«Jerusalema Dance Challenge»: ecco i diritti necessari per la musica nel video

Nei mesi scorsi i video con il balletto della canzone «Jerusalema» degli artisti sudafricani DJ Master KG e Nomcebo Zikode sono divenuti un vero e proprio fenomeno virale in Internet. Spieghiamo qui brevemente quali sono le condizioni che regolano l’utilizzo della musica nei video e quali diritti sono chiamati in causa.

La «Jerusalema Dance Challenge» spopola su Internet: in tutto il mondo sono migliaia le aziende, associazioni, singoli privati e persino parroci a essersi filmati mentre ballano sulle note della canzone «Jerusalema» dei due artisti sudafricani DJ Master KG e Nomcebo Zikode. Che vengano pubblicati su Youtube, Facebook o Instagram, i video riscuotono grandissimo successo in questi momenti così difficili.

Poiché nei video vengono impiegati da un lato una registrazione audio straniera e, dall’altro, un’opera protetta da diritto d’autore, è necessario richiedere le necessarie autorizzazioni e acquisire le opportune licenze, non solo dalla SUISA.

Sono chiamati in causa svariati diritti

Prima di tutto, infatti, è necessario distinguere tra due diversi tipi di diritti da chiarire qualora si intenda utilizzare all’interno di un video un brano musicale registrato:

  • diritti di protezione affini per la registrazione audio, detenuti dall’etichetta discografica della canzone;
  • e i diritti d’autore sull’opera, ossia la composizione e il testo, di proprietà dell’editore musicale e/o degli autori.

Per i diritti d’autore sull’opera sono competenti l’editore musicale e la SUISA

Nel caso di «Jerusalema», i diritti di sincronizzazione dell’opera sono amministrati da un editore musicale e l’autore è rappresentato in Svizzera dalla SUISA.

I diritti d’autore sull’opera pertanto devono essere chiariti con i seguenti titolari degli stessi.

  1. In questo caso, la SUISA concede le licenze per la riproduzione dell’opera nel quadro della produzione di film e per la messa a disposizione del pubblico dell’opera nel filmato sul proprio sito web e/o piattaforma di social media.
    L’entità delle spese per le licenze SUISA dipende dal budget di produzione del video. Se questo viene pubblicato esclusivamente sul sito web dell’azienda, dell’associazione, ecc., le spese ammontano a circa CHF 150.–, di cui 50 franchi sono per la riproduzione e 100 franchi per la messa a disposizione sul proprio sito web. Se il video viene pubblicato anche sui social media, le persone giuridiche sono soggette al pagamento di ulteriori CHF 150.–.
    Anche i privati devono ottenere una licenza per la riproduzione e per la messa a disposizione, nel momento in cui la musica (e nello specifico anche la musica in un video) viene impiegata al di fuori del contesto privato, come è il caso della pubblicazione sui social media. Tuttavia, attraverso contratti stipulati tra la SUISA e Youtube, Facebook e Instagram, i diritti di messa a disposizione da parte di privati su queste piattaforme sono già coperti.
    Trovate informazioni circa le licenze SUISA sul nostro sito web alla pagina: Musica e video su Internet
     
  2. L’editore musicale assegna i diritti di sincronizzazione delle opere. Se si desidera pubblicare un video con sottofondo musicale, è prima di tutto necessario richiedere all’editore se sia possibile utilizzare la canzone per un video.
    Le spese per tali diritti sono a discrezione dell’editore e non sono in alcun modo collegate con le licenze SUISA. Il tutto dipende spesso dalla notorietà o dal successo della canzone. Il brano musicale «Jerusalema» è edito da Sony Music Publishing. È possibile contattare l’editore musicale a questi recapiti:
    www.sonymusicpub.com/en/contact
    sync_marketing.uk (at) sonymusicpub (dot) com

Per i diritti di protezione affini della registrazione audio è competente la casa discografica

La concessione dei diritti di protezione affini alla registrazione audio è di competenza della casa discografica. Tali diritti, denominati anche diritti master o del produttore, di norma sono riconosciuti al produttore della registrazione, ossia l’etichetta discografica, al quale devono essere richieste l’approvazione e le licenze di sincronizzazione e riversamento della registrazione audio.
I costi di tali diritti sull’audioregistrazione sono a discrezione dell’etichetta discografica e dipendono spesso dalla notorietà e dal successo della canzone. Il brano in questione «Jerusalema» è pubblicato da Warner Music.

Riepilogo

Per la realizzazione di un video in cui viene impiegata come base la registrazione audio del brano «Jerusalema» occorre accertare tutti i diritti sopra citati affinché il video possa essere mostrato al di fuori dell’ambito privato e pubblicato. La SUISA è competente ed è l’interlocutore di riferimento solo per le licenze che essa stessa concede e non interviene nel processo di concessione delle licenze, né relativamente alle condizioni di licenza degli altri titolari di diritti.