Dichiarazione d'opera

Si prega di notare che è possibile dichiarare opere solo se si è registrati presso la SUISA come autori o editori.

Solo le opere regolarmente dichiarate possono essere fatturate.

Dichiarate le vostre opere online: www.suisa.ch/il-mio-conto


Attenzione: 

Le seguenti opere non possono essere registrate online, ma devono essere dichiarate tramite  formulario di dichiarazione d’opera:

  • opere create allo scopo di mettere in musica una produzione audiovisiva (musica da film);
  • arrangiamenti di opere originali libere (cioè non più protette);
  • opere letterarie (testi senza musica).

Inviare i formulari di dichiarazione di produzioni audiovisive a:

SUISA Film
11bis, Av. du Grammont
1007 Lausanne
filmproduction@suisa.ch 

Domande frequenti e risposte

Dichiarazione d’opera

  • Potete dichiarare alla SUISA soltanto le opere musicali alle quali avete personalmente contribuito. Inoltre, la dichiarazione è possibile solo se siete registrati presso la SUISA come autrice, autore o casa editrice.

    La dichiarazione avviene di norma online tramite: www.suisa.ch/ilmioconto

    Eccezioni: Alcune tipologie di opere devono ancora essere dichiarate utilizzando formulari cartacei:

    • Opere composte per una produzione audiovisiva (ad es. un film)
    • Arrangiamenti di opere originali i cui diritti d'autore sono già scaduti (cosiddette opere libere)

    I moduli corrispondenti sono disponibili qui:
    https://www.suisa.ch/it/Musikschaffende/Werkanmeldung.html

    Un’opera deve essere dichiarata una sola volta, idealmente prima della prima pubblicazione. Se l’opera viene successivamente utilizzata in un’altra forma – ad esempio, in un film – non è necessario dichiararla nuovamente, a condizione che né il titolo dell’opera né le partecipazioni siano stati modificate.

    Si prega di notare: La SUISA gestisce esclusivamente i diritti d’autore relativi a musica non teatrale. Pertanto, dichiarate solo opere musicali di questo tipo. Per le opere musicali drammatiche, come opere liriche o musical, è competente la SSA.

  • Quando qualcuno spaccia un’opera altrui, invariata o solo leggermente modificata, come se fosse propria, si parla di plagio. Si tratta di un furto di proprietà intellettuale.

    Purtroppo, non è possibile prevenire completamente tali casi. Tuttavia, potete adottare delle precauzioni per poter dimostrare in modo credibile la vostra paternità su un’opera in caso di controversia. A tal fine possono essere utili le seguenti misure:

    • I membri della SUISA dichiarano la propria opera alla SUISA.
    • I membri della SUISA, così come chi non è membro, inviano a sé stessi una registrazione dell'opera (ad esempio su CD o chiavetta USB) o le partiture tramite raccomandata postale. Importante: non aprire la busta o il pacco.
    • Potete depositare esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate.

    Un’ulteriore possibilità è la conservazione digitale di file audio o PDF su un Cloud sicuro, conforme agli standard bancari, ad esempio presso Procloud. La data e l’ora del caricamento su un server di questo tipo possono anch’esse costituire una prova).

  • La SUISA gestisce i diritti d'autore della musica non teatrale, ma non i diritti di opere musicali drammatiche. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere la cui sequenza scenica è interpretata da persone in determinati ruoli e portata dalla musica in modo tale che di solito non possono essere eseguite o trasmesse senza musica, ad esempio musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali non sono teatrali e la SUISA ne gestisce i diritti d'autore. Rientrano in questa categoria anche le opere musicali contenute in film o in altre opere audiovisive o multimediali, a meno che non si tratti di opere musicali drammatiche filmate.  

    Le opere musicali non teatrali comprendono anche:

    • opere musicali per un'opera di danza, utilizzate senza danza,
    • versioni concertistiche di opere musicali teatrali (drammatiche),
    • estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione o emissione alla radio non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive.

    I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.  

  • Il contratto di gestione tra voi, in qualità di autrici o autori, e la SUISA comprende tutte le opere da voi create. Non è possibile escludere singole opere dal contratto.

    Questo significa che tutte le vostre opere devono in linea di principio essere dichiarate.

    Tuttavia, dovete dichiarare solo le opere che vengono effettivamente utilizzate in pubblico, ad esempio eseguite, trasmesse o diffuse.

    Importante: Per le opere non dichiarate la SUISA non versa alcuna indennità.

  • Ogni opera di un album deve essere dichiarata singolarmente alla SUISA, anche se tutte le canzoni coinvolgono le stesse persone. La SUISA fattura sempre per singola opera, non per interi album.

    Per la dichiarazione d'opera online, potete utilizzare opere già dichiarate come modello. In questo modo, non dovrete inserire ogni volta le stesse informazioni, risparmiando tempo.

  • Il titolo dell'opera dovrebbe essere scelto in modo tale da rendere l'opera chiaramente riconoscibile. Evitate titoli generici o frequentemente utilizzati, poiché potrebbero causare confusione.

    Se pubblicate più versioni di un'opera, queste dovrebbero essere chiaramente distinte nel titolo, ad esempio con aggiunte come «Radio Edit», «Featuring …» o «Remix».

    Nel caso in cui l'opera venga pubblicata in più lingue, indicate i relativi titoli nella dichiarazione d'opera come titoli alternativi.

    Importante: assicuratevi che il titolo dell'opera sia scritto in modo identico ovunque, sia nelle pubblicazioni digitali che nelle produzioni su supporto fisico. Differenze nella scrittura o titoli divergenti possono impedire alla SUISA di identificare chiaramente l'opera, con il rischio che non venga corrisposta alcuna indennità.

  • In aggiunta alla dichiarazione d'opera, la SUISA richiede – a seconda del tipo di opera – ulteriore documentazione:

    • Per opere edite: una copia del contratto d'edizione
    • Per la dichiarazione di un arrangiamento di un'opera protetta: il consenso scritto degli aventi diritto – ovvero dell'editore o del compositore/compositrice dell'opera originale
    • Per la sonorizzazione di un testo protetto: l'autorizzazione della casa editrice e, se necessario, del poeta/poetessa o dei suoi eredi.
    • Per l'arrangiamento di un'opera libera (ad esempio di un autore deceduto da 70 anni o più, o di opere tramandate di tradizione popolare):
      • il modello utilizzato, e
      • una copia dell'arrangiamento, affinché la SUISA possa verificare se la nuova opera è protetta dal diritto d'autore

    Indipendentemente dal tipo di opera, la SUISA può richiedere una copia dell'opera per ogni dichiarazione, in un formato da essa specificato.

  • Nella dichiarazione d'opera, nella sezione «Ripartizione dei diritti», è possibile indicare come devono essere ripartiti i proventi dell'opera tra le parti coinvolte.

    Avete due opzioni:

    • Ripartizione automatica secondo il Regolamento di ripartizione della SUISA: Se scegliete questa opzione, la ripartizione seguirà il Regolamento di ripartizione della SUISA attualmente in vigore.
    • Inserimento manuale della ripartizione: Se desiderate inserire manualmente la ripartizione, è obbligatorio rispettare le regole vincolanti del Regolamento di ripartizione.

    Trovate ulteriori informazioni qui: Regolamento di ripartizione della SUISA.

  • In Svizzera, un brano musicale è protetto dal diritto d'autore per 70 anni dopo la morte dell'autore o dell'autrice.

    Se più persone hanno scritto insieme un brano musicale, la protezione dura fino a 70 anni dopo la morte dell'ultima persona deceduta.

  • Il numero IPI è un numero di identificazione internazionale per autori, autrici ed editori. Serve a identificare in modo univoco le persone coinvolte in un'opera a livello mondiale.Tutti i numeri IPI sono memorizzati nel sistema centrale IPI, che costituisce una parte fondamentale dello scambio di dati tra le società di gestione a livello globale.

    Chi aderisce a una società di gestione – come ad esempio la SUISA – viene registrato nel sistema IPI e riceve automaticamente un numero IPI personale.

    Come membro della SUISA, potete trovare il vostro numero IPI nella sezione «Dati del membro» di «Il mio conto».

    Nella banca dati pubblica delle opere, il numero IPI è indicato per ogni persona avente diritto – in questo modo è possibile trovare anche i numeri IPI di altri autori e autrici.

    Ulteriori informazioni sul numero IPI sono disponibili su SUISAblog (solo in francese, tedesco e inglese):https://blog.suisa.ch/fr/quest-ce-que-le-numero-ipi/

  • Se avete scritto un'opera insieme ad autori o autrici che sono membri di un'altra società di gestione, dovete dichiarare l'opera alla SUISA come qualsiasi altra opera.

    Nella dichiarazione d'opera, assicuratevi di fornire le seguenti informazioni sulla persona coinvolta:

    • Cognome e nome
    • Numero IPI
    • Nome della società di gestione di cui la persona è membro
  • Sì. La SUISA registra i partecipanti esattamente come indicato nella dichiarazione d'opera. Se dichiarate un'opera con uno pseudonimo, questa verrà registrata nel sistema con tale pseudonimo.

    Importante: Prima di dichiarare un'opera con uno pseudonimo, assicuratevi che lo pseudonimo sia già registrato presso la SUISA. Potete trovare i vostri pseudonimi registrati nella sezione «Il mio conto» sotto i dati personali.

    Come compositore/trice, paroliere/a o arrangiatore/trice, potete scegliere liberamente uno o più pseudonimi. Questi nomi sono soggetti al segreto aziendale e non vengono pubblicati.

    Nota: Alcuni pseudonimi possono essere confusi con i nomi di altri creatori di musica. Per questo motivo, è consigliabile verificare con la SUISA prima di scegliere uno pseudonimo, per accertarsi che il nome o uno simile non sia già stato assegnato.

  • Il titolo di un'opera già dichiarata non dovrebbe essere modificato, se possibile. Tuttavia, se l'opera riceve nuovi o ulteriori titoli – ad esempio, attraverso una versione in un'altra lingua – questi devono essere comunicati alla SUISA. A tal fine, utilizzate la funzione «Richiesta generale/Documentazione dell’opera» nella sezione «Il mio conto».

    Se cambiano i partecipanti, ciò deve essere comunicato immediatamente. In caso di aggiunta di un nuovo coautore o una nuova coautrice, è necessaria anche una dichiarazione di consenso scritta da parte degli autori/delle autrici già registrati/e.

    Se un'opera o una sua parte viene ceduta a un editore (messa sotto contratto), il relativo contratto d'edizione deve essere inoltrato alla SUISA.

    Non è necessario comunicare modifiche come:

    • una nuova strumentazione
    • oppure una lunghezza diversa dell'opera

    Queste informazioni non sono rilevanti per la ripartizione delle indennità per i diritti d'autore, finché non ci sono cambiamenti nelle partecipazioni. Per la ripartizione, la SUISA si basa sulle informazioni fornite nei programmi (ad esempio, programmi di concerti o playlist).

  • Le opere di cui la SUISA viene inizialmente a conoscenza tramite gli annunci d’uso vengono registrate provvisoriamente nella banca dati, sulla base dei programmi o delle liste di emissione. In tal caso, il nome della prima persona indicata viene inserito provvisoriamente con una quota di partecipazione del 100%. Tuttavia, questa indicazione non ha alcuna influenza sulla ripartizione successiva.

    I compensi per tali opere vengono versati solo dopo che le opere sono state dichiarate correttamente e la documentazione è completa. Fino ad allora, i proventi restano accantonati per un massimo di cinque anni.

    Cosa dovete fare se nella vostra lista delle opere compaiono opere provvisorie?

    • L’opera non è vostra:
      Segnalatelo in «Il mio conto» tramite «Richiesta generale/Documentazione dell’opera».
      Se avete eseguito l’opera come interprete e sapete chi è l’autore o l’autrice, oppure quale altro/a interprete la include nel proprio repertorio, comunicatecelo ugualmente.
    • L’opera è vostra, ma non è ancora stata dichiarata:
      Presentate la dichiarazione d’opera e indicate nel campo «Osservazioni» che esiste già un’opera provvisoria con quel numero.
    • L’opera è vostra, ma è registrata con un altro titolo:
      Comunicateci in «Il mio conto» sotto «Richiesta generale/Documentazione dell’opera» a quale opera già dichiarata vi riferite. La SUISA collegherà quindi l’opera provvisoria a quella corretta.

    Ulteriori informazioni sono disponibili su SUISAblog (solamente in francese, tedesco e inglese):
    https://blog.suisa.ch/fr/pourquoi-y-a-t-il-des-oeuvres-provisoires-dans-ma-banque-de-donnees-doeuvres/

  • Nella banca dati delle opere della SUISA troverete diverse abbreviazioni. Queste hanno il seguente significato:

    Abbreviazioni relative al ruolo delle persone aventi diritto:

    • C: Compositore/trice
    • A: Paroliere/a
    • CA: Compositore/trice e Paroliere/a
    • AR: Arrangiatore/trice
    • E: Editore
    • SE: Sub-editore
    • SR: Sub-arrangiatore / Sub-arrangiatrice
    • SA: Sub-paroliere/ Sub-paroliera

    Abbreviazioni relative alla ripartizione dei diritti:

    • A&S: Diritti di esecuzione ed emissione
    • Mech: Diritto di riproduzione (ad es. supporti audio, download)

    Abbreviazioni per i codici internazionali:

    • ISWC: International Standard Work Code – codice internazionale dell’opera
    • ISRC: International Standard Recording Code – codice internazionale di una registrazione
  • Se più persone hanno contribuito congiuntamente alla creazione di un’opera, si tratta di un’opera creata congiuntamente.

    Non si parla di opera creata congiuntamente se è stato utilizzata un’opera preesistente per crearne una nuova, ad esempio nel caso di sonorizzazioni, messe in testo/testualizzazioni o arrangiamenti.

    Il fatto che un’opera sia creata congiuntamente o meno è rilevante in diversi ambiti:

    • Durata della protezione: per le opere create congiuntamente, il termine di protezione scade solo quando tutte le compositrici, i compositori, le paroliere e i parolieri coinvolti sono deceduti da più di 70 anni.
    • Dichiarazione d’opera: se più persone partecipano alla creazione di un’opera nuova, la dichiarazione deve indicare se si tratta di un’opera creata congiuntamente.
    • Arrangiamenti e modifiche: se un’opera è stata creata congiuntamente (e non è stato concordato nulla di diverso), modifiche o arrangiamenti – e quindi anche nuove dichiarazioni d’opera o modifiche presso la SUISA – possono essere effettuate solo con il consenso di tutti i partecipanti. Questo vale sia per modifiche di contenuto sia per l’aggiornamento dei dati sui partecipanti.
    • Pubblicazione e utilizzo: Anche qui vale lo stesso principio: se un’opera è stata creata congiuntamente e non esiste un accordo specifico, l’opera può essere pubblicata o utilizzata solo con il consenso di tutti gli autori/tutte le autrici.
      Il consenso non può essere rifiutato senza motivo, se si tratta di un utilizzo normale. Se i contributi dei partecipanti possono essere distinti chiaramente, ogni persona può utilizzare autonomamente la propria parte, purché ciò non pregiudichi l’utilizzo dell’opera comune.
  • La dichiarazione di supporto sonoro da parte del produttore è necessaria per ottenere l'autorizzazione della SUISA a produrre il supporto sonoro. In questo modo il produttore richiede una licenza. 

    La dichiarazione d'opera da parte dell'autore e/o l'editore serve invece alla SUISA per registrare un'opera con gli autori e gli editori coinvolti; senza una dichiarazione d'opera la SUISA non può versare alcun compenso per i diritti d'autore. 

    Attenzione: la dichiarazione di supporto sonoro non sostituisce la dichiarazione d'opera di singole opere.

  • No. Il repertorio di base è un elenco dei brani musicali che eseguite regolarmente dal vivo. Consente alla SUISA di versare i compensi per i diritti d’autore pagati dall’organizzatore o dall’organizzatrice alle persone aventi diritto.

    Tutte le opere da voi composte che figurano nel repertorio di base devono essere dichiarate alla SUISA tramite il relativo formulario di dichiarazione d’opera.

    Se, come musicisti, vi esibite regolarmente e suonate spesso gli stessi brani, potete richiedere alla SUISA una tessera per il vostro repertorio di base. In tal modo non dovrete compilare un nuovo formulario di programma a ogni esibizione.

Arrangiamenti, versioni cover, sampling e remix

  • Si ha un arrangiamento quando un’opera musicale protetta viene creata utilizzando un'opera preesistente, in modo tale che l'opera musicale utilizzata rimanga riconoscibile nel suo carattere individuale. Esempi tipici di arrangiamenti sono gli arrangiamenti di opere per una diversa strumentazione oppure la traduzione del testo in un’altra lingua. Gli arrangiamenti sono tutelati dal diritto d'autore in maniera autonoma. 

    Non sono considerati arrangiamenti le seguenti modifiche delle opere:

    • aggiunta di indicazioni dinamiche o agogiche,
    • aggiunta di segni di fraseggio,
    • inserimento di diteggiatura,
    • registrazioni per organo o altri strumenti a tastiera,
    • abbellimenti,
    • trasposizione di un antico genere di notazione in uno di uso corrente,
    • rettifica di errori ortografici della versione originale e simili procedimenti,
    • trasposizioni in una diversa tonalità o diverso registro di voce,
    • omissione di singole voci,
    • sostituzione o raddoppio delle voci,
    • aggiunta di semplici voci parallele,
    • assegnazione di voci esistenti ad altri strumenti (semplici trascrizioni).

    Regolamento di ripartizione (cifra 1.1.3.5)

  • Le opere musicali non protette dal diritto d'autore possono essere rielaborate e modificate senza previo consenso. Se l'opera musicale è protetta, l'avente diritto deve autorizzarne l'arrangiamento. Se l'opera è stata pubblicata, è necessario contattare l'editore.  Lo stesso vale per la traduzione e la messa in musica di testi.

    Nel caso di opere protette, quindi, è sempre necessaria un'autorizzazione all'arrangiamento da parte degli aventi diritto;  a seconda della situazione tale autorizzazione deve essere ottenuta dall’autore, dai suoi eredi o dall’editore di riferimento. L’autorizzazione all’arrangiamento è il presupposto per poter notificare il vostro arrangiamento alla SUISA e costituisce la base per la vostra partecipazione al prodotto dell’opera.

    La SUISA sostiene i suoi membri nel reperire gli aventi diritto interessati e i loro indirizzi: repertoire@suisa.ch

  • La legge sul diritto d'autore non protegge solo brani musicali completi, ma anche singole parti, se soddisfano i requisiti di un’opera. Una melodia, un assolo oppure altre componenti di un'opera possono quindi essere protette e non possono essere utilizzate liberamente, se costituiscono di per sé un'opera di carattere individuale. Questo è il caso quando la sequenza ha un carattere originale e chiaramente identificabile. La presenza di questa premessa dev'essere chiarita caso per caso. Quanto più spiccatamente si manifestano nel sample le caratteristiche della parte d'opera estratta, tanto minori sono le possibilità di poterla utilizzare liberamente.
    Le affermazioni secondo cui il sampling composto da due tempi, nove note o dieci secondi di musica è consentito, sono solo dicerie. Nessuno può tracciare una linea di demarcazione precisa tra l'uso legale e quello illegale dei sample.

    Se si desidera utilizzare il sampling per estrarre una parte di opera protetta da una registrazione di terzi, integrarla in una nuova opera e pubblicare questa nuova opera, è necessario disporre dei diritti di utilizzo di questa parte di opera di terzi. Tali diritti si ottengono direttamente dall’editore o dall’autore della composizione originale con un contratto sampling. 
    Di regola queste parti d’opera provengono da un CD disponibile in commercio o da un altro supporto sonoro. In questo caso è necessario chiedere all’azienda discografica anche il permesso di utilizzare il sample.

  • A seconda di chi crea un remix e se per realizzarlo vengono utilizzati dei sample, si possono distinguere tre diversi tipi di remix: 

    • Remix dell'autore dell'opera originale senza sample di opere di terzi
      L'autore del remix ha bisogno dell'autorizzazione della casa discografica della registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori (se l'originale è stato scritto da più persone).
    • Remix dell’autore dell’opera originale con sample di opere di terzi
      L'autore del remix necessita dell'autorizzazione degli aventi diritto (autore, editore, azienda di supporti sonori) sui sample di terzi. Ha inoltre bisogno dell’autorizzazione della casa discografica della registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori.
    • Remix di una terza persona con sample di opere di terzi
       L'autore del remix necessita rispettivamente dell'autorizzazione dell'autore o dell’editore (diritti sull'opera) e dell'azienda discografica (diritti sulla registrazione). Con questo contratto vengono ceduti anche i diritti d'utilizzazione dei sample dell'originale. Anche nel caso in cui l'autore del remix intenda utilizzare dei sample di altre opere di terzi, deve necessariamente ottenere l'autorizzazione degli aventi diritto di questi sample (autore, editore, azienda di supporti sonori).

    Un remix è una rielaborazione (nuovo arrangiamento) dell'opera originale e quindi protetto dal diritto d’autore in maniera autonoma.

  • Un’opera musicale viene consapevolmente riprodotta ed eventualmente parzialmente reinterpretata. Fondamentalmente la versione cover rimane il più possibile vicina all’originale. Non si spinge quindi fino ai limiti dell’arrangiamento, perché non conferisce all’opera musicale un nuovo carattere indipendente. A differenza dell’arrangiamento, la versione cover non è tutelata dal diritto d'autore in maniera autonoma.

Dichiarazione relativa ai brani musicali generati dall'IA

  • In linea di principio, le opere create con l'aiuto dell'intelligenza artificiale possono essere dichiarate presso la SUISA a determinate condizioni.

    Le opere generate interamente dall'intelligenza artificiale, senza alcun apporto creativo umano, non sono protette dal diritto d'autore e, di conseguenza, non possono essere dichiarate presso la SUISA. Firmando il contratto di gestione, l'autore/l'autrice si impegna nei confronti della SUISA a non dichiarare opere musicali generate esclusivamente dall'intelligenza artificiale.

    La situazione è diversa se l'IA serve solo come strumento, ad esempio per generare idee che vengono poi sviluppate creativamente dall'uomo in una nuova opera. In questo caso, si è in presenza di una prestazione creativa umana, e l'opera è protetta dal diritto d'autore, permettendo di dichiararla presso la SUISA come autore/autrice.

    Se solo una parte dell'opera è stata generata dall'IA, ad esempio il testo o la musica, e voi avete creato l'altra parte dell'opera, potete dichiarare l'opera come segue:

    1. Musica creata dall'IA, testo creato dalla persona che dichiara l'opera:

    C: SUISA GENAI Prov
    A: Nome della persona che dichiara l'opera

    1. Musica creata dalla persona che dichiara l'opera, testo creato dall'AI:

    C: Nome della persona che dichiara l'opera
    A: SUISA GENAI Prov

  • No, poiché sono state interamente generate dall'intelligenza artificiale. Gli autori/le autrici, secondo l'Art. 6 LDA, possono essere solo persone fisiche. Un prodotto generato esclusivamente dall'IA è quindi escluso dalla protezione del diritto d'autore. Inoltre, nelle condizioni del contratto di gestione della SUISA, l'autore o l'autrice si impegna a non dichiarare opere musicali generate esclusivamente dall'intelligenza artificiale.

  • Ciò dipende dai termini e dalle condizioni generali dei rispettivi distributori digitali e piattaforme. Occorre inoltre tenere conto di eventuali restrizioni contenute nei termini e nelle condizioni generali del fornitore di servizi di IA.

  • Maggiori informazioni nel nostro articolo sul blog (solo in tedesco, francese e inglese)
    «Intelligenza artificiale e diritto d'autore»

  • Per i prodotti generati esclusivamente dall'IA non esistono diritti d'autore. Secondo l'Art. 6 LDA, gli autori/le autrici possono essere solo persone fisiche. Tuttavia, se l'IA viene utilizzata «solo» come strumento, il risultato può essere considerato un'opera protetta dal diritto d'autore, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di protezione. I relativi diritti d'autore rimangono all'autore o all'autrice anche dopo l'annullamento dell'abbonamento.

  • No.

  • Se il testo e la composizione provengono dall'autore e solo la voce è stata creata con l'aiuto dell'IA, i diritti appartengono al 100% all'autore o all'autrice, che può pubblicare l'opera. Tuttavia, è necessario osservare le eventuali restrizioni previste dai termini e dalle condizioni generali del fornitore di servizi di IA.

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