Häufigste Fragen und Antworten zum Urheberrecht in der Musik

Generalità sul diritto d'autore

  • in tedesco:

    Poto Wegener: musik & recht, Schweizer Handbuch für Musikschaffende, 2. unveränd. Auflage, 2004 (ISBN 978-3-9809540-2-0).

    Das 550 Seiten starke Buch beleuchtet folgende Themen: Urheberrecht, Verwertungsrecht (SUISA und SWISSPERFORM), Tonträgerindustrie, Tonträgerverträge, Verlagswesen, Sampling und Remix, Musik und Internet, Vertragsrecht, gruppeninterne Verträge und Organisationsstrukturen, Konzertverträge, Management und Booking, Schutz des Gruppennamens, Lärmschutz sowie soziale Vorsorge. Ein Dutzend ausführlich erklärte Musterverträge machen das Buch zu einem kompletten und kompetenten Ratgeber, welcher der jedoch teilweise nicht mehr ganz aktuell ist.

    Robert Lyng, Heinz Oliver, Michael von Rothkirch: Die neue Praxis im Musikbusiness, 12. Auflage, 2013 (ISBN 978-3-95512-059-7).

    Ein grundlegendes Standardwerk für alle, die verstehen wollen, wie die Musikbranche funktioniert. In 18 Kapiteln werden die wichtigsten Akteure der Branche vorgestellt. Von der Bandgründung bis zum Chart-Erfolg werden allen, die sich professionell mit Musik befassen, kostbare praktische Tipps gegeben. Urheberrechts-Basics werden ebenso vermittelt wie die Kunst, Verträge zu verhandeln. Ein umfangreicher Anhang mit kommentierten Verträgen rundet das Buch ab. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.

    Rolf Moser, Andreas Scheuermann (Hrsg.): Handbuch der Musikwirtschaft, 7. Auflage, 2018 (ISBN 978-3-7808-0188-3).

    Auf beinahe 1500 Seiten werden alle für die Musikproduktion relevanten Themenbereiche äusserst ausführlich diskutiert – eine komplettere Darstellung der Thematik ist kaum denkbar. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.

    Donald S. Passman, Wolfram Herrmann: Alles, was Sie über das Musikbusiness wissen müssen, 2. Auflage, 2011 (ISBN 978-3-7910-2987-0).

    Branchen-Kenner Wolfram Herrmann hat den US-Bestseller des Anwalts Donald S. Passman auf die Musik-Szene in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. In diesem Ratgeber enthüllen die beiden Experten ihr umfangreiches Insiderwissen fundiert und nachvollziehbar.

    in francese:

    Guy Haumont, Eric Haumont: Le Droit des musiciens, Guide pratique, 2. Auflage, 2002 (ISBN: 978-2911433160).

    Eine vollständige, übersichtliche und international ausgerichtete Darstellung von Recht und Praxis des Musikbusiness, jedoch teilweise nicht mehr auf dem neusten Stand.

  • La legge federale sul diritto d’autore e sui diritti affini del 1° luglio 1993 (LDA), costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA. La LDA stabilisce quali diritti spettano agli autori, agli interpreti, ai produttori di supporti sonori e agli organismi di diffusione relativamente alle loro opere e prestazioni e quali sono gli obblighi delle società di gestione. La legge definisce concetti di base come «opera» o «autore», così come i  diritti dell'autore sulla sua opera. Inoltre, la legge stabilisce i limiti del diritto d'autore. 

    La legge sul diritto d'autore fa dell'autore di un'opera il proprietario dell'opera stessa. 
    Quest'opera può quindi essere pubblicata, riprodotta, eseguita pubblicamente, trasmessa o diffusa in qualsivoglia maniera solo previo consenso del suo autore. Per questo utilizzo, l'autore può richiedere un compenso.

  • La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera musicale che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Oltre alla musica, sono protette anche altre opere acustiche, che hanno un carattere individuale non attraverso i suoni, ma attraverso l'uso dei rumori.  Tutte queste opere sono protette a prescindere dal loro valore o scopo. Una sinfonia è quindi protetta alla stregua di un jingle radiofonico. La SUISA gestisce solo i diritti d’autore della musica non teatrale, cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:

    • opere musicali non teatrali, con o senza testo, compresi gli oratori,
    • versioni da concerto di opere musicali (drammatiche) teatrali,
    • opere musicali a scopo di danza, utilizzate senza danza,
    • estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione alla radio non superi i 25 minuti oppure i 15 minuti nel caso di emissioni televisive,
    • opere musicali contenute in film o altre opere audiovisive o multimediali (ad eccezione delle opere musicali drammatiche filmate). 

    La SUISA è responsabile dei diritti di esecuzione, dei diritti di emissione e di ritrasmissione, della ricezione pubblica, della messa a disposizione del pubblico (diritti online), dei diritti di riproduzione (ossia la produzione di supporti sonori e audiovisivi o di file audio), nonché delle indennità sui supporti vergini e delle indennità di noleggio. 

  • Un elenco di libri e pubblicazioni specialistiche giuridiche trattano l'argomento diritto d'autore e i diritti dei musicisti è disponibile alla pagina «Diritto d'autore nella musica».

Adesione in qualità di band

  • Se tutti i requisiti di legge sono soddisfatti, il nome di un gruppo può essere registrato come marchio nel registro dei marchi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. La SUISA non ha nulla a che fare con questa registrazione.

    La legge protegge il nome di un artista anche senza deposito del marchio. Da un lato si applica il diritto al nome disciplinato dal Codice civile svizzero e, dall'altro, la legge federale contro la concorrenza sleale. Tuttavia, questa protezione giuridica non è chiaramente definita. La portata di tale protezione deve essere valutata caso per caso.

    Link: Nota informativa «Tutela del nome del gruppo» 

  • La registrazione del nome del gruppo presenta diversi vantaggi:

    • Facilita la produzione di prove in caso di controversia.
    • Impedisce a un gruppo di nuova costituzione di scegliere lo stesso nome se in seguito a delle verifiche scopre che il nome è già registrato.
    • Delimita chiaramente la portata di tutela da alcune classi di merci o di prestazioni di servizio (come pubblicità o intrattenimento). 

    Tuttavia, la registrazione del nome del gruppo presenta anche degli svantaggi:

    • Costa almeno CHF 350 a 450 per dieci anni.
    • Protegge il nome del gruppo solo in Svizzera; la registrazione all'estero è possibile, ma ad un costo supplementare.
    • Per presentare la domanda di registrazione di un marchio sono necessarie particolari conoscenze giuridiche; è quindi consigliabile rivolgersi ad un consulente in materia di marchi, il che costa molto.

    Dal momento che la legge (diritto al nome generale del codice civile e la legge contro la concorrenza sleale) protegge un nome anche senza una registrazione del marchio, deve essere considerato in ogni singolo caso, se valga veramente la pena di depositare un marchio.

  • Con la registrazione del marchio il gruppo ottiene il monopolio sul suo nome. Questo ha due vantaggi: in primo luogo, il gruppo è il solo a poter utilizzare questo nome; in secondo luogo, può intraprendere azioni legali contro tutti gli artisti che usano lo stesso nome o un nome dal suono simile. Tuttavia, ci sono tre limitazioni: 

    • La tutela del marchio è valida solo per dieci anni, poi deve essere prorogata di altri dieci anni per CHF 550.
    • La tutela del marchio si applica solo a tre classi di prodotti o servizi, come ad esempio la pubblicità, l'intrattenimento e gli strumenti musicali. La tutela per altre classi di merci o di prestazione di servizi deve essere richiesta e pagata a parte.
    • Il titolare del marchio non può vietare a nessuno di continuare ad utilizzare un marchio già utilizzato prima del deposito.
  • La cosiddetta registrazione nazionale del nome del gruppo presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale costa 550 franchi. In Svizzera, il nome del gruppo è protetto per dieci anni in tre classi (ad es. pubblicità, intrattenimento e strumenti musicali). Ulteriori informazioni sono riportate nel tariffario dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

Protezione dei dati

  • La SUISA rispetta la legislazione vigente e tratta i dati personali in modo confidenziale. Può trasmettere informazioni su opere, sulla loro paternità e sui relativi diritti a terzi per l'adempimento del proprio mandato, come la lotta alla pirateria o la promozione della musica (cfr. cifra 5.4 del contratto di gestione).

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Unser SUISA-Rechtsdienst ist hier, um Ihnen zu helfen und Ihre Fragen zu beantworten.