Modifiche nella legge revisionata dal 2008
Al fine di tutelare il diritto d'autore in maniera adeguata anche nell'era digitale, la legge sul diritto d'autore svizzero è stata riveduta ed è entrata in vigore nella sua nuova forma a decorrere dal 1° luglio 2008.
Le novità più importanti per gli aventi diritto e gli utenti di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore sono le seguenti:
- Oltre agli autori anche gli interpreti, i produttori e gli organismi di diffusione possono ora decidere se e in quale forma rendere accessibili le loro opere e prestazioni su Internet.
- Non è più possibile eludere le misure tecnologiche tese ad impedire utilizzi illeciti delle opere (blocchi delle copie, controlli dell'accesso) - eccezion fatta per l'allestimento di una copia per l'uso personale.
- I diritti sulle opere d'archivio degli organismi di diffusione nonché sulle opere "orfane" potranno essere acquisiti più facilmente.
- Le biblioteche e gli archivi sono autorizzati ad allestire delle copie di opere ai fini della conservazione del loro patrimonio documentario.
- Viene agevolato l'accesso alle opere e alle prestazioni protette alle persone portatrici di handicap sensoriali.
Per maggiori informazioni:
Informazioni giuridiche dell'Istituto per la proprietà intellettuale