Il diritto d'autore nella musica

Informazioni sul diritto d'autore

La Legge sul diritto d'autore (LDA) del 1992 (rivista nel 2008 e nel 2019) costituisce la base per la tutela delle opere letterarie e artistiche. Inoltre, regola i cosiddetti diritti di protezione affini. Questi ultimi sono i diritti degli interpreti (musicisti, cantanti, attori, ecc.) sulle loro prestazioni, i diritti dei produttori di supporti sonori e audiovisivi sulle loro registrazioni e i diritti degli organismi di diffusione sulle loro trasmissioni. La LDA stabilisce inoltre i compiti e gli obblighi delle cinque società di gestione.

La SUISA, in quanto cooperativa, detiene in via fiduciaria i diritti d'autore di compositori, parolieri ed editori musicali. Ciò significa che si occupa della riscossione delle indennità sui diritti d'autore e li ripartisce ai titolari dei diritti.

Le opere musicali sono automaticamente protette

In base alla Legge sul diritto d'autore, qualsiasi opera musicale con un carattere individuale è automaticamente protetta dal momento della sua creazione. Un'adesione alla SUISA quale membro si giustifica solo nella misura in cui l'opera abbia già un'utilizzazione pubblica (ad esempio trasmessa o eseguita).

Chi paga le indennità?

Ogni composizione e ogni testo di canzone appartiene al rispettivo autore. Chiunque voglia pubblicare, riprodurre, eseguire, trasmettere o diffondere un'opera, necessita del consenso dell'autore o della SUISA, poiché quest'ultima ha acquisito i relativi diritti dagli autori.

Poiché non tutti gli utenti possono negoziare individualmente con ogni autore, la SUISA rilascia licenze per l'uso della musica in Svizzera e nel Liechtenstein per conto degli autori. Gli organizzatori di concerti, i produttori discografici, le emittenti radiofoniche e televisive, i club e i ristoranti, per esempio, devono acquisire tale licenza.

Matrimoni e feste d'associazione  

Chi utilizza un'opera in privato non deve alcun compenso all'autore e quindi non ha bisogno di una licenza. Questo vale, ad esempio, per le feste di matrimonio o di compleanno non pubbliche, ma non per le feste di associazioni e aziende, per le rappresentazioni scolastiche o per la musica di sottofondo nei centri commerciali. La SUISA fornisce gratuitamente informazioni se un'opera è protetta, sul costo di un utilizzo pubblico e sui casi in cui non deve essere pagato alcun compenso.

Modifiche alla legge revisionata nel 2019

Per garantire un'adeguata protezione del diritto d'autore nell'era digitale, la Legge federale sul diritto d'autore (LDA) è stata revisionata nel 2019 ed è in vigore in questa forma dal 1° aprile 2020.

Le principali novità per i titolari dei diritti e per gli utenti di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore sono:

  • I gestori di servizi di hosting su Internet sono obbligati, a certe condizioni, a prevenire che opere e registrazioni siano caricate e recuperate illegalmente (stay-down obligation).
  • Il trattamento dei dati allo scopo di azioni penali contro l'uso illegale di opere protette dal diritto d'autore è facilitato.
  • Gli autori hanno ora diritto a delle indennità per l'uso online di opere audiovisive e rappresentazioni. La musica ne è esclusa perché il diritto per la sua utilizzazione in film e video è già gestito dalla SUISA.
  • La durata della protezione per gli interpreti, i produttori di supporti sonori e audiovisivi è stata prorogata a 70 anni.
  • Le eccezioni già esistenti per l'uso di opere orfane (opere senza titolari di diritti rintracciabili) e di opere di persone con disabilità sono state estese.
  • Le società di gestione hanno ora la possibilità di concedere licenze collettive estese. Questo significa che possono anche amministrare i diritti degli autori che non rappresentano.
  • Ogni fotografia è ora protetta, anche se non ha un carattere individuale.

Letteratura sul tema del diritto d'autore

I seguenti libri di testo giuridici trattano il tema del diritto d'autore:

in tedesco:

  • Poto Wegener: Musik & Recht, Schweizer Handbuch für Musikschaffende, 2. unveränd. Auflage, 2004 (ISBN 978-3-9809540-2-0; vergriffen).
    Das 550 Seiten starke Buch beleuchtet folgende Themen: Urheberrecht, Verwertungsrecht (SUISA und SWISSPERFORM), Tonträgerindustrie, Tonträgerverträge, Verlagswesen, Sampling und Remix, Musik und Internet, Vertragsrecht, gruppeninterne Verträge und Organisationsstrukturen, Konzertverträge, Management und Booking, Schutz des Gruppennamens, Lärmschutz sowie soziale Vorsorge. Ein Dutzend ausführlich erklärte Musterverträge machen das Buch zu einem kompletten und kompetenten Ratgeber, der jedoch teilweise nicht mehr ganz aktuell ist.
  • Robert Lyng, Heinz Oliver, Michael von Rothkirch: Die neue Praxis im Musikbusiness, 12. Auflage, 2013 (ISBN 978-3-95512-059-7).
    Ein grundlegendes Standardwerk für alle, die verstehen wollen, wie die Musikbranche funktioniert. In 18 Kapiteln werden die wichtigsten Akteure der Branche vorgestellt. Von der Bandgründung bis zum Chart-Erfolg werden allen, die sich professionell mit Musik befassen, kostbare praktische Tipps gegeben. Urheberrechts-Basics werden ebenso vermittelt wie die Kunst, Verträge zu verhandeln. Ein umfangreicher Anhang mit kommentierten Verträgen rundet das Buch ab. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.
  • Rolf Moser, Andreas Scheuermann, Florian Drücke (Hrsg.): Handbuch der Musikwirtschaft, 7. Auflage, 2018 (ISBN 978-3-406-72028-4).
    Auf über 1000 Seiten werden alle für die Musikproduktion relevanten Themenbereiche äusserst ausführlich diskutiert – eine komplettere Darstellung der Thematik ist kaum denkbar. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.
  • Donald S. Passman, Wolfram Herrmann: Alles, was Sie über das Musikbusiness wissen müssen, 2. Auflage, 2011 (ISBN 978-3-7910-2987-0).
    Branchen-Kenner Wolfram Herrmann hat den US-Bestseller des Anwalts Donald S. Passman auf die Musik-Szene in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. In diesem Ratgeber enthüllen die beiden Experten ihr umfangreiches Insiderwissen fundiert und nachvollziehbar.

in francese:

  • Guy Haumont, Eric Haumont: Le Droit des musiciens, Guide pratique, 2e édition, 2002 (ISBN: 978-2911433160). Una presentazione completa, chiara e rivolta a livello internazionale della legge e della pratica del commercio musicale, ma in parte non più aggiornata.

Domande frequenti e risposte

  • La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera musicale che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Oltre alla musica, sono protette anche altre opere acustiche, che hanno un carattere individuale non attraverso i suoni, ma attraverso l'uso dei rumori.  Tutte queste opere sono protette a prescindere dal loro valore o scopo. Una sinfonia è quindi protetta alla stregua di un jingle radiofonico. La SUISA gestisce solo i diritti d’autore della musica non teatrale, cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:

    • opere musicali non teatrali, con o senza testo, compresi gli oratori,
    • versioni da concerto di opere musicali (drammatiche) teatrali,
    • opere musicali a scopo di danza, utilizzate senza danza,
    • estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione alla radio non superi i 25 minuti oppure i 15 minuti nel caso di emissioni televisive,
    • opere musicali contenute in film o altre opere audiovisive o multimediali (ad eccezione delle opere musicali drammatiche filmate). 

    La SUISA è responsabile dei diritti di esecuzione, dei diritti di emissione e di ritrasmissione, della ricezione pubblica, della messa a disposizione del pubblico (diritti online), dei diritti di riproduzione (ossia la produzione di supporti sonori e audiovisivi o di file audio), nonché delle indennità sui supporti vergini e delle indennità di noleggio. 

  • La legge federale sul diritto d’autore e sui diritti affini del 1° luglio 1993 (LDA), costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA. La LDA stabilisce quali diritti spettano agli autori, agli interpreti, ai produttori di supporti sonori e agli organismi di diffusione relativamente alle loro opere e prestazioni e quali sono gli obblighi delle società di gestione. La legge definisce concetti di base come «opera» o «autore», così come i  diritti dell'autore sulla sua opera. Inoltre, la legge stabilisce i limiti del diritto d'autore. 

    La legge sul diritto d'autore fa dell'autore di un'opera il proprietario dell'opera stessa. 
    Quest'opera può quindi essere pubblicata, riprodotta, eseguita pubblicamente, trasmessa o diffusa in qualsivoglia maniera solo previo consenso del suo autore. Per questo utilizzo, l'autore può richiedere un compenso.

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