Domande sulle licenze per l'uso della musica

Indennità per i diritti d'autore in generale

  • L'ammontare dell'indennità dipende dal tipo di utilizzazione. Per esempio, l'indennità per la musica di un concerto è maggiore rispetto a quella per la musica di sottofondo in una boutique. Il ruolo ricoperto dalla musica nei due contesti è infatti diverso: mentre in occasione di un concerto il pubblico si riunisce appositamente per sentire la musica, la musica di sottofondo che accompagna lo shopping svolge una funzione secondaria. Potete rivolgervi in qualsiasi momento al Servizio clienti della SUISA per una stima non vincolante dell'importo da versare per un determinato utilizzo.

    Le indennità da versare per i singoli generi di utilizzazione sono disciplinate nelle diverse tariffe.

    Panoramica tariffe

  • Conformemente alla legge sul diritto d'autore, tutte le società di gestione svizzere devono fissare le tariffe per la riscossione delle loro indennità. Tali tariffe vengono negoziate con le associazioni di utenti interessate. La Commissione arbitrale federale, di composizione paritetica e i cui membri vengono eletti dal Consiglio federale, approva le tariffe che vengono poi pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Ciò garantisce che i tassi tariffari non siano abusivi. 

  • Le tariffe delle cinque società di gestione svizzere devono attenersi al principio di equità fissato nella legge sul diritto d'autore (Art. 59). In particolare, la SUISA tiene conto, tra l'altro, dei seguenti punti ai fini della determinazione dell'indennità ai sensi della legge sul diritto d'autore:

    • il prodotto realizzato mediante l'utilizzazione o in via subordinata dei relativi costi, 
    • il genere e il numero delle opere utilizzate e 
    • il rapporto tra opere protette e non protette.

    Fondamentalmente l'indennità per i diritti d'autore non deve superare il 10% del prodotto (ad esempio introiti degli ingressi), oppure delle spese (come l'ingaggio).
     

  • Devo pagare un'indennità per i diritti d'autore, se

    • non abbiamo richiesto alcun biglietto d'ingresso alla manifestazione,
    • la manifestazione non aveva intento commerciale oppure
    • la manifestazione è stata deficitaria?

    Sì. Il successo economico di una manifestazione è un fatto che riguarda solo l'organizzatore. Le indennità per i diritti d'autore sono costi fissi come ad esempio le bevande o l'illuminazione ecc. che devono essere pagati indipendentemente dall'esito finanziario di una manifestazione.
    Devo pagare un'indennità per i diritti d'autore, se

    • si è trattato di una manifestazione di carattere privato oppure
    • si è trattato di una manifestazione di tipo associativo non aperta a tutti?

    Per le manifestazioni di carattere privato non è necessario richiedere autorizzazioni né versare indennità. Il diritto d'autore definisce tuttavia l'utilizzazione a fini privati in maniera molto stretta e vale solo per una persona che utilizza la musica nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, come parenti ed amici (articolo 19, cpv. 1, lettera a della legge sul diritto d'autore). Ne consegue che le manifestazioni nell'ambito di locali, associazioni, aziende, unità militari ecc. non vengono considerate private, anche se non sono aperte a tutti.

  • Gli interpreti ricevono un ingaggio per la loro esibizione a titolo di prestazione di servizio. Ma ciò non indennizza il lavoro creativo degli autori né i diritti d'esecuzione sulle loro opere. Dal punto di vista giuridico, l'interprete e l'autore sono due persone distinte, che possono, ma non devono necessariamente essere identiche.  Tuttavia, ciascuna di queste persone indipendenti ha diritto a percepite del denaro: l'autore a titolo di indennità per i diritti d'autore e l'interprete a titolo di ingaggio. 

  • Sì. Se l'interprete è anche compositore, paroliere o arrangiatore (autore) e membro della SUISA, egli ha ceduto i suoi diritti d'autore alla SUISA affinché possa rivendicarne i diritti d'autore. Ciò significa che non è più titolare di tali diritti e che quindi non è più autorizzato a regolare i conti con l'organizzatore. È importante capire che un musicista sul palco (=interprete) è spesso anche l'autore in unione personale, ma l'interprete e l'autore sono sue persone giuridicamente diverse. 

  • No. Dovete, tuttavia, in ogni caso inviare alla SUISA l'elenco dettagliato e completo di tutte le opere per la verifica. Se i musicisti hanno utilizzato esclusivamente della musica non protetta, chiaramente non dovrete pagare alcun compenso.

  • Sì. Dovete inoltrare alla SUISA un elenco del repertorio per tutti gli artisti. La SUISA è autorizzata a richiedere un compenso anche per gli autori che sono membri di una società di gestione collettiva straniera. Se l'autore non ha ceduto i suoi diritti a nessuna società, è tenuto a indennizzarlo individualmente. Non sussiste alcun obbligo di corresponsione di indennità per le opere eseguite in versione non arrangiata se l'autore è scomparso da 70 anni o più.  

  • La SUISA può intraprendere un'azione legale nei vostri confronti, se non dichiarate una manifestazione e/o non pagate alcun compenso. Può anche richiedere un supplemento del 100% se non si dichiara una manifestazione nemmeno dopo un sollecito. Se il rifiuto di pagamento è reiterato, la SUISA può pronunciare un divieto di musica e proibire l'uso pubblico della musica.

  • La SUISA non pubblica né vende partiture o supporti sonori. Tuttavia, è lieta di fornire informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove sono disponibili le relative partiture o i CD.

    Una prima panoramica delle opere di compositori svizzeri è fornita dalla banca dati online delle opere della SUISA, accessibile al seguente link: https://pws.suisa.ch

    Se avete ulteriori domande, il servizio musicale sarà lieto di aiutarvi (disponibilità delle partiture, ricerca di determinati organici strumentali, ecc.) E-Mail Servizio musicale

Dichiarazione di una manifestazione

  • Se si utilizza la musica nella stretta cerchia di famigliari o amici, ad esempio in occasione feste di compleanno o di matrimonio di piccola portata, l'autorizzazione non è necessaria. Non appena si utilizza musica al di fuori dell'ambito privato, è necessario dichiarare la manifestazione e ottenere l'autorizzazione della SUISA.

  • Spetta all'organizzatore richiedere l'autorizzazione. L'organizzatore è chiunque sia economicamente responsabile dell'utilizzazione della musica, ad esempio il proprietario o il gestore di una discoteca, un emittente radio o televisivo o l'associazione che organizza una festa.

  • Poiché vengono solo ingaggiati e si esibiscono  –  offrono un servizio e ricevono un compenso, non organizzano una manifestazione. 

Concerti e produzioni musicali analoghe

  • Se si desidera (far) eseguire pubblicamente musica protetta dal diritto d'autore, è necessario ottenere l'autorizzazione della SUISA.

    Tutti i formulari sono disponibili qui

    I formulari devono essere compilati e inviati alla SUISA entro dieci giorni dal concerto. Per poter calcolare e ripartire correttamente le indennità per i diritti d'autore, la SUISA ha bisogno di un elenco dettagliato di tutte le opere eseguite e di un rendiconto delle entrate e delle spese.

  • No. L'indennità viene calcolata per ogni concerto in percentuale degli introiti o dei costi dell'utilizzo della musica, al fine di tenere debitamente conto della dotazione finanziaria di volta in volta. Esiste tuttavia la possibilità di stipulare un contratto annuale con la SUISA e di pagare delle rate concordate contrattualmente per l'intero anno. In cambio, la SUISA vi concede l'autorizzazione per tutte le manifestazioni durante tutto l'anno. Se siete interessati, il nostro servizio clienti sarà lieto di assistervi. 

  • Di norma, la SUISA calcola l'indennità sulla base degli introiti. Nei seguenti casi, tuttavia, i costi dell'uso della musica servono come base di calcolo:

    • se non è possibile accertare gli introiti,
    • se i costi superano gli introiti e il cliente non ha previsto un budget o se il cliente presuppone in anticipo che i costi saranno coperti in tutto o in parte con risorse proprie,
    • per eventi di beneficienza, quando gli introiti eccedenti vanno a beneficio dei più bisognosi.

Feste, manifestazioni danzanti e ricreative al di fuori dell'industria alberghiera

  • Quando la SUISA riceve un elenco dei programmi, di solito ripartisce il denaro tra gli autori di queste opere. Se, per ragioni di costi, la SUISA non richiede alcun programma, il denaro viene ripartito in maniera forfettaria. Le manifestazioni ricreative con musica da supporti sonori vengono sempre ripartite secondo un concetto di campionamento statistico (hit-box).

  • La legge sul diritto d'autore definisce il termine «privato» in modo molto restrittivo. Le feste di compleanno, le feste di matrimonio o simili che vengono celebrate in famiglia e nella cerchia ristretta di amici, sono considerate come occasioni private. Non sono incluse le feste aziendali o associative, motivo per cui l'utilizzo della musica è soggetta al pagamento di un compenso.

  • In linea di principio, è l'organizzatore di un evento con musica a essere responsabile del pagamento dei diritti d'autore. Se organizza un evento in prima persona, ne è quindi anche responsabile.

Musica nell'industria alberghiera

  • Sì, chiunque esegue opere protette pubblicamente, deve sempre pagare un'indennità per i diritti d'autore, indipendentemente dal fatto che si faccia pagare l'ingresso e/o che gli artisti ricevano un ingaggio. Fanno eccezione solo le manifestazioni private come feste di matrimonio o di compleanno di piccola entità. 

    Se non si paga l'ingresso, l'indennità per i diritti d'autore vi costerà meno. La tariffa TC H elenca in maniera dettagliata le diverse indennità.

  • No. In linea di principio, sono considerati eventi privati («circolo privato») solo le feste di compleanno e di matrimonio, poiché la SUISA presuppone che siano invitati solo parenti o amici intimi. In tutte le altre occasioni parte dal presupposto che tra la maggior parte degli ospiti ci sono solo legami sciolti.

  • Anche nell'industria alberghiera i concerti o le produzioni analoghe sono soggette alla TC K

    Tuttavia, se gli ospiti si recano in un locale non solo per la musica, ad esempio quando un gruppo suona in sottofondo per accompagnare una manifestazione danzante, si applica la TC H. 

    Si deve sempre distinguere caso per caso. Il nostro servizio clienti sarà lieto di consigliarvi. 

Public Viewing

  • Ja. Sobald Sie ausserhalb des privaten Rahmens ein Public Viewing einer Sportveranstaltung durchführen, benötigen Sie eine Lizenz, also eine Erlaubnis, der SUISA. Wenn Sie bereits SUISA-Kunde/in sind und für das Abspielen von TV-Sendungen in Ihrem Lokal eine Lizenz nach dem Gemeinsamen Tarif 3a (GT 3a) bezahlen, müssen Sie nichts unternehmen.

    Falls Sie nur während der Fussball-Europameisterschaft TV-Sendungen zeigen möchten, können Sie pro Kalendermonat eine Lizenz erwerben – für alle EM-Spiele also für Juni und Juli. Sofern die Fläche des Veranstaltungsortes nicht mehr als 1000 m2 beträgt, kostet die SUISA-Lizenz CHF 20.80 pro Monat, also insgesamt CHF 41.60 für die ganze EM. Falls Sie nicht nur die Spiele übertragen, sondern vor und nach dem Spiel auch noch Musik abspielen möchten, kommen zusätzlich CHF 19.20 pro Monat hinzu.

    Die Lizenz für den GT 3a können Sie online auf der Website der SUISA beantragen: www.suisa.ch/3a

    Der GT 3a gilt nur für Bildschirme oder Projektionsflächen mit einer Bilddiagonalen von bis zu 3 Metern. Für Bilddiagonalen ab 3 Metern gilt der Gemeinsame Tarif 3c (GT 3c). Infos hierzu finden Sie in der Antwort zu Frage 4.