Domande sulle licenze per l'uso della musica
Risposte alle domande più frequenti delle emittenti televisive
Radio e televisione
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Questa tariffa si applica alle imprese che trasmettono programmi radiofonici e/o televisivi o li immettono direttamente in reti via cavo.
Nel campo dei diritti d'autore tali aziende sono denominate «emittenti». Un'emittente può trasmettere uno o più programmi.
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No. I pagamenti in acconto non vengono adeguati in automatico. Se necessario, vengono fissati sulla base dei conteggi finali effettuati dalla SUISA.
Per le nuove emittenti, vengono definiti tramite il formulario di dichiarazione.
Gli acconti vengono modificati solo:
- se la SUISA lo ritiene necessario oppure
- se la/il cliente si rivolge attivamente alla SUISA richiedendo una rettifica.
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No. I pagamenti in acconto non vengono adeguati in automatico. Se necessario, vengono fissati sulla base dei conteggi finali effettuati dalla SUISA.
Per le nuove emittenti, vengono definiti tramite il formulario di dichiarazione.
Gli acconti vengono modificati solo:
- se la SUISA lo ritiene necessario oppure
- se la/il cliente si rivolge attivamente alla SUISA richiedendo una rettifica.
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Rientrano tra i «mezzi propri» in particolare:
- Capitale proprio
- Capitale di terzi (prestiti)
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Costi rilevanti (esempi, non esaustivi):
Costi del programma, dei materiali e dei servizi:
- Tecnologia di produzione Emissioni
- Tecnologia di diffusione (alimentazione, diffusione, ecc.)
- Tecnologia di studio Moderazione
- Costi dei materiali / costi dei materiali delle società del Gruppo
- Acquisto di diritti e licenze di terzi e di società del Gruppo
- Servizi di terzi per la produzione di spot pubblicitari
- Altri costi di produzione e del programma di terzi e di società del Gruppo
- Costi per i social media
- Altri costi per servizi
- Riduzioni dei costi
Costi per il personale:
- Salari
- Assicurazioni sociali
- Cassa pensioni
- Formazione e perfezionamento
- Indennità per spese effettiva
- Altri costi del personale
- Dipendenti temporanei
- Prestazioni delle assicurazioni sociali
Altri costi di esercizio:
- Costi per i locali
- Manutenzione, riparazioni, sostituzione
- Canoni di utilizzo dell'operatore della piattaforma DAB
(Le emittenti che ottengono contributi per la promozione della tecnologia DAB+ ai sensi degli articoli 58 e 109a possono detrarre dalla voce dei costi DAB+ l'importo percepito dall’UFCOM fino all'ammontare dei fondi di promozione ricevuti; i restanti costi DAB+ devono comunque essere dichiarati.
Ad esempio, l'emittente ha un totale di 30'000 CHF di costi DAB+ e riceve dall’UFCOM 10'000 CHF per la promozione della tecnologia DAB+, quindi possono essere detratti solo 10'000 CHF dai costi e 20'000 CHF devono essere dichiarati come costi. - Costi per i veicoli
- Assicurazioni immobiliari, imposte, tasse
- Costi energetici e di smaltimento
- Spese amministrative
- Spese pubblicitarie
- Spese pubblicitarie del Gruppo Cooperazioni con i media
- Spese per operazioni di compensazione diverse dalla pubblicità
- Altri costi di esercizio
- IVA non recuperabile
- Ammortamenti (eccetto: vedi voce «Risultato straordinario»)
- Management Fees
Costi non rilevanti (esempi non esaustivi):
Risultato straordinario:
- Altri costi straordinari
- Indennità per i diritti d'autore / altri compensi delle società consorelle
- Costi per eventi (ad es. costi della TC K)
- Oneri derivanti da attività finanziarie di terzi / società del Gruppo / azionisti
- Ammortamenti straordinari
- Ammortamenti nuove tecnologie (LRTV art. 58)
- Ammortamenti Goodwill
- Ammortamenti archiviazione dei programmi (Art. 21 par. 3 LRTV)
- Multe, sanzioni, infrazioni
- Altri oneri straordinari e non di esercizio
- Imposte
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Secondo la tariffa (cifra 10), le disposizioni di licenza valgono sempre «per programma».
Ciò significa che
- se un programma ha una denominazione propria e
- gli ascoltatori devono selezionarlo attivamente per ascoltarlo
viene considerato come programma separato, anche se il contenuto differisce solo leggermente (ad es. per un diverso notiziario).
Se in un programma di questo tipo né gli introiti né i costi superano l'indennità minima, la SUISA conteggerà l'indennità minima.
Anche i programmi complementari in webcasting (cifra 17) devono essere conteggiati separatamente per ogni programma principale.
Ciò riguarda, ad esempio, i cosiddetti «artist channel» con programmi identici, che possono essere attribuiti a più programmi principali.
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Sì, secondo la cifra 8.1 (tariffa, ultimo capoverso) in questo caso l'emittente deve indicare alla SUISA tutti gli introiti e i contributi necessari per coprire il deficit dell'attività di diffusione.
L'unica eccezione è rappresentata dagli introiti già conteggiati in base ad altre tariffe SUISA, ad esempio da:
- manifestazioni concertistiche
- altri eventi con musica
- produzioni di suoni e audiovisive
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La SUISA non tiene conto delle perdite risultanti nel bilancio dell'anno precedente.
Un utile dell'anno precedente rientra negli introiti dichiarati solo se è stato generato come risultato dell'attività di diffusione e, in questo caso, è stato già conteggiato nell'anno precedente.
Pertanto, se tale utile dovesse essere nuovamente dichiarato come introito l'anno successivo, comporterebbe un doppio onere.
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Se si tratta di importi consistenti, la SUISA verifica caso per caso se tale introito debba essere dichiarato.
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La deduzione forfettaria di cui alla cifra 8.3 della tariffa comune S (TC S) non può essere applicata se il compenso è calcolato sulla base dei costi. Infatti, tale deduzione si riferisce esclusivamente agli introiti pubblicitari.
Riduzioni in conformità alle cifre 18-21:
- la cifra 18 si riferisce al compenso calcolato à la riduzione si applica anche in caso di calcolo basato sui costi
- anche la cifra 19 si riferisce ai compensi calcolati à anche in questo caso la riduzione viene concessa in caso di calcolo basato sui costi.
- la cifra 20 si riferisce all'intero conteggio à valido anche in caso di calcolo basato sui costi.
- la cifra 21 non è direttamente correlata a introiti o costi à la riduzione è concessa indipendentemente da tale aspetto.
Anche gli sconti aggiuntivi, come gli sconti associativi o per la presentazione puntuale e completa dei documenti, vengono concessi a prescindere che il calcolo avvenga in base agli introiti o ai costi.
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Le emittenti che fanno parte di un'associazione riconosciuta di organismi di diffusione (radio e TV) beneficiano di uno sconto del 10%,
a condizione che siano soddisfatti i seguenti presupposti.
- L'associazione sostiene la SUISA e SWISSPERFORM nel loro lavoro
- L'emittente si impegna per iscritto a rispettare la tariffa e ad attenersi a tutte le disposizioni. Vi rientrano ad esempio:
- rispetto delle scadenze
- presentazione completa e puntuale dei dati per il conteggio finale
Importante:
lo sconto si applica al singolo programma, non all'intera azienda. Ciò significa che in un gruppo di aziende è possibile che lo sconto venga concesso a un programma, ma non a un altro. -
Secondo la cifra 33 della tariffa comune S, jingle, tappeti musicali, loghi sonori ecc. devono essere dichiarati negli elenchi di emissione.
In pratica, tuttavia, la SUISA accetta anche che tali elementi musicali vengano dichiarati separatamente dall'elenco di emissione. A riguardo non sono previste scadenze per l'inoltro.
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Se un'emittente viola i propri obblighi di informazione, perde il diritto agli sconti.
Importante: anche in caso di perdita degli sconti, rimangono in vigore gli obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 51 LDA. L'emittente deve quindi continuare a trasmettere tutti i dati pertinenti in modo corretto e tempestivo.
La tariffa comune S (TC S) disciplina chiaramente questa situazione:
La violazione dell'obbligo di informazione può- comportare la perdita di sconti
- e in aggiunta l'obbligo di indennizzare gli oneri supplementari sostenuti dalle società di gestione.
Ciò significa che eventuali informazioni mancanti o tardive possono comportare costi aggiuntivi.
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Cifra 7.1. Le emittenti non soggette alla LRTV e le emittenti che possono essere ricevute anche al di fuori della Svizzera devono ottenere diritti aggiuntivi da Audion. Audion concede la licenza per la riproduzione a fini di diffusione per le emittenti non soggette alla LRTV. I canali non soggetti alla LRTV sono emittenti con scarsa rilevanza giornalistica, ad esempio emittenti musicali pure a bassa distribuzione.