L'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (di seguito "Direttiva europea") sancisce che i titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti delle opere di loro scelta.

La Svizzera non è direttamente vincolata al diritto europeo. Tuttavia, la SUISA collabora strettamente con le società di gestione europee e ha firmato più di 100 accordi di reciproca rappresentanza con società consorelle estere. Inoltre, è attiva anche nel Liechtenstein, uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

Pertanto, la SUISA deve conformarsi alla legge sulle società di gestione del Liechtenstein e consentire ai suoi membri di concedere licenze non commerciali. Ha scelto di farlo accettando che i suoi membri possano accordare determinate licenze Creative Commons.

Affinché un'opera possa essere posta sotto licenza Creative Commons, deve necessariamente essere già stata dichiarata. Inoltre, tutti gli aventi diritto devono essere membri della SUISA e aver dato il loro consenso alla concessione di questa licenza.

Quali licenze possono essere concesse? 

La SUISA riconosce l'assegnazione di tre licenze Creative Commons non commerciali da parte dei propri membri:

  • Attribuzione (menzione di paternità) – nessun utilizzo commerciale autorizzato 3.0 Svizzera 
  • Attribuzione (menzione di paternità) – nessun utilizzo commerciale autorizzato – stessa licenza obbligatoria 3.0 Svizzera
  • Attribuzione (menzione di paternità) – nessun utilizzo commerciale autorizzato – nessuna opera derivata (modifiche) autorizzata 3.0 Svizzera

Per maggiori informazioni cosultare: http://www.creativecommons.ch/

Si segnala che le tre licenze citate riguardano la diffusione gratuita e sono irrevocabili. Ciò significa che le opere rilasciate con una delle tre licenze non genereranno mai indennità per i diritti d’autore a favore dei loro creatori.

Va inoltre ricordato che solo gli usi per le quali le tariffe della SUISA prevedono una remunerazione per opera, vale a dire nessuna remunerazione forfettaria, possono rientrare nelle licenze Creative Commons. Ciò significa, ad esempio, che quando si riproduce musica di sottofondo (TC 3a), le opere soggette a licenza Creative Commons non vengono prese in considerazione, poiché la remunerazione forfettaria alla SUISA si basa sulla superficie sonorizzata e non sulle opere effettivamente utilizzate.

Cosa significa uso non commerciale?

L'uso non commerciale è un uso che non dà luogo ad alcun vantaggio commerciale o corrispettivo finanziario, né direttamente né indirettamente. Per esempio:

  • Eventi di beneficenza (concerti o altri eventi musicali) il cui ricavato in eccesso viene devoluto a chi ne ha bisogno, a condizione che gli organizzatori e i musicisti lavorino gratuitamente.
  • Produzione di supporti sonori e audiovisivi, se questi vengono consegnati gratuitamente per l'autopromozione.

Cosa significa uso commerciale?

Per usi commerciali, invece, si intendono la realizzazione di esemplari di opere e l'uso di opere...

  • da parte di un'organizzazione a scopo di lucro di qualsiasi tipo
  • nell'ambito di o in relazione ad attività a scopo di lucro
  • che comporta un corrispettivo, indipendentemente da chi ne beneficia
  • in cambio di altri beni, sia che si generi un reddito diretto o indiretto, sia che tale scambio comporti una qualsiasi forma di pagamento
  • da parte di organismi di diffusione (radio e televisione)
  • in strutture pubbliche come ristoranti, bar, caffè, sale da concerto, grandi magazzini e punti vendita al dettaglio
  • sul posto di lavoro

Come ottengo una licenza Creative Commons per un'opera?

Come accennato sopra, per una licenza Creative Commons è obbligatorio che un'opera sia già stata dichiarata. In seguito, è necessario comunicare alla SUISA il proprio desiderio di ottenere tale licenza utilizzando il presente formulario. Le informazioni contenute nel suddetto documento devono corrispondere a quelle contenute nella dichiarazione d’opera della Suisa. Occorre inoltre specificare con quale delle tre licenze si intende rilasciare la propria opera. Il formulario deve poi essere ritornato alla divisione Membri della SUISA. (Informazioni di contatto).

In particolare, attiriamo la vostra attenzione sul fatto che siete tenuti a fornire informazioni corrette, veritiere e complete sulle opere soggette a licenza Creative Commons. 

Allgemeines zum Musikurheberrecht

Generalità sul diritto d'autore

  • La legge federale sul diritto d’autore e sui diritti affini del 1° luglio 1993 (LDA), costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA. La LDA stabilisce quali diritti spettano agli autori, agli interpreti, ai produttori di supporti sonori e agli organismi di diffusione relativamente alle loro opere e prestazioni e quali sono gli obblighi delle società di gestione. La legge definisce concetti di base come «opera» o «autore», così come i  diritti dell'autore sulla sua opera. Inoltre, la legge stabilisce i limiti del diritto d'autore. 

    La legge sul diritto d'autore fa dell'autore di un'opera il proprietario dell'opera stessa. 
    Quest'opera può quindi essere pubblicata, riprodotta, eseguita pubblicamente, trasmessa o diffusa in qualsivoglia maniera solo previo consenso del suo autore. Per questo utilizzo, l'autore può richiedere un compenso.

  • La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera musicale che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Oltre alla musica, sono protette anche altre opere acustiche, che hanno un carattere individuale non attraverso i suoni, ma attraverso l'uso dei rumori.  Tutte queste opere sono protette a prescindere dal loro valore o scopo. Una sinfonia è quindi protetta alla stregua di un jingle radiofonico. La SUISA gestisce solo i diritti d’autore della musica non teatrale, cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:

    • opere musicali non teatrali, con o senza testo, compresi gli oratori,
    • versioni da concerto di opere musicali (drammatiche) teatrali,
    • opere musicali a scopo di danza, utilizzate senza danza,
    • estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione alla radio non superi i 25 minuti oppure i 15 minuti nel caso di emissioni televisive,
    • opere musicali contenute in film o altre opere audiovisive o multimediali (ad eccezione delle opere musicali drammatiche filmate). 

    La SUISA è responsabile dei diritti di esecuzione, dei diritti di emissione e di ritrasmissione, della ricezione pubblica, della messa a disposizione del pubblico (diritti online), dei diritti di riproduzione (ossia la produzione di supporti sonori e audiovisivi o di file audio), nonché delle indennità sui supporti vergini e delle indennità di noleggio. 

  • Le seguenti pubblicazioni specialistiche giuridiche trattano l'argomento «diritto d'autore»::

    in tedesco:

    Reto M. Hilty: Urheberrecht, Bern 2011 (ISBN 978-3-7272-8660-5).

    Dieses Lehrbuch behandelt nicht nur das musikalische Urheberrecht, sondern bietet einen generellen Überblick zur Systematik sowie zu den aktuellen Entwicklungen im Urheberrecht.

    Denis Barrelet, Willi Egloff: Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, 3., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, Bern 2008 (ISBN 978-3-7272-9563-8).
    Bei dieser Publikation handelt es sich um einen juristischen Fachkommentar. Jeder einzelne Gesetzesartikel des Urheberrechts wird in einem eigenen Abschnitt behandelt.

    Barbara K. Müller, Reinhard Oertli: Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Auflage, Bern 2012 (ISBN 978-3-7272-2553-6).

    Dieser Kommentar enthält auf knapp 900 Seiten Ausführungen zum schweizerischen Urheberrecht und verweist jeweils kurz auf die entsprechenden Regelungen im deutschen und europäischen Urheberrecht. Jeder Artikel des URG wird in einem eigenen Abschnitt behandelt.

    Manfred Rehbinder, Adriano Vigano: URG Kommentar, 3. vollständig aktualisierte Auflage, Zürich 2008 (ISBN 978-3-280-07143-4).

    Diese Gesetzesausgabe enthält neben einem Kurzkommentar zum URG viele weitere nationale und internationale Erlasse, welche die für den Bereich des Urheberrechts relevant sind (URV, RBÜ, TRIPS, WIPO-Verträge, EU-Richtlinien usw.). Im Anhang finden sich auch die Statuten sowie Muster-Wahrnehmungsverträge der schweizerischen Verwertungsgesellschaften.

    Roland von Büren, Lucas David (Hrsg.): Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 1. Band, Teil 2, Urheberrecht, 2. Auflage, Basel/Genf/München 2006 (ISBN 3-7190-2294-3), 3. Auflage erscheint demnächst (ISBN 978-3-7190-3178-7).

    Verschiedene Autoren vermitteln auf rund 700 Seiten ausführliche Informationen zum Urheberrecht, zum Verlagsvertrag sowie zum Recht der Verwertungsgesellschaften.

    Kamen Troller: Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2., überarbeitete Auflage, Basel 2005 (ISBN 978-3-7190-2357-7).

    Dieses Buch behandelt neben dem Urheberrecht auch die Bereiche Patentrecht, Designrecht, Informatikrecht und Markenrecht sowie den unlauteren Wettbewerb.

    Roland von Büren, Eugen Marbach, Patrik Ducrey: Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008 (ISBN 978-3-7272-0819-5).

    Dieses Lehrbuch führt auf gut 500 Seiten in sämtliche Bereiche des Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts ein (Patentrecht, Urheberrecht, Designrecht, Markenrecht sowie Lauterkeits- und Kartellrecht).

    in francese:

    Jacques de Werra, Philippe Gilliéron (Ed.): Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 1e édition, Bâle 2013 (ISBN 978-3-7190-2853-4).

    Dieser 2500 Seiten starke Band kommentiert das gesamte Urheber-, Marken-, Design- und Patenrecht der Schweiz.

    Dessemontet François: Le droit d'auteur, Lausanne 1999 (ISBN 2-8819-7038-9).

    Das mit Anhängen über 1000 Seiten starke Buch beinhaltet viele konkrete Beispiele und hebt die Rolle des Urhebers im Bereich der neuen Technologien – allerdings auf dem Stand von 1999 – besonders hervor.

    Denis Barrelet, Willi Egloff: Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème édition, Berne 2008 (ISBN 978-3-7272-9564-5).

    Bei dieser Publikation handelt es sich um einen juristischen Fachkommentar. Jeder einzelne Gesetzesartikel des Urheberrechts wird in einem eigenen Abschnitt behandelt.

    Kamen Troller: Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e édition, Bâle 2006 (ISBN 978-3-7190-2358-4).

    Dieses Buch behandelt neben dem Urheberrecht auch die Bereiche Patentrecht, Designrecht, Informatikrecht und Markenrecht sowie den unlauteren Wettbewerb.

  • in tedesco:

    Poto Wegener: musik & recht, Schweizer Handbuch für Musikschaffende, 2. unveränd. Auflage, 2004 (ISBN 978-3-9809540-2-0).

    Das 550 Seiten starke Buch beleuchtet folgende Themen: Urheberrecht, Verwertungsrecht (SUISA und SWISSPERFORM), Tonträgerindustrie, Tonträgerverträge, Verlagswesen, Sampling und Remix, Musik und Internet, Vertragsrecht, gruppeninterne Verträge und Organisationsstrukturen, Konzertverträge, Management und Booking, Schutz des Gruppennamens, Lärmschutz sowie soziale Vorsorge. Ein Dutzend ausführlich erklärte Musterverträge machen das Buch zu einem kompletten und kompetenten Ratgeber, welcher der jedoch teilweise nicht mehr ganz aktuell ist.

    Robert Lyng, Heinz Oliver, Michael von Rothkirch: Die neue Praxis im Musikbusiness, 12. Auflage, 2013 (ISBN 978-3-95512-059-7).

    Ein grundlegendes Standardwerk für alle, die verstehen wollen, wie die Musikbranche funktioniert. In 18 Kapiteln werden die wichtigsten Akteure der Branche vorgestellt. Von der Bandgründung bis zum Chart-Erfolg werden allen, die sich professionell mit Musik befassen, kostbare praktische Tipps gegeben. Urheberrechts-Basics werden ebenso vermittelt wie die Kunst, Verträge zu verhandeln. Ein umfangreicher Anhang mit kommentierten Verträgen rundet das Buch ab. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.

    Rolf Moser, Andreas Scheuermann (Hrsg.): Handbuch der Musikwirtschaft, 7. Auflage, 2018 (ISBN 978-3-7808-0188-3).

    Auf beinahe 1500 Seiten werden alle für die Musikproduktion relevanten Themenbereiche äusserst ausführlich diskutiert – eine komplettere Darstellung der Thematik ist kaum denkbar. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.

    Donald S. Passman, Wolfram Herrmann: Alles, was Sie über das Musikbusiness wissen müssen, 2. Auflage, 2011 (ISBN 978-3-7910-2987-0).

    Branchen-Kenner Wolfram Herrmann hat den US-Bestseller des Anwalts Donald S. Passman auf die Musik-Szene in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. In diesem Ratgeber enthüllen die beiden Experten ihr umfangreiches Insiderwissen fundiert und nachvollziehbar.

    in francese:

    Guy Haumont, Eric Haumont: Le Droit des musiciens, Guide pratique, 2. Auflage, 2002 (ISBN: 978-2911433160).

    Eine vollständige, übersichtliche und international ausgerichtete Darstellung von Recht und Praxis des Musikbusiness, jedoch teilweise nicht mehr auf dem neusten Stand.

Dichiarazione d’opera

  • In base alla legge sul diritto d'autore, un'opera è automaticamente protetta dal momento della sua creazione, anche senza registrazione. Tuttavia, è consigliabile documentare al meglio la propria paternità, affinché in caso di controversia si sia in grado di dimostrare di aver creato l’opera. Le seguenti misure possono contribuire a facilitare tale prova: 

    • i membri della SUISA dichiarano le loro opere alla SUISA,
    • i membri o non membri della SUISA si inviano per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o lo spartito della medesima. Il tutto va inviato «per raccomandata» e non si dovrà in nessun caso aprire il pacco o la busta,
    • deposito di esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate,
    • deposito digitale di file audio o PDF su memorie Cloud con standard bancari (ad es. Procloud; la data e l’ora di caricamento su un server sicuro può servire anche come prova).

    Queste misure non sono quindi necessarie per proteggere l'opera, ma rendono più facile provare la paternità dell'opera in caso di controversie su chi ha scritto l'opera e su quando è stata scritta.

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • Un plagio sussiste nel momento in cui qualcuno spaccia come propria opera, l’opera non modificata o lievemente modificata, di una terza persona. È impossibile impedire questo furto di proprietà intellettuale. Tuttavia, si possono adottare misure che aiutano a dimostrare la vostra paternità su un’opera in maniera inconfutabile in caso di una controversia legale:

    • i membri della SUISA dichiarano le loro opere alla SUISA,
    • i membri o non membri della SUISA si inviano per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o lo spartito della medesima. Il tutto va inviato «per raccomandata» e non si dovrà in nessun caso aprire il pacco o la busta,
    • deposito di esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate,
    • deposito digitale di file audio o PDF su memorie Cloud con standard bancari (ad es. Procloud; la data e l’ora di caricamento su un server sicuro può servire anche come prova).
  • Il seguente link fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di dichiarazione delle opere. Si prega di notare che solo i membri e i mandanti possono dichiarare le loro opere alla SUISA.

    Link

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • La SUISA gestisce i diritti d'autore della musica non teatrale, ma non i diritti di opere musicali drammatiche. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere la cui sequenza scenica è interpretata da persone in determinati ruoli e portata dalla musica in modo tale che di solito non possono essere eseguite o trasmesse senza musica, ad esempio musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali non sono teatrali e la SUISA ne gestisce i diritti d'autore. Rientrano in questa categoria anche le opere musicali contenute in film o in altre opere audiovisive o multimediali, a meno che non si tratti di opere musicali drammatiche filmate.  

    Le opere musicali non teatrali comprendono anche:

    • opere musicali per un'opera di danza, utilizzate senza danza,
    • versioni concertistiche di opere musicali teatrali (drammatiche),
    • estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione o emissione alla radio non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive.

    I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.  

  • Il contratto di gestione tra voi come autori e la SUISA comprende, senza alcuna eccezione, tutte le opere da voi create. Una rappresentazione  «à la carte» non è possibile. Ecco perché dovete dichiarare tutte le opere.

    Tuttavia, è possibile escludere dal campo di applicazione del contratto di gestione alcuni gruppi di diritti e paesi – tali eccezioni si applicano per tutte le opere allo stesso modo.

  • In linea di principio è necessario compilare e inoltrare un formulario di dichiarazione per ogni opera. Tuttavia, se gli stessi aventi diritto sono coinvolti in più opere e tutti i dettagli dell'opera sono identici, è sufficiente compilare un unico formulario di dichiarazione d'opera con un elenco di tutti gli altri titoli.

    Link

    Formulario di dichiarazione d'opera

  • Il titolo del formulario di dichiarazione d'opera deve corrispondere al titolo che figura sulle dichiarazioni di supporto sonoro e sulle dichiarazioni d'esecuzione. In caso di variazioni ortografiche, la SUISA potrebbe non essere in grado di attribuire un'opera al relativo autore e, di conseguenza,  di versare  le indennità dovute.

  • Oltre al formulario di dichiarazione d'opera, la SUISA richiede per le opere pubblicate una copia del contratto d'edizione o di subedizione.

    Per la dichiarazione di un arrangiamento di un'opera protetta, dovete inoltrare l'autorizzazione dell'editore o del compositore dell'opera originale, mentre per la sonorizzazione di un testo protetto è richiesta l'autorizzazione scritta dell'editore o eventualmente dell'autore o dei suoi eredi. Senza questo consenso, la SUISA non può registrare alcun arrangiamento o sonorizzazione.

    Se si dichiara l'arrangiamento di un'opera libera, è necessario inoltrare l’esemplare utilizzato, affinché la SUISA possa valutarne la proteggibilità. Questo vale per le opere il cui autore è deceduto da oltre 70 anni, il cui autore è sconosciuto nonché per le opere tramandate di tradizione popolare.

    Se necessario, la SUISA può richiedere un esemplare giustificativo di tutte le dichiarazioni d’opera in un formato da essa stabilito.

  • Tutti gli autori (compositori, parolieri, arrangiatori, sub-parolieri ecc.) che partecipano all'opera devono essere elencati sul formulario uno sotto all'altro (e non uno vicino all'altro) e firmare la dichiarazione. Se manca una firma, la SUISA rispedisce indietro il documento e richiede la firma mancante.

    Per le opere pubblicate è sufficiente la firma dell’editore, se tutte le parti hanno firmato il contratto d’edizione. Il consenso di tutti gli autori coinvolti (compresi gli eventuali arrangiatori), è desumibile dal contratto d’edizione da allegare. Se non tutti gli autori hanno firmato il contratto d’edizione, gli autori la cui parte non è pubblicata, devono firmare il formulario di dichiarazione dell’opera.

  • Di norma la SUISA compila la sezione «Chiave di ripartizione» basandosi sul regolamento di ripartizione vigente,  a meno che gli aventi diritto non abbiano concordato una ripartizione diversa. In questo caso, gli autori inseriscono le percentuali concordate. A tal fine, essi devono assolutamente rispettare le disposizioni del regolamento di ripartizione.

  • Sì. Accesso e informazioni in merito alla dichiarazione d’opera online sotto.

    Queste opere non possono essere registrate online e devono ancora essere dichiarate utilizzando l'apposito formulario:

    • opere create allo scopo della sonorizzazione di un'opera audiovisiva,
    • arrangiamenti di opere originali libere (vale a dire non più protette), 
    • opere letterarie (testi senza musica).

     Link

  • In Svizzera, la legge sul diritto d'autore protegge un brano musicale fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Se più persone hanno scritto insieme un brano musicale, esso è protetto fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore deceduto.

  • Sì. Ogni compositore, paroliere o arrangiatore può scegliere uno o più pseudonimi. Tutti gli pseudonimi sono soggetti al segreto commerciale.

    Gli pseudonimi possono tuttavia essere confusi con i nomi di altri compositori. Prima di scegliere uno pseudonimo, vi consigliamo di consultare la SUISA per verificare se lo stesso nome o un nome molto simile viene già utilizzato da un altro autore.

  • La dichiarazione di supporto sonoro da parte del produttore è necessaria per ottenere l'autorizzazione della SUISA a produrre il supporto sonoro. In questo modo il produttore richiede una licenza. 

    La dichiarazione d'opera da parte dell'autore e/o l'editore serve invece alla SUISA per registrare un'opera con gli autori e gli editori coinvolti; senza una dichiarazione d'opera la SUISA non può versare alcun compenso per i diritti d'autore. 

    Attenzione: la dichiarazione di supporto sonoro non sostituisce la dichiarazione d'opera di singole opere.

  • No. Il repertorio di base elenca i brani musicali che eseguite regolarmente dal vivo. Consente alla SUISA di ripartire agli aventi diritto le indennità per i diritti d'autore versate dall'organizzatore. Tutti i brani di propria composizione elencati nel repertorio di base devono essere dichiarati tramite formulario di dichiarazione d'opera. 

    Se siete musicisti e vi esibite regolarmente in occasione di eventi e suonate sempre brani musicali dello stesso repertorio, potete richiederci una tessera SUISA per il vostro repertorio di base, in modo da non dover compilare ogni volta un formulario di programma.