Informazioni di copyright
La legge federale sul diritto d'autore (LDA) del 1992 (revisionata nel 2008) costituisce la base per la tutela delle opere della letteratura e dell'arte. Disciplina inoltre i cosiddetti diritti di protezione affini degli interpreti, dei produttori di supporti sonori ed audiovisivi e degli organismi di diffusione. Nella LDA sono disciplinati i compiti e gli obblighi delle cinque società di gestione. Quale cooperativa la SUISA gestisce i diritti d'autore dei compositori, dei parolieri e degli editori musicali a titolo fiduciario. Su loro mandato si occupa dell'incasso delle indennità sui diritti d'autore che ripartisce poi agli aventi diritto.
Le opere musicali sono automaticamente protette
In base alla legge sul diritto d’autore ogni opera musicale con carattere individuale gode automaticamente di protezione. Un'adesione alla SUISA quale membro si giustifica soltanto nella misura in cui le proprie opere abbiano già un'utilizzazione pubblica, vale a dire se vengono trasmesse o eseguite.