In Svizzera e nel Liechtenstein la gestione dei diritti d’esecuzione e di riproduzione delle opere musicali è soggetta alla sorveglianza statale. Ciò significa che tale gestione dei diritti è ammissibile solo con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza (IPI o AfV (Amt für Volkswirtschaft Liechtenstein, Ufficio dell'economia nazionale del Liechtenstein)). Chiunque eserciti i suddetti diritti senza tale autorizzazione e conceda licenze è quindi perseguibile. Le offerte di musica libera da diritti per la quale una licenza è necessaria, ma non è stata concessa, sono quindi illegali in Svizzera e nel Liechtenstein.

Spesso constatiamo che la musica offerta come «non soggetta a diritti d'autore» in realtà non lo è, ma che i diritti d'autore delle opere sono detenuti dalla SUISA. Per evitare abusi, tutti gli utenti che desiderano utilizzare musica non soggetta a diritti d'autore devono presentare alla SUISA una lista di tutti i brani musicali utilizzati, indicando il titolo e il/i compositore/i e paroliere/i. Questo è l’unico modo per verificare se la musica da utilizzare è effettivamente libera da diritti d'autore.

I diritti di protezione affini di Swissperform, che la SUISA amministra insieme ai diritti d'autore e che sono integrati nella maggior parte delle tariffe, possono per legge essere amministrati da Swissperform o dalla SUISA solo se si utilizzano supporti sonori o audiovisivi disponibili in commercio. Le registrazioni musicali pubblicizzate come non soggette a diritti d'autore che sono offerte in vendita al pubblico (per esempio online), sono considerate «disponibili in commercio». Per queste registrazioni musicali, quindi, deve sempre essere versato il compenso stabilito dalla tariffa per l’uso dei diritti di protezione affini.