La prassi della SUISA relativamente al compenso per i diritti d’autore previsto per gli esercizi
Il 4 luglio 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha adottato un postulato: Il Consiglio federale esamina e riferisce in merito alla situazione giuridica e alla prassi della SUISA per quanto riguarda la remunerazione dei diritti d'autore per la sonorizzazione con musica di sottofondo conformemente alla Tariffa comune (TC) 3a. Ecco alcuni fatti riguardanti la TC 3a e le affermazioni del postulato.
Postulato «Compenso per i diritti d’autore: situazione legale e prassi della Suisa»
Basi giuridiche
Ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. c e f della LDA, l’autore ha il diritto di decidere se e come la sua opera potrà essere utilizzata in merito alla riproduzione e all’offerta di un contenuto inviato, messo a disposizione online o inoltrato. Al contempo, i detentori di diritti di protezione affini hanno diritto a un compenso ai sensi dell’art. 35 della LDA per l’utilizzo di supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio e godono altresì di un diritto esclusivo ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. e, nonché dell’art. 37 lett. b.
Determinati ambiti di tali funzioni possono essere fatti valere solo attraverso società di gestione autorizzate ai sensi degli art. 22, 35 comma 3 e 38 della LDA.
La SUISA garantisce il rispetto dei diritti sopraindicati relativi alla riproduzione di musica di sottofondo e alla ricezione di emissioni ai sensi della Tariffa comune (TC) 3a per tutti i repertori (musica, film, letteratura, teatro) da parte degli esercizi.
Tariffa comune 3a (TC 3a)
Conformemente alla tariffa autorizzata dalla CAF il 7.11.2016, gli esercizi ottengono una licenza per la trasmissione di contenuti audio e/o audiovisivi dietro pagamento di un’indennità mensile. Tale compenso viene calcolato in base alla superficie sonorizzata ovvero alla superficie su cui viene trasmessa un’opera audiovisiva. Per superfici fino a 1000 m2 si versa un importo forfettario di fr. 19.20 per i contenuti audio e di fr. 20.80 per i contenuti audiovisivi. Tale superficie viene misurata e calcolata per ogni ubicazione.
Se la superficie di un’ubicazione supera i 1000 m2 si dovrà corrispondere un compenso supplementare ai sensi della TC 3a comma 6.
Prassi d’impiego per negozi, ristoranti e centri commerciali
Stando a quanto riportato nel postulato, i negozi, i ristoranti e i centri commerciali che da anni trasmettono musica tramite radio per i loro clienti non sarebbero tenuti a versare alcun contributo. Non è così. Dal 2019, la SUISA ha già emesso fattura nei confronti di più di 20'000 esercizi di questo tipo, migliorando costantemente la copertura di mercato. La SUISA ha preso in carico l’emissione delle fatture dalla BILLAG, che fino alla fine del 2018 era l’ente responsabile della copertura di mercato e della fatturazione della TC 3a, parallelamente al canone di ricezione allora esistente.
Prassi d’impiego per le piccole imprese
Diversamente dall’imposta sui media ai sensi dell’art. 70 della LRTV e dell’art. 67b comma 1 dell’ORTV, le piccole imprese con un fatturato inferiore a fr. 500 000.– non sono escluse dall’obbligo di indennità per l’utilizzo dei diritti d’autore. Anche in questi casi si applicano le regole in conformità alle basi giuridiche sopraindicate della legge sul diritto d’autore. La distinzione dell’obbligo d’indennità rispetto all’uso privato è definita all’art. 19 della LDA. Conformemente a tale disposizione, l’utilizzo di opere e prestazioni protette dal diritto d’autore è gratuito esclusivamente in ambito personale (ovvero per l’utente stesso) o per una cerchia ristretta di persone, quali familiari e amici.
Foto: Parlamentsdienste 3003 Bern