Le novità più importanti
Al fine di tutelare il diritto d'autore in maniera adeguata anche nell'era digitale, la legge sul diritto d'autore svizzero è stata riveduta ed è entrata in vigore nella sua nuova forma a decorrere dal 1° luglio 2008.
Le novità più importanti per gli aventi diritto e gli utenti di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore sono le seguenti:
- Oltre agli autori anche gli interpreti, i produttori e gli organismi di diffusione possono ora decidere se e in quale forma rendere accessibili le loro opere e prestazioni su Internet.
- Non è più possibile eludere le misure tecnologiche tese ad impedire utilizzi illeciti delle opere (blocchi delle copie, controlli dell'accesso) – eccezion fatta per l'allestimento di una copia per l'uso personale.
- I diritti sulle opere d'archivio degli organismi di diffusione nonché sulle opere "orfane" potranno essere acquisiti più facilmente.
- Le biblioteche e gli archivi sono autorizzati ad allestire delle copie di opere ai fini della conservazione del loro patrimonio documentario.
- Viene agevolato l'accesso alle opere e alle prestazioni protette alle persone portatrici di handicap sensoriali.
Domande poste frequentemente
Posso continuare ad allestire copie per l'uso privato (masterizzare CD, ecc.)?
Sì, è lecito masterizzare un CD su un supporto vergine per uno scopo personale (art. 19 par. 1 lett. a LDA). Rientra in questo ambito anche l'utilizzo da parte di parenti e amici stretti. La legge prevede fino ad ora il pagamento di un compenso sui supporti di memoria.
Sono autorizzato ad eludere le protezioni anticopia?
In linea di principio non è consentito eludere le misure tecnologiche efficaci (controlli d'accesso e delle copie, meccanismi di cifratura, di distorsione e altri meccanismi di trasformazione) tese a proteggere le opere e altro materiale protetto. La legge prevede tuttavia un'eccezione: è consentito "craccare" le protezioni per farsi una copia privata ad uso personale.
Il download è ora illegale?
Il download di opere tramite servizi a pagamento elettronici rimane legale e viene addirittura escluso dall'obbligo di compenso previsto dalla legge per le copie a fini privati.
Alla domanda se il download da fonti illegali è proibito non è ancora stata fornita una risposta in sede giudiziaria. In merito alla questione le opinioni divergono in modo significativo. Durante le sue consultazioni, il Consiglio nazionale ha tuttavia esplicitamente rinunciato a vietare il download da fonti illegali.
Cos'è cambiato per gli interpreti?
Accanto agli autori, ora anche gli interpreti possono decidere se e in quale forma diffondere le loro opere e prestazioni su Internet.
Tutti i portatori di handicap possono ora copiare tutto?
No, l'eccezione non è così ampia: le opere protette dal diritto d'autore possono essere riprodotte in una forma accessibile a portatori di handicap nella misura in cui tali persone non siano in grado di percepire le opere attraverso i sensi o lo siano solo in condizioni difficili. Nel caso in cui non vengano prodotti solo singoli esemplari, all'autore è comunque dovuto un compenso. In pratica si tratta soprattutto di libri in scrittura braille e audiolibri per non vedenti.
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa del Consiglio federale
Modifiche della legge
Informazioni giuridiche dell'IPI