In Svizzera e nel Liechtenstein la gestione dei diritti d’esecuzione e di riproduzione delle opere musicali è soggetta alla sorveglianza statale. Ciò significa che tale gestione dei diritti è ammissibile solo con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza (IPI o AfV (Amt für Volkswirtschaft Liechtenstein, Ufficio dell'economia nazionale del Liechtenstein)). Chiunque eserciti i suddetti diritti senza tale autorizzazione e conceda licenze è quindi perseguibile. Le offerte di musica senza licenza per la quale una licenza è richiesta ma non è stata concessa sono quindi illegali in Svizzera e nel Liechtenstein.

Spesso constatiamo che la musica offerta come «non soggetta a diritti d'autore» in realtà non lo è, ma che i diritti d'autore delle opere sono detenuti dalla SUISA. Per evitare simili abusi, tutti gli utenti che desiderano utilizzare musica non soggetta a licenza devono presentare alla SUISA una lista di tutti i brani musicali utilizzati, indicando il titolo e il/i compositore/i e paroliere/i. Questo è l’unico modo per verificare se la musica da utilizzare è effettivamente esente da diritti d’autore.

I diritti di protezione affini di Swissperform, che la SUISA amministra insieme ai diritti d'autore e che sono integrati nella maggior parte delle tariffe, possono per legge essere amministrati da Swissperform o dalla SUISA solo se si utilizzano supporti sonori o audiovisivi disponibili in commercio. Le registrazioni musicali pubblicizzate come non soggette a licenza che sono offerte in vendita al pubblico (per esempio online), sono considerate «disponibili in commercio». 

Ciò significa che dovete in ogni caso versare per queste registrazioni musicali il compenso dovuto in base alla tariffa per i diritti di protezione affini. Perché le registrazioni musicali siano considerate «non disponibili in commercio», devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Tutti gli aventi diritto di una registrazione (interpreti e produttori) rinunciano anticipatamente e globalmente (cioè non limitatamente a singole utilizzazioni) alla gestione (licenza a pagamento) della registrazione e dichiarano tale rinuncia alla società di gestione interessata (Swissperform o SUISA). A scopo di verifica, la SUISA chiede di prendere visione delle dichiarazioni o dei contratti di rinuncia e controlla se tale rinuncia viene rispettata;

oppure

  • La registrazione è prodotta per vostro conto, utilizzata esclusivamente da voi e non può essere ceduta da voi a terzi. Nell’ambito dei diritti di emissione (TC S), un massimo di cinque organismi di diffusione possono commissionare congiuntamente e poi utilizzare una tale registrazione come coproduzione. Per la verifica, la SUISA chiede l’accesso al contratto di produzione e controlla se l’esclusività d’uso viene rispettata.

Siete un organismo di diffusione secondo la LRTV e usate supporti sonori disponibili in commercio come musica non soggetta a licenza secondo la definizione di cui sopra? In questo caso anche il diritto di riproduzione (cioè la memorizzazione nei vostri sistemi) è altresì soggetto per legge alla gestione obbligatoria da parte delle società di gestione. Ciò significa che dovete pagare in aggiunta – oltre ai diritti di protezione affini – un terzo dell’indennità per i diritti d'autore secondo la tariffa comune S (TC S).