (menzione di paternità) – nessun utilizzo commerciale autorizzato 3.0 Svizzera
- Attribuzione (menzione di paternità) – nessun utilizzo commerciale autorizzato – stessa licenza obbligatoria 3.0 Svizzera
- Attribuzione (menzione di paternità) – nessun utilizzo commerciale autorizzato – nessuna opera derivata (modifiche) autorizzata 3.0 Svizzera
Per maggiori informazioni cosultare: http://www.creativecommons.ch/
Si segnala che le tre licenze citate riguardano la diffusione gratuita e sono irrevocabili. Ciò significa che le opere rilasciate con una delle tre licenze non genereranno mai indennità per i diritti d’autore a favore dei loro creatori.
Va inoltre ricordato che solo gli usi per le quali le tariffe della SUISA prevedono una remunerazione per opera, vale a dire nessuna remunerazione forfettaria, possono rientrare nelle licenze Creative Commons. Ciò significa, ad esempio, che quando si riproduce musica di sottofondo (TC 3a), le opere soggette a licenza Creative Commons non vengono prese in considerazione, poiché la remunerazione forfettaria alla SUISA si basa sulla superficie sonorizzata e non sulle opere effettivamente utilizzate.
Cosa significa uso non commerciale?
L'uso non commerciale è un uso che non dà luogo ad alcun vantaggio commerciale o corrispettivo finanziario, né direttamente né indirettamente. Per esempio:
- Eventi di beneficenza (concerti o altri eventi musicali) il cui ricavato in eccesso viene devoluto a chi ne ha bisogno, a condizione che gli organizzatori e i musicisti lavorino gratuitamente.
- Produzione di supporti sonori e audiovisivi, se questi vengono consegnati gratuitamente per l'autopromozione.
Cosa significa uso commerciale?
Per usi commerciali, invece, si intendono la realizzazione di esemplari di opere e l'uso di opere...
- da parte di un'organizzazione a scopo di lucro di qualsiasi tipo
- nell'ambito di o in relazione ad attività a scopo di lucro
- che comporta un corrispettivo, indipendentemente da chi ne beneficia
- in cambio di altri beni, sia che si generi un reddito diretto o indiretto, sia che tale scambio comporti una qualsiasi forma di pagamento
- da parte di organismi di diffusione (radio e televisione)
- in strutture pubbliche come ristoranti, bar, caffè, sale da concerto, grandi magazzini e punti vendita al dettaglio
- sul posto di lavoro
Come ottengo una licenza Creative Commons per un'opera?
Come accennato sopra, per una licenza Creative Commons è obbligatorio che un'opera sia già stata dichiarata. In seguito, è necessario comunicare alla SUISA il proprio desiderio di ottenere tale licenza utilizzando il presente formulario. Le informazioni contenute nel suddetto documento devono corrispondere a quelle contenute nella dichiarazione d’opera della Suisa. Occorre inoltre specificare con quale delle tre licenze si intende rilasciare la propria opera. Il formulario deve poi essere ritornato alla divisione Membri della SUISA. (Informazioni di contatto).
In particolare, attiriamo la vostra attenzione sul fatto che siete tenuti a fornire informazioni corrette, veritiere e complete sulle opere soggette a licenza Creative Commons.
Inserimento di un'opera sotto licenza Creative Commons (licenza CC)
Allgemeines zum Musikurheberrecht
Generalità sul diritto d'autore
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Il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge federale svizzera sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) del 9 ottobre 1992. Questa legge costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA.
La LDA stabilisce i diritti delle persone fisiche o giuridiche sulle proprie opere o prestazioni, ad esempio:
- autrici e autori (compositrici/compositori, paroliere/parolieri ecc.)
- interpreti (ossia musiciste/musicisti che eseguono l'opera)
- produttrici/produttori di supporti audio (ad es. case discografiche)
- organismi di diffusione (ad es. emittenti radiofoniche o televisive)
Inoltre, la LDA definisce anche gli obblighi delle società di gestione.
La legge fornisce anche la definizione di termini importanti come «opera» o «autore». Stabilisce inoltre quali diritti spettano ad autrici e autori su una determinata opera e i limiti di tale protezione (le cosiddette restrizioni del diritto d'autore, ad es. per l'uso privato).
In linea generale, vale quanto segue:
Chi crea un'opera ne è proprietaria/proprietario. Ciò significa che altri possono utilizzare tale opera, ossia pubblicarla, copiarla, eseguirla, trasmetterla o diffonderla, esclusivamente previo esplicito consenso dell'autrice o dell'autore, che può richiedere un compenso per tale utilizzo. -
La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Ma il diritto d'autore non protegge solo brani musicali con melodie e audio, bensì anche altre opere acustiche, ossia opere che utilizzano rumori, purché abbiano anch'esse un carattere individuale.
Non importa quanto sia elaborata o conosciuta l'opera. Una grande sinfonia è quindi protetta alla stregua di un breve jingle pubblicitario alla radio.
La SUISA è la società di gestione che gestisce in Svizzera i diritti d'autore sulla cosiddetta musica non teatrale, il cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:
- musica senza rappresentazione scenica, con o senza testo (ad es. canzoni pop, strumentali, oratori)
- versioni da concerto di musica da brani teatrali o opere liriche
- musica per spettacoli di danza, se utilizzata senza la danza
- estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione:
_alla radio non superi i 25 minuti,
_in TV al massimo i 15 minuti - musica utilizzata in film, video o altri mezzi audiovisivi (tranne che per opere liriche in film o musical completi)
La SUISA gestisce diversi diritti di utilizzo, tra cui:- il diritto alla esecuzione pubblica (ad es. a concerti),
- il diritto di emissione e di ritrasmissione (ad es. alla radio o alla televisione),
- il diritto alla ricezione pubblica (ad es. in hotel o ristoranti),
- il diritto online (ad es. per lo streaming o il download),
- il diritto di riproduzione (ad es. per CD, DVD o file audio) e
- i compensi sui supporti vergini (ad es. ad es. dischi rigidi esterni o memorie negli smartphone) e per il noleggio di supporti musicali quali CD o supporti di opere audiovisive quali DVD.
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La differenza tra piccolo diritto e grande diritto risiede nella natura delle opere musicali interessate e nella competenza delle rispettive organizzazioni.
- Il «piccolo diritto» riguarda opere musicali non teatrali e rientra nella competenza della SUISA. Ad esempio riguarda brani musicali utilizzati in concerti, alla radio o su supporti audio.
- Il «grande diritto» interessa opere drammatico-musicali come opere, operette, musical e alcuni tipi di balletto. Tali diritti vengono gestiti dalla Società svizzera degli autori (SSA) o direttamente dagli editori.
La distinzione genera regolarmente discussioni, poiché i criteri sono spesso poco chiari e devono essere interpretati caso per caso.
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Se la vostra composizione viene utilizzata senza autorizzazione, è innanzitutto importante raccogliere le prove di paternità dell'opera e dell'uso non autorizzato. Secondo le informazioni della SUISA, le opere sono protette in automatico dal diritto d'autore a partire dal momento della loro creazione.
Per poter dimostrare la paternità dell'opera e la data di creazione in caso di controversia, la SUISA consiglia due misure:
1. Dichiarazione dell'opera alla SUISA (per i membri)
2. Invio tramite raccomandata al proprio indirizzo: potete inviare a voi stessi per posta le note o una registrazione dell'opera su supporto audio. Il plico dovrà restare chiuso per poter essere usato come prova.
Tali misure non sono indispensabili per garantire la protezione, ma facilitano la produzione di prove in caso di controversia. Se disponete già di prove, potete adire le vie legali o rivolgervi alla SUISA per ricevere supporto.
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La concessione d'emissione della SSR stabilisce che la musica proveniente dalla Svizzera deve essere rappresentata nei propri programmi in maniera adeguata. Tuttavia, non è precisato cosa si intenda esattamente per «adeguato».
Come per il settore cinematografico, nel 2004 la SSR ha regolamentato la sua collaborazione con i rappresentanti della musica nella «Carta della musica svizzera». Lo scopo della Carta è rafforzare il prestigio della musica svizzera e promuovere musicisti di talento.
Con questa Carta la SSR si impegna a trasmettere nei propri programmi radio una quota adeguata di musica svizzera. Si considerano musica svizzera le registrazioni o trasmissioni dal vivo a cui hanno partecipato compositori/compositrici, interpreti o produttori/produttrici svizzeri oppure registrazioni con una significativa partecipazione svizzera.
La SSR e i suoi partner stabiliscono ogni anno dei parametri di riferimento per la quota di musica svizzera nei programmi. Negli ultimi anni la SSR ha generalmente non solo rispettato questi obiettivi, ma li ha addirittura superati.
Secondo la Carta, il repertorio nazionale dovrebbe raggiungere una quota di almeno il 20 percento.
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È possibile trovare una panoramica di libri specialistici sul tema del diritto d'autore e dei diritti dei musicisti alla pagina «Diritto d'autore nella musica» (solamente in tedesco, francese e inglese) sul nostro sito web.
Dichiarazione d’opera
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Potete dichiarare alla SUISA soltanto le opere musicali alle quali avete personalmente contribuito. Inoltre, la dichiarazione è possibile solo se siete registrati presso la SUISA come autrice, autore o casa editrice.
La dichiarazione avviene di norma online tramite: www.suisa.ch/ilmioconto
Eccezioni: Alcune tipologie di opere devono ancora essere dichiarate utilizzando formulari cartacei:
- Opere composte per una produzione audiovisiva (ad es. un film)
- Arrangiamenti di opere originali i cui diritti d'autore sono già scaduti (cosiddette opere libere)
I moduli corrispondenti sono disponibili qui:
https://www.suisa.ch/it/Musikschaffende/Werkanmeldung.htmlUn’opera deve essere dichiarata una sola volta, idealmente prima della prima pubblicazione. Se l’opera viene successivamente utilizzata in un’altra forma – ad esempio, in un film – non è necessario dichiararla nuovamente, a condizione che né il titolo dell’opera né le partecipazioni siano stati modificate.
Si prega di notare: La SUISA gestisce esclusivamente i diritti d’autore relativi a musica non teatrale. Pertanto, dichiarate solo opere musicali di questo tipo. Per le opere musicali drammatiche, come opere liriche o musical, è competente la SSA.
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Quando qualcuno spaccia un’opera altrui, invariata o solo leggermente modificata, come se fosse propria, si parla di plagio. Si tratta di un furto di proprietà intellettuale.
Purtroppo, non è possibile prevenire completamente tali casi. Tuttavia, potete adottare delle precauzioni per poter dimostrare in modo credibile la vostra paternità su un’opera in caso di controversia. A tal fine possono essere utili le seguenti misure:
- I membri della SUISA dichiarano la propria opera alla SUISA.
- I membri della SUISA, così come chi non è membro, inviano a sé stessi una registrazione dell'opera (ad esempio su CD o chiavetta USB) o le partiture tramite raccomandata postale. Importante: non aprire la busta o il pacco.
- Potete depositare esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate.
Un’ulteriore possibilità è la conservazione digitale di file audio o PDF su un Cloud sicuro, conforme agli standard bancari, ad esempio presso Procloud. La data e l’ora del caricamento su un server di questo tipo possono anch’esse costituire una prova).
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La SUISA gestisce i diritti d'autore della musica non teatrale, ma non i diritti di opere musicali drammatiche. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere la cui sequenza scenica è interpretata da persone in determinati ruoli e portata dalla musica in modo tale che di solito non possono essere eseguite o trasmesse senza musica, ad esempio musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali non sono teatrali e la SUISA ne gestisce i diritti d'autore. Rientrano in questa categoria anche le opere musicali contenute in film o in altre opere audiovisive o multimediali, a meno che non si tratti di opere musicali drammatiche filmate.
Le opere musicali non teatrali comprendono anche:- opere musicali per un'opera di danza, utilizzate senza danza,
- versioni concertistiche di opere musicali teatrali (drammatiche),
- estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione o emissione alla radio non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive.
I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.
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Il contratto di gestione tra voi, in qualità di autrici o autori, e la SUISA comprende tutte le opere da voi create. Non è possibile escludere singole opere dal contratto.
Questo significa che tutte le vostre opere devono in linea di principio essere dichiarate.
Tuttavia, dovete dichiarare solo le opere che vengono effettivamente utilizzate in pubblico, ad esempio eseguite, trasmesse o diffuse.
Importante: Per le opere non dichiarate la SUISA non versa alcuna indennità.
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Ogni opera di un album deve essere dichiarata singolarmente alla SUISA, anche se tutte le canzoni coinvolgono le stesse persone. La SUISA fattura sempre per singola opera, non per interi album.
Per la dichiarazione d'opera online, potete utilizzare opere già dichiarate come modello. In questo modo, non dovrete inserire ogni volta le stesse informazioni, risparmiando tempo.
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Il titolo dell'opera dovrebbe essere scelto in modo tale da rendere l'opera chiaramente riconoscibile. Evitate titoli generici o frequentemente utilizzati, poiché potrebbero causare confusione.
Se pubblicate più versioni di un'opera, queste dovrebbero essere chiaramente distinte nel titolo, ad esempio con aggiunte come «Radio Edit», «Featuring …» o «Remix».
Nel caso in cui l'opera venga pubblicata in più lingue, indicate i relativi titoli nella dichiarazione d'opera come titoli alternativi.
Importante: assicuratevi che il titolo dell'opera sia scritto in modo identico ovunque, sia nelle pubblicazioni digitali che nelle produzioni su supporto fisico. Differenze nella scrittura o titoli divergenti possono impedire alla SUISA di identificare chiaramente l'opera, con il rischio che non venga corrisposta alcuna indennità.
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In aggiunta alla dichiarazione d'opera, la SUISA richiede – a seconda del tipo di opera – ulteriore documentazione:
- Per opere edite: una copia del contratto d'edizione
- Per la dichiarazione di un arrangiamento di un'opera protetta: il consenso scritto degli aventi diritto – ovvero dell'editore o del compositore/compositrice dell'opera originale
- Per la sonorizzazione di un testo protetto: l'autorizzazione della casa editrice e, se necessario, del poeta/poetessa o dei suoi eredi.
- Per l'arrangiamento di un'opera libera (ad esempio di un autore deceduto da 70 anni o più, o di opere tramandate di tradizione popolare):
- il modello utilizzato, e
- una copia dell'arrangiamento, affinché la SUISA possa verificare se la nuova opera è protetta dal diritto d'autore
Indipendentemente dal tipo di opera, la SUISA può richiedere una copia dell'opera per ogni dichiarazione, in un formato da essa specificato.
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Nella dichiarazione d'opera, nella sezione «Ripartizione dei diritti», è possibile indicare come devono essere ripartiti i proventi dell'opera tra le parti coinvolte.
Avete due opzioni:
- Ripartizione automatica secondo il Regolamento di ripartizione della SUISA: Se scegliete questa opzione, la ripartizione seguirà il Regolamento di ripartizione della SUISA attualmente in vigore.
- Inserimento manuale della ripartizione: Se desiderate inserire manualmente la ripartizione, è obbligatorio rispettare le regole vincolanti del Regolamento di ripartizione.
Trovate ulteriori informazioni qui: Regolamento di ripartizione della SUISA.
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In Svizzera, un brano musicale è protetto dal diritto d'autore per 70 anni dopo la morte dell'autore o dell'autrice.
Se più persone hanno scritto insieme un brano musicale, la protezione dura fino a 70 anni dopo la morte dell'ultima persona deceduta.
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Il numero IPI è un numero di identificazione internazionale per autori, autrici ed editori. Serve a identificare in modo univoco le persone coinvolte in un'opera a livello mondiale.Tutti i numeri IPI sono memorizzati nel sistema centrale IPI, che costituisce una parte fondamentale dello scambio di dati tra le società di gestione a livello globale.
Chi aderisce a una società di gestione – come ad esempio la SUISA – viene registrato nel sistema IPI e riceve automaticamente un numero IPI personale.
Come membro della SUISA, potete trovare il vostro numero IPI nella sezione «Dati del membro» di «Il mio conto».
Nella banca dati pubblica delle opere, il numero IPI è indicato per ogni persona avente diritto – in questo modo è possibile trovare anche i numeri IPI di altri autori e autrici.
Ulteriori informazioni sul numero IPI sono disponibili su SUISAblog (solo in francese, tedesco e inglese):https://blog.suisa.ch/fr/quest-ce-que-le-numero-ipi/
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Se avete scritto un'opera insieme ad autori o autrici che sono membri di un'altra società di gestione, dovete dichiarare l'opera alla SUISA come qualsiasi altra opera.
Nella dichiarazione d'opera, assicuratevi di fornire le seguenti informazioni sulla persona coinvolta:
- Cognome e nome
- Numero IPI
- Nome della società di gestione di cui la persona è membro
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Sì. La SUISA registra i partecipanti esattamente come indicato nella dichiarazione d'opera. Se dichiarate un'opera con uno pseudonimo, questa verrà registrata nel sistema con tale pseudonimo.
Importante: Prima di dichiarare un'opera con uno pseudonimo, assicuratevi che lo pseudonimo sia già registrato presso la SUISA. Potete trovare i vostri pseudonimi registrati nella sezione «Il mio conto» sotto i dati personali.
Come compositore/trice, paroliere/a o arrangiatore/trice, potete scegliere liberamente uno o più pseudonimi. Questi nomi sono soggetti al segreto aziendale e non vengono pubblicati.
Nota: Alcuni pseudonimi possono essere confusi con i nomi di altri creatori di musica. Per questo motivo, è consigliabile verificare con la SUISA prima di scegliere uno pseudonimo, per accertarsi che il nome o uno simile non sia già stato assegnato.
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Il titolo di un'opera già dichiarata non dovrebbe essere modificato, se possibile. Tuttavia, se l'opera riceve nuovi o ulteriori titoli – ad esempio, attraverso una versione in un'altra lingua – questi devono essere comunicati alla SUISA. A tal fine, utilizzate la funzione «Richiesta generale/Documentazione dell’opera» nella sezione «Il mio conto».
Se cambiano i partecipanti, ciò deve essere comunicato immediatamente. In caso di aggiunta di un nuovo coautore o una nuova coautrice, è necessaria anche una dichiarazione di consenso scritta da parte degli autori/delle autrici già registrati/e.
Se un'opera o una sua parte viene ceduta a un editore (messa sotto contratto), il relativo contratto d'edizione deve essere inoltrato alla SUISA.
Non è necessario comunicare modifiche come:
- una nuova strumentazione
- oppure una lunghezza diversa dell'opera
Queste informazioni non sono rilevanti per la ripartizione delle indennità per i diritti d'autore, finché non ci sono cambiamenti nelle partecipazioni. Per la ripartizione, la SUISA si basa sulle informazioni fornite nei programmi (ad esempio, programmi di concerti o playlist).
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Le opere di cui la SUISA viene inizialmente a conoscenza tramite gli annunci d’uso vengono registrate provvisoriamente nella banca dati, sulla base dei programmi o delle liste di emissione. In tal caso, il nome della prima persona indicata viene inserito provvisoriamente con una quota di partecipazione del 100%. Tuttavia, questa indicazione non ha alcuna influenza sulla ripartizione successiva.
I compensi per tali opere vengono versati solo dopo che le opere sono state dichiarate correttamente e la documentazione è completa. Fino ad allora, i proventi restano accantonati per un massimo di cinque anni.
Cosa dovete fare se nella vostra lista delle opere compaiono opere provvisorie?
- L’opera non è vostra:
Segnalatelo in «Il mio conto» tramite «Richiesta generale/Documentazione dell’opera».
Se avete eseguito l’opera come interprete e sapete chi è l’autore o l’autrice, oppure quale altro/a interprete la include nel proprio repertorio, comunicatecelo ugualmente. - L’opera è vostra, ma non è ancora stata dichiarata:
Presentate la dichiarazione d’opera e indicate nel campo «Osservazioni» che esiste già un’opera provvisoria con quel numero. - L’opera è vostra, ma è registrata con un altro titolo:
Comunicateci in «Il mio conto» sotto «Richiesta generale/Documentazione dell’opera» a quale opera già dichiarata vi riferite. La SUISA collegherà quindi l’opera provvisoria a quella corretta.
Ulteriori informazioni sono disponibili su SUISAblog (solamente in francese, tedesco e inglese):
https://blog.suisa.ch/fr/pourquoi-y-a-t-il-des-oeuvres-provisoires-dans-ma-banque-de-donnees-doeuvres/ - L’opera non è vostra:
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Nella banca dati delle opere della SUISA troverete diverse abbreviazioni. Queste hanno il seguente significato:
Abbreviazioni relative al ruolo delle persone aventi diritto:
- C: Compositore/trice
- A: Paroliere/a
- CA: Compositore/trice e Paroliere/a
- AR: Arrangiatore/trice
- E: Editore
- SE: Sub-editore
- SR: Sub-arrangiatore / Sub-arrangiatrice
- SA: Sub-paroliere/ Sub-paroliera
Abbreviazioni relative alla ripartizione dei diritti:
- A&S: Diritti di esecuzione ed emissione
- Mech: Diritto di riproduzione (ad es. supporti audio, download)
Abbreviazioni per i codici internazionali:
- ISWC: International Standard Work Code – codice internazionale dell’opera
- ISRC: International Standard Recording Code – codice internazionale di una registrazione
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Se più persone hanno contribuito congiuntamente alla creazione di un’opera, si tratta di un’opera creata congiuntamente.
Non si parla di opera creata congiuntamente se è stato utilizzata un’opera preesistente per crearne una nuova, ad esempio nel caso di sonorizzazioni, messe in testo/testualizzazioni o arrangiamenti.
Il fatto che un’opera sia creata congiuntamente o meno è rilevante in diversi ambiti:
- Durata della protezione: per le opere create congiuntamente, il termine di protezione scade solo quando tutte le compositrici, i compositori, le paroliere e i parolieri coinvolti sono deceduti da più di 70 anni.
- Dichiarazione d’opera: se più persone partecipano alla creazione di un’opera nuova, la dichiarazione deve indicare se si tratta di un’opera creata congiuntamente.
- Arrangiamenti e modifiche: se un’opera è stata creata congiuntamente (e non è stato concordato nulla di diverso), modifiche o arrangiamenti – e quindi anche nuove dichiarazioni d’opera o modifiche presso la SUISA – possono essere effettuate solo con il consenso di tutti i partecipanti. Questo vale sia per modifiche di contenuto sia per l’aggiornamento dei dati sui partecipanti.
- Pubblicazione e utilizzo: Anche qui vale lo stesso principio: se un’opera è stata creata congiuntamente e non esiste un accordo specifico, l’opera può essere pubblicata o utilizzata solo con il consenso di tutti gli autori/tutte le autrici.
Il consenso non può essere rifiutato senza motivo, se si tratta di un utilizzo normale. Se i contributi dei partecipanti possono essere distinti chiaramente, ogni persona può utilizzare autonomamente la propria parte, purché ciò non pregiudichi l’utilizzo dell’opera comune.
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La dichiarazione di supporto sonoro da parte del produttore è necessaria per ottenere l'autorizzazione della SUISA a produrre il supporto sonoro. In questo modo il produttore richiede una licenza.
La dichiarazione d'opera da parte dell'autore e/o l'editore serve invece alla SUISA per registrare un'opera con gli autori e gli editori coinvolti; senza una dichiarazione d'opera la SUISA non può versare alcun compenso per i diritti d'autore.
Attenzione: la dichiarazione di supporto sonoro non sostituisce la dichiarazione d'opera di singole opere.
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No. Il repertorio di base è un elenco dei brani musicali che eseguite regolarmente dal vivo. Consente alla SUISA di versare i compensi per i diritti d’autore pagati dall’organizzatore o dall’organizzatrice alle persone aventi diritto.
Tutte le opere da voi composte che figurano nel repertorio di base devono essere dichiarate alla SUISA tramite il relativo formulario di dichiarazione d’opera.
Se, come musicisti, vi esibite regolarmente e suonate spesso gli stessi brani, potete richiedere alla SUISA una tessera per il vostro repertorio di base. In tal modo non dovrete compilare un nuovo formulario di programma a ogni esibizione.