La legge federale sul diritto d'autore (LDA) del 1992 costituisce la base per la tutela delle opere della letteratura e dell'arte. Disciplina inoltre i cosiddetti diritti di protezione affini degli interpreti, dei produttori di supporti sonori ed audiovisivi e degli organismi di diffusione. Nella LDA sono disciplinati i compiti e gli obblighi delle cinque società di gestione. La SUISA gestisce i diritti d'autore dei compositori, dei parolieri e degli editori musicali e si occupa a titolo fiduciario dell'incasso delle indennità sui diritti d'autore.
In base alla legge sul diritto d’autore ogni opera musicale con carattere individuale gode automaticamente di protezione. Consigliamo di aderire alla SUISA solo se l'opera viene utilizzata pubblicamente. Chi è già membro della SUISA deve notificare immediatamente le opere nuove.


