Dichiarazione relativa alle opere generate dall'IA

In Svizzera, i brani musicali creati interamente da strumenti di intelligenza artificiale come Suno o Udio, senza il coinvolgimento umano, non sono considerati opere protette dal diritto d'autore.

Solo ciò che si basa su una creazione intellettuale individuale è tutelabile – tipicamente una composizione o un testo musicale.

L'inserimento di semplici prompt non è considerato un contributo creativo ai sensi della legge svizzera sul diritto d'autore.

Domande frequenti e risposte

Dichiarazione relativa ai brani musicali generati dall'IA

  • In linea di principio, le opere create con l'aiuto dell'intelligenza artificiale possono essere dichiarate presso la SUISA a determinate condizioni.

    Le opere generate interamente dall'intelligenza artificiale, senza alcun apporto creativo umano, non sono protette dal diritto d'autore e, di conseguenza, non possono essere dichiarate presso la SUISA. Firmando il contratto di gestione, l'autore/l'autrice si impegna nei confronti della SUISA a non dichiarare opere musicali generate esclusivamente dall'intelligenza artificiale.

    La situazione è diversa se l'IA serve solo come strumento, ad esempio per generare idee che vengono poi sviluppate creativamente dall'uomo in una nuova opera. In questo caso, si è in presenza di una prestazione creativa umana, e l'opera è protetta dal diritto d'autore, permettendo di dichiararla presso la SUISA come autore/autrice.

    Se solo una parte dell'opera è stata generata dall'IA, ad esempio il testo o la musica, e voi avete creato l'altra parte dell'opera, potete dichiarare l'opera come segue:

    1. Musica creata dall'IA, testo creato dalla persona che dichiara l'opera:

    C: SUISA GENAI Prov
    A: Nome della persona che dichiara l'opera

    1. Musica creata dalla persona che dichiara l'opera, testo creato dall'AI:

    C: Nome della persona che dichiara l'opera
    A: SUISA GENAI Prov

  • No, poiché sono state interamente generate dall'intelligenza artificiale. Gli autori/le autrici, secondo l'Art. 6 LDA, possono essere solo persone fisiche. Un prodotto generato esclusivamente dall'IA è quindi escluso dalla protezione del diritto d'autore. Inoltre, nelle condizioni del contratto di gestione della SUISA, l'autore o l'autrice si impegna a non dichiarare opere musicali generate esclusivamente dall'intelligenza artificiale.

  • Ciò dipende dai termini e dalle condizioni generali dei rispettivi distributori digitali e piattaforme. Occorre inoltre tenere conto di eventuali restrizioni contenute nei termini e nelle condizioni generali del fornitore di servizi di IA.

  • Maggiori informazioni nel nostro articolo sul blog (solo in tedesco, francese e inglese)
    «Intelligenza artificiale e diritto d'autore»

  • Per i prodotti generati esclusivamente dall'IA non esistono diritti d'autore. Secondo l'Art. 6 LDA, gli autori/le autrici possono essere solo persone fisiche. Tuttavia, se l'IA viene utilizzata «solo» come strumento, il risultato può essere considerato un'opera protetta dal diritto d'autore, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di protezione. I relativi diritti d'autore rimangono all'autore o all'autrice anche dopo l'annullamento dell'abbonamento.

  • No.

  • Se il testo e la composizione provengono dall'autore e solo la voce è stata creata con l'aiuto dell'IA, i diritti appartengono al 100% all'autore o all'autrice, che può pubblicare l'opera. Tuttavia, è necessario osservare le eventuali restrizioni previste dai termini e dalle condizioni generali del fornitore di servizi di IA.