- Generalità sul diritto d'autore
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Cosa significa diritto d'autore?
La legge federale sul diritto d’autore e sui diritti affini del 1° luglio 1993 (LDA) costituisce la base legale su cui poggia l’attività della SUISA. Essa disciplina la tutela degli autori, degli interpreti, dei produttori di supporti sonori e audiovisivi e delle emittenti radio e TV, nonché gli obblighi delle società di riscossione. La LDA definisce i concetti fondamentali quali «opera» o «autore», elenca i diritti dell’autore per quanto concerne la sua opera e definisce inoltre i limiti del diritto d’autore.
La legge sul diritto d’autore stabilisce la proprietà dell’autore sulla sua opera musicale.
Quest’opera può quindi essere pubblicata, riprodotta, eseguita in pubblico, trasmessa o diffusa in qualsivoglia maniera esclusivamente previa approvazione dell’autore. Per questo utilizzo delle sue opere, l’autore può esigere un’indennità. -
Bibliografia sul tema «diritto d'autore»
I seguenti manuali specialistici trattano il tema del diritto d'autore:
In lingua tedesca:- Rehbinder Manfred, Schweizerisches Urheberrecht, 3. überarbeitete Auflage, Bern 2000 (ISBN 3727209232).
Si tratta di un manuale di 230 pagine che sviluppa a fondo il dominio del diritto d'autore. Contiene tuttavia solo pochi accenni al diritto d'autore musicale.
- Barrelet Denis, Egloff Willi, Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, 2. überarbeitete Auflage, Bern 2000 (ISBN 3727291559).
Questa pubblicazione è un commento specializzato di carattere giuridico. Ogni articolo della legge sul diritto d'autore viene trattato in una sezione particolare. Contiene tuttavia solo pochi accenni al diritto d'autore musicale. - Müller Barbara K., Oertli Reinhard, Urheberrechtsgesetz (URG), Bern 2006 (ISBN 3727225289). Questo commento di ca. 650 pagine, tratta del diritto d'autore in maniera dettagliata e prende in considerazione i più recenti sviluppi del settore. Ogni articolo della legge sul diritto d'autore viene trattato in una sezione particolare.
- von Büren Roland, David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht / 1. Bd., Teil 2 Urheberrecht, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2006 (ISBN 3719022943).
Diversi autori forniscono su oltre 600 pagine delle informazioni dettagliate in materia di diritto d'autore nonché sul contratto d'edizione. Gli accenni al settore specifico del diritto d'autore musicale sono brevi. - Troller Kamen, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, . Auflage Basel 2005 (ISBN 3719023575).
Quest'opera composta da 540 pagine tratta oltre al diritto d'autore anche i settori del diritto dei brevetti, diritto dei modelli e dei campioni, diritto dell'informatica, diritto dei marchi e diritto della concorrenza sleale.
- Pedrazzini Mario, von Büren Roland, Marbach Eugen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, Bern 2002 (ISBN 3727209399).
Quest'opera di 410 pagine tratta del diritto d'autore, diritto dei modelli e dei campioni, diritto dei marchi e diritto della concorrenza.
In lingua francese:
- Cherpillod Ivan, Le droit d'auteur, Lausanne 1986 (ISBN 2-88197-002-8).
Lo scopo di questa pubblicazione, composta da circa 150 pagine, è di esporre le regole giuridiche fondamentali del diritto d'autore svizzero. Contiene anche un elenco di domande e risposte pratiche. Non è tuttavia più interamente attuale dato che è stata scritta nel periodo in cui vigeva ancora la vecchia legge sul diritto d'autore.
- Dessemontet Francois, Le droit d'auteur, Lausanne 1999 (ISBN 2881970389).
Questo voluminoso trattato di oltre 1000 pagine fornisce degli esempi concreti e pone l'accento sul ruolo del diritto d'autore nel settore delle nuove tecnologie.
- Barrelet Denis, Egloff Willi, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 2ème édition retravaillée, Berne 2000 (ISBN 3727290536).
Questa pubblicazione di 390 pagine è un commento specializzato di carattere giuridico. Ogni articolo della legge sul diritto d'autore viene trattato in una sezione particolare. Contiene tuttavia solo pochi accenni al diritto d'autore musicale. - Troller Kamen, Manuel du droit suisse des biens immatériels, édition retravaillée, Bâle 1996 (ISBN 3-7190-1467-3).
Quest'opera tratta, in due volumi e su più di 1400 pagine, l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale, del diritto dell'informatica nonché del diritto della concorrenza sleale. Accanto ai vari aspetti del diritto d'autore, vengono affrontati anche i settori dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli industriali. - Troller Kamen, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème édition Bâle 2006 (ISBN 3719023583).
Quest'opera composta da 540 pagine tratta oltre al diritto d'autore anche i settori del diritto dei brevetti, diritto dei modelli e dei campioni, diritto dell'informatica, diritto dei marchi e diritto della concorrenza sleale.
Purtroppo non vi sono manuali sul diritto d'autore svizzero in italiano.
- Rehbinder Manfred, Schweizerisches Urheberrecht, 3. überarbeitete Auflage, Bern 2000 (ISBN 3727209232).
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Bibliografia sui diritti dei musicisti
In lingua tedesca:
- Wegener Poto, musik & recht – Handbuch für Schweizer Musikschaffende, 2. Auflage, 2004 (ISBN 3780801973).
Quest’opera di circa 550 pagine tratta in maniera approfondita i seguenti settori: diritto d'autore, diritto di gestione (SUISA & SWISSPERFORM), industria & contratti di supporti sonori, editoria, Sampling & Remix, musica & Internet, diritto contrattuale, contratti e strutture organizzative all’interno di un gruppo, contratti di concerto, Management & Booking, tutela del nome del gruppo, protezione contro i rumori, previdenza sociale. Questo manuale contiene una dozzina di contratti tipo illustrati in maniera dettagliata. La legislazione svizzera costituisce la base di questa guida. - Action Rock Guide – Das Schweizer Rockhandbuch, Ausgabe 1996/97 (ISBN 3-9521006).
Questa pubblicazione elvetica è composta da tre parti: dopo alcune considerazioni sullo sviluppo del mondo del rock nelle diverse regioni della Svizzera, segue una panoramica sul business musicale. La terza parte si occupa di formulazioni di domande di carattere giuridico, ma non contiene dei contratti modello. Al momento la guida è esaurita.
(http://www.actionswissmusic.ch/d/service/rockguide.php). - Andryk Ulrich, Musikrechts-Lexikon1. Auflage, 2000, Alfred Publishing (ISBN 3933136091).
In Svizzera questo libro è utilizzabile solo in parte, dato che si riferisce al diritto tedesco. - Lyng Robert, Die Praxis im Musikbusiness, 10. Auflage, 2007, (ISBN 3937841520).
Questa pubblicazione, orientata verso le esigenze del musicista, contiene, tra l’altro, dei contratti modello con relativo commento. In Svizzera è tuttavia utilizzabile solo in parte per ciò che concerne le affermazioni di carattere giuridico, dato che si riferisce al diritto tedesco. - Moser Rolf, Scheuermann Andreas (Hrsg.), Handbuch der Musikwirtschaft, 6. vollständig neu überarbeitete Auflage 2003 (ISBN 3 780801884).
Quest’opera di 1460 pagine trasmette una visione approfondita del business musicale. Anche in questo caso in Svizzera è tuttavia utilizzabile solo in parte, dato che le informazioni giuridiche sono basate sul diritto tedesco e non possono essere quindi adottate direttamente.
In lingua francese:
- Haumont Eric, Haumont Guy, Les droits des musiciens; Guide pratique, Seconde Édition, 2002 (ISBN 2911433165).
Questa pubblicazione di 224 pagine riassume tutti i diritti dei musicisti. - Musique et droit d’auteur, 2007, CD-Rom
Questo CD-Rom edito dall'Università di Neuchâtel tratta in maniera ludica le questioni salienti del diritto d'autore nel campo della musica. Durante una visita in una città virtuale l'utente riceve informazioni giuridiche che fanno riferimento al diritto svizzero.
- Wegener Poto, musik & recht – Handbuch für Schweizer Musikschaffende, 2. Auflage, 2004 (ISBN 3780801973).
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Quale tipo di musica è protetta?
La legge sul diritto d’autore tutela tutte le creazioni musicali indipendentemente dal loro stile o dal loro campo d’utilizzo. Una sinfonia è quindi protetta alla stregua di un jingle radiofonico.
La SUISA amministra esclusivamente i diritti d’autore relativi a musica non teatrale, i cosiddetti «piccoli diritti», vale a dire:- opere musicali non teatrali, con o senza testo, ivi compresi gli oratori;
- versioni concertistiche di opere teatrali;
- musica per il balletto eseguita o trasmessa senza danza;
- estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione, emissione alla radio o registrazione su supporto sonoro non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive o registrazioni su video;
- opere musicali contenute in film cinematografici o telefilm, tranne particolari registrazioni televisive di opere teatrali.
La competenza della SUISA si estende ai diritti di esecuzione, di emissione e di diffusione e ai diritti di riproduzione, vale a dire di fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi o file audio, alle indennità sui supporti vergini e alle indennità di noleggio.
- Adesione / affiliazione in qualità di autore
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Come divento membro?
In base alle disposizioni degli statuti, deve rispondere ad uno dei seguenti requisiti:
- essere compositore o arrangiatore di un'opera musicale,
- essere paroliere, arrangiatore o traduttore di testi di opere musicali oppure
- essere erede o successore legittimo di un autore.
La SUISA pone anche come condizione che lei abbia un legame particolare con la Svizzera, ad esempio che abbia la cittadinanza elvetica o che sia domiciliato in Svizzera. Dato che la SUISA amministra anche i diritti per il Principato di Liechtenstein, può chiaramente essere anche cittadino del Liechtenstein o esservi domiciliato.
Basta compilare il formulario d'iscrizione direttamente sulla nostra home page o rivolgersi ad uno dei seguenti indirizzi:
Svizzera tedesca
SUISA
Bellariastr. 82
Casella postale 782
8038 Zurigo
Telefono +41 44 485 66 66, fax +41 44 482 43 33, authors@who-needs-spam.SUISA.ch
Svizzera romanda e Vallese
SUISA
Avenue du Grammont 11bis
1007 Losanna
Telefono +41 21 614 32 32, fax + 41 21 614 32 42, authors@who-needs-spam.SUISA.ch
Ticino e Grigioni Italiano
SUISA
Via Soldino
6900 Lugano
Telefono +41 91 950 08 28, fax + 41 91 950 08 29, authors@who-needs-spam.SUISA.ch
Dopo la firma del contratto di gestione e il pagamento della tassa d’adesione, lei sarà considerato mandante della SUISA.
Un’adesione si giustifica soltanto se le sue composizioni vengono già utilizzate in pubblico o se lo saranno nell’immediato futuro. Questa è la premessa necessaria affinché la SUISA possa tutelare i suoi diritti e quindi versarle le indennità che le spettano.
Per essere accettato in qualità di membro con diritto di voto e di eleggibilità in seno alla società, deve essere stato mandante della SUISA per un periodo minimo di un anno e aver ricevuto, nel corso della durata del rapporto di mandato, un importo minimo di CHF 2'000.– di indennità. -
Quanto costa l'adesione / affiliazione?
La quota d'adesione ammonta a CHF 100.- incl. 8% IVA. Oltre a questo contributo unico, non saranno richieste quote annuali.
Le spese correnti per la gestione dei suoi diritti vengono coperte con le detrazioni sulle indennità incassate in Svizzera e nel Liechtenstein nonché all'estero. La detrazione sugli introiti provenienti dall’estero è del 4% mentre per gli introiti in Svizzera e nel Liechtenstein la detrazione viene adeguata annualmente.
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Quali sono i miei diritti in quanto autore?
Lei ha il diritto di decidere se, quando, come e sotto che nome la sua opera verrà divulgata. È lei ad esempio a decidere sulla trasmissione della sua opera alla radio o alla televisione, la sua esecuzione pubblica o la sua pubblicazione su CD. Per tali utilizzazioni ha diritto a ricevere un'indennità in quanto compositore, paroliere, arrangiatore.
Oltre a questi cosiddetti diritti di utilizzazione di natura economica, lei dispone anche dei diritti morali che le permettono di decidere sotto quale nome vuole pubblicare la sua musica, se la sua musica può essere alterata, i testi tradotti o se la sua musica può essere utilizzata a scopi pubblicitari.
Anche se non può vietare la copia privata o il noleggio di CD, ha tuttavia un diritto a compenso che la SUISA fa valere per suo conto.
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Un gruppo può diventare membro della SUISA?
No, solo i singoli componenti del gruppo possono diventare membri a patto che siano autori della musica o dei testi.
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Un interprete può diventare membro della SUISA?
Gli interpreti sono cantanti o strumentisti che eseguono ad esempio composizioni o le registrano su supporti sonori. Se un interprete è anche autore, può indubbiamente diventare membro.
Se invece l'interprete non è autore, l'affiliazione non è possibile. In questo caso i suoi diritti vengono gestiti dalla SWISSPERFORM.
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In che modo il repertorio nazionale è rappresentato alla radio SRG SSR idée suisse?
La concessione d'emissione SSR stabilisce che la musica svizzera deve essere rappresentata nei programmi in maniera adeguata. Non è definito ciò che si intende per «adeguato». Negli ultimi anni la quota di musica svizzera nei programmi SSR è salita fino a raggiungere oggi quasi il 14%. Molti noti esponenti della cultura musicale svizzera – tra cui la SUISA – con la «Carta della musica svizzera» si mobilitano a favore di una quota che dovrebbe ammontare ad almeno il 20%.
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È possibile acquistare delle partiture o dei CD alla SUISA?
La SUISA stessa non pubblica né partiture né supporti sonori e nemmeno ne vende. Fornisce invece ben volentieri delle informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove reperire in commercio le relative partiture o i CD.
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Ho diritto a ricevere un'indennità anche sulla fruizione delle mie opere all'estero?
La SUISA ha stipulato dei cosiddetti contratti di rappresentanza reciproca con oltre 100 società di gestione straniere. In questo modo la SUISA rappresenta i membri di queste società consorelle in Svizzera e le società consorelle i membri della SUISA all'estero. Se ad esempio un brano di un autore svizzero viene eseguito in concerto all'estero, l'organizzatore locale deve corrispondere l'indennità sui diritti d'autore alla società di gestione residente. Questa trasmette il denaro alla SUISA che, a sua volta, lo versa all'autore.
Qualche volta accade che le nostre società consorelle non rilevino né conteggino un'utilizzazione all'estero. Per questa ragione le consigliamo di metterci al corrente delle sue attività musicali all'estero. Affinché possiamo procedere a delle verifiche e individuare dove siano finite le indennità provenienti dall'estero, necessitiamo delle seguenti indicazioni:
Concerti:
- data e luogo (città / paese / nome del teatro, sala o club)
- nome e indirizzo dell'organizzatore (se noto)
- elenco di tutte le opere eseguite
- programma stampato (se disponibile).
Emissioni:
- data di diffusione
- nome dell'emittente televisiva o radiofonica
- nome dell'emissione (se noto)
- elenco di tutte le opere diffuse.
Supporti sonori:- Spedisca alla divisione Autori della SUISA una copia del supporto sonoro straniero. Le indicazioni ivi contenute ci permetteranno di fare delle ricerche presso la nostra società consorella. Se lo desidera le rispediremo il supporto sonoro nel giro di pochi giorni.
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Quali opere posso notificare alla SUISA?
La SUISA si occupa dei diritti d'autore inerenti alla musica non teatrale mentre non amministra i diritti delle opere drammatico-musicali. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere il cui svolgimento scenico venga impersonato da attori che interpretano delle determinate parti e in cui la musica abbia un ruolo tale che le opere non vengono generalmente mai eseguite o trasmesse senza di essa, come ad es. musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali appartengono alla categoria delle opere musicali non teatrali i cui diritti d'autore vengono amministrati dalla SUISA.
I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.
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Il contratto di tutela influisce in qualche modo sul rapporto col mio editore?
No, è pienamente libero di concludere col suo editore gli accordi concernenti l'utilizzazione delle sue opere musicali. Solo per quanto riguarda l'ammontare delle indennità a favore dell'editore, è necessario che si attenga ai limiti stabiliti nel regolamento di ripartizione.
La SUISA tratta tutti i diritti d'autore nella stessa maniera, a prescindere dal fatto che le siano stati ceduti direttamente dall'autore o tramite un editore. -
Quali sono i punti disciplinati dal contratto di tutela?
Troverà le informazioni dettagliate in merito al contratto di tutela nelle «spiegazioni sul contratto di tutela».
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Cos'è un contratto di tutela?
Mediante il contratto di tutela, l'autore cede alla SUISA diversi suoi diritti d'autore a titolo fiduciario. Il contratto impegna la SUISA a trasferire all'autore tutte le indennità che riscuote per la fruizione delle sue opere.
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Posso diventare membro anche di una società di diritti d'autore straniera?
Certamente. Le società di gestione straniere non esercitano tuttavia alcuna attività propria in Svizzera e nel Liechtenstein, ma si fanno rappresentare dalla SUISA, a patto che abbiano concluso con quest'ultima un contratto di reciproca rappresentanza. Se quindi si associa ad una società di gestione straniera, sarà la SUISA ad occuparsi dei suoi diritti d'autore in Svizzera e nel Liechtensein e verserà le indennità alla società straniera di sua scelta, che a sua volta gliele farà pervenire.
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Posso amministrare da solo i miei diritti d'autore?
Sì, gli autori che non sono associati alla SUISA possono controllare l'utilizzazione delle loro opere in modo autonomo e stabilire con gli utenti la corresponsione di indennità. Tuttavia la gestione individuale è complicata e comporta un eccessivo dispendio sia di tempo che di denaro. Come fa infatti un autore a sapere se un'emittente radio manda in onda una delle sue canzoni, e ciò nel mondo intero? Inoltre, l'odierna fruizione di massa, come ad es. via Internet, rende la gestione individuale di tali diritti un'impresa molto difficile se non impossibile.
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Cosa fa la SWISSPERFORM?
La SWISSPERFORM gestisce i diritti a compenso degli interpreti, dei produttori di supporti sonori e audiovisivi e degli organismi di diffusione. I musicisti di un complesso rock che si esibiscono dal vivo percepiscono un ingaggio. Cosa percepiscono però quando un deejay fa ascoltare la loro musica al pubblico? Oggigiorno queste prestazioni indirette di artisti esecutori sono tutelate dai diritti affini. La SWISSPERFORM riscuote le indennità dovute a titolo di compenso.
- Internet, MP3, masterizzazione di CD
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Con l'indennità sui supporti vergini i diritti d'autore vengono compensati in maniera forfettaria. Nell’epoca attuale dei sistemi di contabilizzazione digitali (DRMS) questo metodo è ancora al passo con i tempi?
Sì, almeno fino a quando le tecnologie di contabilizzazione digitali non potranno essere estese a tutte le zone. Esistono oggi diversi sistemi di questo genere che tuttavia, a causa degli elevati costi e della presenza di una molteplicità di sistemi non compatibili, non hanno preso piede. Per questo motivo nei prossimi anni la maggior parte delle copie private non potrà essere rilevata dai DRMS (masterizzazioni off-line da CD, registrazioni di emissioni, download di file musicali da offerte senza controllo di accesso).
Un rilevamento completo della copia privata è una questione delicata anche per quanto riguarda la protezione della personalità e dei dati. Molte domande restano irrisolte. Anche per questo motivo il legislatore ha deciso di evitare ingerenze nella sfera privata di ogni singola persona e di autorizzare la copia privata.
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Perchè devono essere corrisposte indennità sui diritti d’autore per tutti i CD vergini?
La copia privata è permessa. Sui CD vergini è possibile salvare sia dati personali che musica. È impossibile controllare con esattezza chi copia cosa. Per questo motivo viene riscossa un'indennità anche sui supporti vergini destinati al salvataggio di dati (CD-R data). L’indennità da versare pari a 5 centesimi all'ora o per 525 MB di capacità di memoria è infatti di gran lunga inferiore rispetto a quella per un supporto vergine per copiare musica (Audio-CD R) o un'audiocassetta che ammonta a 33 centesimi all'ora o per 525 MB. Nel fissare l’ammontare della tariffa è stato preso in considerazione il fatto che possono essere impiegati per il salvataggio di dati.
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Perchè la SUISA reclama il pagamento delle indennità sui diritti d’autore per i lettori MP3?
Con l’acquisto di un CD o di musica in Internet, i diritti per la copia privata non sono compensati, anche perché non è necessario, dato che la legge autorizza la copia privata. Chi voglia produrre copie da file musicali di CD o da Internet può farlo senza alcuna limitazione nell’ambito della propria cerchia privata. La legge prevede infatti il pagamento di un’indennità sui supporti vergini (CD, DVD, lettori MP3, ecc.) che tuttavia è dovuta dal produttore o importatore dei supporti vergini (non dall’utente privato). Il consumatore non deve mai pagare le indennità sui diritti d'autore. Può tuttavia verificarsi che il produttore o l'importatore scarichino i loro costi sul consumatore.
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È consentito masterizzare da sé un CD o un DVD?
È consentito se:
- si masterizza un CD o DVD esclusivamente per un uso personale oppure
- si masterizza un CD o DVD per regalarlo ad parente o ad un amico stretto.
Non è consentito se:
- si masterizza un CD o DVD a scopo di vendita e non dispone di un'autorizzazione ad hoc dell'azienda discografica né di una relativa licenza della SUISA oppure
- si masterizza un CD o DVD per regalarlo a persone che non fanno parte della cerchia dei parenti e degli amici più stretti.
La legge sul diritto d'autore parla di un'utilizzazione consentita delle opere «nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici». Secondo la prassi giuridica e la letteratura, questa cerchia è definita in modo molto rigoroso.
È quindi consentito masterizzare un CD o un DVD solo nella misura in cui sia un privato a farlo personalmente, non tuttavia nel caso in cui la produzione avvenga in una fabbrica di produzione di CD o dietro pagamento. Chi masterizza dei CD o DVD, deve sempre tener presente che in questo modo danneggia non solo l'industria discografica, ma anche gli autori e gli interpreti. -
Cos'è la «music-on-demand»?
Se vengono offerti interi brani musicali (perlopiù dietro pagamento) (MOD, music-on-demand) oppure interi video (video-on-demand) per la fruizione individuale, i contratti vengono negoziati individualmente con l'offerente. Nel campo audio i contratti si basano su direttive negoziate con l'industria dei supporti sonori. Attualmente l'indennità da versare ammonta all'8% del fatturato, tuttavia almeno CHF 0.10 per utilizzazione (download o ascolto) per ciò che riguarda i brani che non durano più di 4 minuti.
Per i formulari, le tariffe e le licenze nonché ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Svizzera tedesca e Ticino:
SUISA Zurigo, Frank Dietiker, + 41 44 485 66 66Svizzera romanda:
SUISA Losanna, Olivier Mottier, +41 21 614 32 32 -
Cosa sono le «utilizzazioni broadcasting»?
Le utilizzazioni broadcasting sono (di regola) trasmissioni in diretta di manifestazioni musicali o eventi, diffusi «live» su Internet oppure programmi radiofonici o televisivi che le emittenti diffondono via Internet. Siamo quindi in presenza di utilizzazioni di musica sulle pagine web in Internet paragonabili a delle emissioni.
L'indennità da corrispondere a questo titolo viene calcolata in base alla tariffa concernente il diritto d'emissione (TC S) e rappresenta una percentuale degli introiti o costi dell'utilizzazione. Quali introiti vengono considerati tutti i versamenti effettuati a favore dei gestori dell'offerta broadcasting (sponsoring, bartering, pubblicità, canoni d'abbonamento o d'accesso). Per costi s'intendono l'insieme delle spese legate all'utilizzazione della musica (p. es. costi degli apparecchi di registrazione, dell'occupazione della memoria nel server, le persone partecipanti allo svolgimento dell'«emissione»).
Se le emissioni non sono diffuse dal vivo, bensì in differita, si tratta di un'offerta su richiesta (on demand).Per i formulari, le tariffe e le licenze nonché ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Svizzera tedesca e Ticino:
SUISA Zurigo, Frank Dietiker, +41 44 485 66 66Svizzera romanda:
SUISA Losanna, Fabrice Mascello, +41 21 614 32 32 -
Com'è disciplinata l'utilizzazione della musica su Internet in relazione alla pubblicità o alla presentazione di prodotti?
Quando la musica viene abbinata a delle immagini o ad altri contenuti (sincronizzazione di una traccia sonora e una traccia d'immagine/sequenza d'immagine), è necessario richiedere in primo luogo i diritti di sincronizzazione presso l'avente diritto.
La SUISA calcola l'indennità sui diritti d'autore in base alla tariffa VN. Suddetta tariffa disciplina il diritto di fabbricazione per i supporti audiovisivi e dal 2008 consente anche, a determinate condizioni, di retribuire con un forfait le licenze per la messa a disposizione della musica in Internet.
Per i formulari, le tariffe e le licenze nonché ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Svizzera tedesca e Ticino
SUISA Zürich, Frank Dietiker, +41 44 485 66 66Svizzera romanda
SUISA Losanna, Olivier Mottier, +41 21 614 32 32 -
A quanto ammonta l’indennità da corrispondere per la pubblicazione di sound-samples in Internet?
I sound-samples sono dei brevi saggi sonori di singoli brani musicali, pubblicati in Internet ad esempio per promuovere un catalogo di CD, sul sito web di una band o per la presentazione di manifestazioni, di gruppi musicali ecc. Si tratta generalmente di file puramente musicali gratuitamente a disposizione nel sito.
Se i sound-samples vengono offerti a scopi promozionali, in generale le indennità sui diritti d'autore devono essere corrisposte forfettariamente. I forfait ammontano attualmente a 100 franchi (IVA esclusa) per trimestre, oppure a 50 franchi (IVA esclusa) se nell'arco del trimestre vengono inseriti nel server al massimo 20 nuovi samples.
Per i formulari, le tariffe e le licenze nonché ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Svizzera tedesca e Ticino
SUISA Zurigo, Roger von Rotz, +41 44 485 66 66Svizzera romanda
SUISA Losanna, Olivier Mottier, +41 21 614 32 32 -
Il download di brani musicali da offerte P2P (circuiti di scambio) è consentito?
Conformemente all'opinione unanime e alla prassi giudiziaria, l'upload, vale a dire l'offerta on line di opere protette, è permesso solo previa approvazione degli aventi diritto (gli autori, gli editori o le loro società di gestione, i produttori di supporti sonori). I partecipanti ai circuiti di scambio che non richiedono tale consenso agiscono in maniera illegale. Secondo la stragrande maggioranza delle opinioni, il download privato in Svizzera è permesso anche senza l'approvazione degli aventi diritto, anche se l'offerta stessa è illegale. In merito non vi è tuttavia ancora alcuna sentenza giudiziaria; non è pertanto possibile rispondere al quesito in maniera definitiva (in Germania ad esempio scaricare le offerte «palesemente» illegali è proibito).
Nella pratica la questione si presenta raramente in questa forma. Poiché chi utilizza per il download uno dei più recenti sistemi P2P offre automaticamente on line i brani musicali registrati sul proprio disco fisso. Agisce quindi illegalmente ed è passibile di pena se non dispone dei diritti necessari. E indipendentemente da questo, è probabile che le offerte P2P siano una delle cause del crollo delle vendite di supporti sonori di cui vivono non solo gli autori e gli interpreti. Chi sfrutta offerte P2P danneggia quindi proprio gli artisti che gli stanno a cuore.
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Chi è responsabile per l’utilizzazione della musica su Internet?
È innanzitutto l’offerente ad esserne responsabile, vale a dire la persona fisica o giuridica che colloca un brano protetto su di un server Internet rendendolo così accessibile al pubblico. In qualità di gestore del sito web è quindi anche responsabile del suo contenuto ed è tenuto a richiedere le licenze necessarie. In secondo luogo è anche il provider ad essere rispettivamente responsabile e perseguibile dalla legge.
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Dev’essere versata un’indennità anche se l’offerta in Internet è gratuita?
Sì. Fondamentalmente non ha alcuna importanza se l’utilizzo della musica su Internet è di carattere commerciale o meno.
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In che modo la SUISA calcola l'indennità per l'utilizzazione delle opere musicali su Internet?
L'utilizzazione delle opere musicali su Internet non si distingue fondamentalmente da tutte le altre utilizzazioni. Per questo motivo le tariffe SUISA già esistenti vengono applicate analogicamente per il calcolo dell'indennità.
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Tra quali tipi di fruizione bisogna distinguere nell’ambito dell’utilizzazione della musica via Internet?
Si distinguono tra i seguenti procedimenti di utilizzazione:
- memorizzazione delle opere musicali in un server (upload)
- messa a disposizione delle opere musicali via Internet;
- scaricamento delle opere musicali da Internet (download)
L'Internet non è un campo non soggetto alla legge. La legge sul diritto d’autore disciplina chiaramente tutte le utilizzazioni. Un esempio: la memorizzazione di un brano musicale su un server non rappresenta altro che una riproduzione (elettronica) del suddetto.
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Posso pubblicare le mie composizioni per mezzo di file MP3 su Internet?
Sì. Se è autore/-trice della musica e del testo di un’opera musicale, spetta esclusivamente a lei decidere in merito all’utilizzo della creazione in questione. Nel caso in cui abbia già ceduto una parte dei suoi diritti d’autore, deve tener conto di quanto segue:
- Se è già membro della SUISA, la pubblicazione su Internet può avvenire esclusivamente sulla sua home page per poter rimanere esente dall’obbligo di indennità. Se la pubblicazione ha luogo su un’altra pagina web come «MP3.com», è il proprietario di quel sito a dover richiedere una licenza e a pagare la corrispondente indennità.
- Se ha già un contratto di edizione o un contratto di produzione, significa che ha già ceduto certi diritti di utilizzazione all’editore o alla casa discografica. Se pubblica su Internet i brani che sono oggetto del contratto senza l’autorizzazione dell’editore o della casa discografica, lei viola il contratto stipulato con quest’ultimi.
- Adesione/ affiliazione in qualità di DJ
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A chi possono rivolgersi i DJ per ottenere ulteriori informazioni?
Rivolga le sue domande ai seguenti indirizzi di contatto:
Svizzera tedesca e Ticino
SUISA
Reinhard Ruoss
Bellariastrasse 82
casella postale 782
8038 Zurigo
Tel. +41 44 485 66 40
Fax +41 44 482 43 33
E-mail DJ@who-needs-spam.suisa.chSvizzera romanda e Vallese
SUISA
Jean Daniel Volet
11bis Avenue du Grammont
1007 Losanna
Tel. +41 21 614 32 51
Fax +41 21 614 32 42
E-mail DJ@who-needs-spam.suisa.ch -
In quanto DJ, posso diventare membro della SUISA?
Naturalmente. A patto che lei sia compositore, paroliere o arrangiatore di un'opera musicale. Anche un remixer è un arrangiatore e, in quanto tale, autore.
Per poter essere ammesso come membro della SUISA, deve corrispondere la tassa unica d'iscrizione di Fr. 100.– (IVA incl.) e spedire alla SUISA il contratto di tutela firmato.
Un’adesione si giustifica soltanto se le sue composizioni sono già state utilizzate in pubblico o se lo saranno nell’immediato futuro. Solo allora la SUISA potrà rivendicare le indennità e quindi versarle ciò che le spetta.
Diventare membro -
Perché devo inoltrare gli elenchi delle opere eseguite?
La SUISA ripartisce le indennità sui diritti d'autore agli aventi diritto sulla base degli elenchi.
I DJ che utilizzano generalmente per un certo periodo di tempo (p.es. una settimana, un mese ecc.) lo stesso repertorio o le stesse opere, possono notificare il loro programma in occasione di ogni esibizione (settimanalmente, mensilmente), se lo desiderano anche in forma elettronica.Voi trivate qui il:
Formulario dichiarazione esecuzione
Formulario dei programmi
Solo grazie a questo elenco la SUISA può ripartire l'indennità pagata dal proprietario del locale agli autori della musica da lei utilizzata.
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Come devo procedere se desidero produrre un CD?
Deve notificare alla SUISA la registrazione su un supporto sonoro di opere musicali ancora tutelate dal diritto d'autore. Dato che la SUISA amministra i diritti di praticamente tutti gli autori svizzeri e stranieri, è abilitata a concedere l'autorizzazione in questione dietro pagamento di un'indennità sui diritti d'autore.
Compili una «richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori». Il formulario di dichiarazione debitamente compilato deve pervenire alla SUISA al più tardi dieci giorni prima della registrazione. Dopodiché la SUISA accorda alla fabbrica di produzione il permesso di produrre il supporto sonoro. In mancanza del suddetto permesso la fabbrica non è autorizzata a procedere alla produzione.
La SUISA rilascia l'autorizzazione per realizzare esclusivamente registrazioni originali. Se desidera effettuare una registrazione a partire da un supporto sonoro esistente, è necessaria un'autorizzazione supplementare da parte del produttore. È il richiedente a dover ottenere tale autorizzazione che va allegata alla «richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori».
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Posso registrare un mix-tape e spedirlo come promo o metterlo a disposizione su Internet?
Per fare questo ha bisogno di un'autorizzazione degli aventi diritto che sono i compositori, i parolieri e gli arrangiatori (autori), gli editori, gli interpreti e le case discografiche.
La SUISA le rilascia i diritti degli autori ed editori dietro pagamento di un'indennità. L'ammontare dell'indennità dipende dalla tariffa applicabile. Se utilizza registrazioni di terzi, deve inoltre ottenere dall'azienda discografica dell'interprete i diritti degli interpreti e dei produttori di supporti sonori. È lei a dover negoziare l'ammontare dell'indennità per i diritti sulla registrazione. È dovuta un'indennità anche nel caso in cui lei spedisca i mix-tapes gratuitamente agli organizzatori o metta la registrazione gratuitamente a disposizione su Internet.
- Notifica d'opera
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In che modo posso (far) proteggere le mie opere?
In base alla legge sul diritto d'autore, le opere godono automaticamente di protezione dal momento della loro creazione, anche senza registrazione. Dato che tuttavia, nel caso di una controversia sulla paternità, potrebbe essere difficile provare quando e da chi l'opera sia stata creata, vi sono due misure da adottare per facilitare la dimostrazione:
- i membri della SUISA notificano l'opera alla SUISA
- i membri e i non-membri della SUISA inviano a loro stessi per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o gli spartiti della medesima. Il tutto dovrebbe essere possibilmente spedito per raccomandata. Non si dovrà in nessun caso aprire il pacchetto o la busta.
Queste due misure non sono necessarie per tutelare l'opera, ma facilitano la produzione delle prove nel caso di controversia sulla data di creazione e sull'autore della stessa.
I membri della SUISA possono scaricare qui il formulario di notifica d'opera.
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In che modo posso impedire un plagio?
Un plagio sussiste nel momento in cui qualcuno pubblica a suo nome l'opera, non modificata o lievemente modificata, di una terza persona. È impossibile per lei impedire questo furto di idee. Tuttavia, in caso di una controversia legale, può dimostrare più facilmente quando l'opera è stata creata se adotta una di queste misure:
- i membri della SUISA notificano l'opera alla SUISA
- i membri e i non-membri della SUISA inviano a loro stessi per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o gli spartiti della medesima. Il tutto dovrebbe essere possibilmente spedito per raccomandata. Non dovrete in nessun caso aprire il pacchetto o la busta.
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In che modo posso notificare le mie opere?
Compili debitamente il formulario di notifica d'opera e lo spedisca insieme alla partitura e al testo oppure ad un supporto sonoro (CD, un disco o una cassetta demo, Mini-Disc) alla SUISA. Nel caso in cui notifica l'opera in qualità di editore, è inoltre necessario allegare altresì il contratto d'edizione o di sub-edizione (originale o copia).
Può dichiarare le Sue opere anche online. A questo scopo ha bisogno di un accesso a "Il mio conto" che può richiedere qui:
Registrazione per autori
Registrazione per editori -
Quali opere posso notificare alla SUISA?
La SUISA si occupa dei diritti d'autore inerenti alla musica non teatrale mentre non amministra i diritti delle opere drammatico-musicali. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere il cui svolgimento scenico venga impersonato da attori che interpretano delle determinate parti e in cui la musica abbia un ruolo tale che le opere non vengono generalmente mai eseguite o trasmesse senza di essa, come ad es. musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali appartengono alla categoria delle opere musicali non teatrali i cui diritti d'autore vengono amministrati dalla SUISA.
I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.
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Devo notificare alla SUISA tutte le mie opere?
Il contratto di tutela tra lei, quale autore, e la SUISA abbraccia, senza alcuna eccezione, tutte le opere di sua creazione. Non è possibile ottenere una rappresentanza «à la carte». Per questo motivo è tenuto a notificare tutte le creazioni.
Può però escludere determinati diritti dal campo di applicazione del contratto e ciò per tutte le sue opere.
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Devo notificare ciascuna opera singolarmente?
In linea di principio deve compilare e inoltrare un formulario di notifica d'opera per ogni opera. Tuttavia, nel caso in cui più opere abbiano gli stessi aventi diritto e tutte le indicazioni dell'opera combacino, basta compilare un unico formulario, allegando la lista degli altri titoli.
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Di che cosa devo tener conto riguardo al titolo dell'opera?
Il titolo sul formulario di notifica d'opera deve coincidere con quello che figura sulle notifiche di supporto sonoro e sulle dichiarazioni d'esecuzione. Variazioni ortografiche possono far sì che la SUISA non sia in grado di attribuire un'opera al relativo autore e di versare quindi le indennità dovute.
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Quali giustificativi devo allegare alla notifica d'opera?
Insieme al formulario di notifica d'opera, la SUISA necessita, a scelta, della partitura e del testo oppure di un supporto sonoro (è sufficiente una registrazione di prova); se notifica un'opera in qualità di editore, è necessario allegare il contratto d'edizione o di subedizione.
Per la notifica di un arrangiamento di un'opera ancora protetta, deve inoltrare l'autorizzazione dell'editore o del compositore dell'opera originale, mentre per la sonorizzazione di un testo protetto è richiesta l'autorizzazione scritta dell'editore o eventualmente dell'autore o dei suoi eredi. Senza suddetto consenso, la SUISA non può procedere alla registrazione di un arrangiamento né di una sonorizzazione.
Se notifica l'arrangiamento di un'opera libera, deve inoltrare il documento utilizzato, affinché la SUISA possa verificare che non sia protetta. Questo vale per le opere il cui autore è deceduto da oltre 70 anni, il cui autore è sconosciuto e inoltre per le opere tramandate di tradizione popolare.
La SUISA microfilma interamente tutti i contratti, le partiture e le autorizzazioni – tranne le partiture voluminose o di grande formato – e poi li restituisce al mittente. I supporti sonori vengono conservati negli archivi della Fonoteca Nazionale Svizzera.
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Chi deve firmare il formulario di dichiarazione d'opera?
Tutti gli autori (compositori, parolieri, arrangiatori, sub-parolieri ecc.) che partecipano all'opera devono essere elencati sul formulario uno sotto all'altro (e non uno vicino all'altro) e firmare la notifica. Se manca una firma, la SUISA rispedisce indietro il documento e richiede la firma mancante.
Se è un editore a notificare l'opera, basta la firma di quest'ultimo. L'accordo di tutti gli autori partecipanti (inclusi gli arrangiatori, nel caso ve ne siano) risulta dal contratto d'edizione da accludere alla notifica. L'editore deve inoltrare il formulario di notifica d'opera e tutti gli allegati, anche se l'opera è già stata dichiarata in precedenza dall'autore.
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Quale «chiave di ripartizione» deve figurare sul formulario di notifica d'opera?
Generalmente la rubrica «chiave di ripartizione» viene compilata dalla SUISA sulla base dell'attuale regolamento di ripartizione – a meno che gli aventi diritto non abbiano concordato una diversa ripartizione. In tal caso gli autori inseriscono le percentuali concordate. Nel far questo, tuttavia, lei deve assolutamente conformarsi alle disposizioni del regolamento di ripartizione.
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Posso notificare le mie opere online?
Accesso e informazioni in merito alla dichiarazione d’opera online sotto www.suisa.ch/it/il-mio-conto/
Non è possibile registrare queste opere online:- Opere create allo scopo della sonorizzazione di un'opera audiovisiva
- Arrangiamenti di opere originali libere (vale a dire non più protette)
- opere letterarie (testi senza musica)
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Per quanti anni un'opera musicale gode della protezione?
In base alla legge sul diritto d'autore, in Svizzera, un brano musicale è protetto fino a settanta anni dopo la scomparsa dell'autore. Se più persone hanno scritto insieme un brano musicale, esso è protetto fino a 70 anni dopo la scomparsa dell'ultimo autore.
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In che cosa consiste la differenza tra notifica di supporto sonoro e notifica d'opera?
La notifica di supporto sonoro da parte del produttore è necessaria per ottenere l'autorizzazione della SUISA a produrre il supporto sonoro. In questo modo richiede una licenza.
La notifica d'opera da parte dell'autore e/o l'editore serve invece alla SUISA per il rilievo di un'opera con gli autori e gli editori partecipanti; in mancanza della notifica d'opera la SUISA non versa indennità sui diritti d'autore.
Attenzione: una notifica di supporto sonoro non sostituisce la notifica d'opera di singole composizioni.
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La SUISA tiene conto dell'utilizzazione di uno pseudonimo?
Sì. Ciascun compositore, paroliere o arrangiatore è libero di scegliere uno o più pseudonimi. Tutti gli pseudonimi sono coperti dal segreto aziendale.
Gli pseudonimi possono tuttavia essere confusi con nomi di altri compositori. Prima di scegliere uno pseudonimo, le consigliamo pertanto di consultare la SUISA per verificare se lo stesso nome o un nome simile venga già utilizzato da un altro autore.
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L'elenco del repertorio di base sostituisce la dichiarazione d'opera?
No. Il repertorio di base elenca i brani musicali che lei esegue regolarmente. Permette alla SUISA di ripartire agli aventi diritto le indennità sui diritti d'autore versate dall'organizzatore di concerti o dal proprietario del locale. Deve dichiarare alla SUISA tutti i brani di propria composizione elencati nel repertorio di base tramite formulario di dichiarazione d'opera.
- Dichiarazioni di rinuncia
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In qualità di autore, posso rinunciare alle mie indennità sui diritti d'autore per un'esecuzione in concerto, affinché l'organizzatore non debba pagare niente?
No. La SUISA non accetta le cosiddette «dichiarazioni di rinuncia» dei suoi membri, tra l'altro per le seguenti ragioni:
- Gli artisti che rinunciano alle loro indennità sui diritti d'autore, rendono se stessi e altri facile oggetto di ricatti, se ad esempio gli organizzatori di concerti ingaggiano solo gruppi musicali che rinunciano alle indennità per i brani di propria composizione.
- L'amministrazione di dichiarazioni di rinuncia causa alla SUISA un insostenibile dispendio. Le derivanti spese amministrative più elevate andrebbero a carico di tutti i membri, anche di quelli che non inoltrano tali dichiarazioni di rinuncia.
Tuttavia, in casi eccezionali motivati, la SUISA è disposta a rinunciare, di propria iniziativa, alla riscossione di un'indennità, p. es. per manifestazioni di beneficenza.
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In quanto autore, nel caso io produca un CD da solo, posso rinunciare alle mie indennità sui diritti d'autore?
Per ciò che concerne la produzione di supporti sonori, la SUISA rinuncia, in alcuni casi eccezionali all'esazione delle indennità. Per esempio nel caso di un autore che fa incidere un CD demo delle proprie opere. Devono tuttavia sussistere le seguenti condizioni:
- Una rinuncia è attuabile solamente se l'autore è titolare al 100% di tutti i diritti sull'opera.
- Il supporto sonoro viene prodotto dall'autore stesso o per suo conto.
La dichiarazione di rinuncia deve pervenire alla SUISA per iscritto e deve essere firmata.
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In quanto autore, nel caso io componga su incarico musica per la pubblicità o per un film, posso rinunciare alle mie indennità sui diritti d'autore?
No. La SUISA non accetta dichiarazioni di rinuncia. In qualità di autore può tuttavia stipulare un contratto supplementare al contratto di tutela e percepire in prima persona per delle produzioni di film isolate (ad eccezione degli spot pubblicitari e degli sponsoring-billboards), i diritti di riproduzione per la fabbricazione di copie per il cinema.
In base al contratto di tutela cosiddetti contratti di «buy-out» per i membri non sono possibili.
- Ripartizione delle indennità
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Come vengono ripartite le indennità?
Le tariffe della SUISA disciplinano le modalità di compenso per la fruizione dei diritti d'autore. Il regolamento di ripartizione stabilisce le modalità di ripartizione delle indennità agli aventi diritto. Fondamentalmente la SUISA distingue tra una ripartizione per opera (il denaro viene ripartito su ciascun opera sulla base dell'elenco dei programmi) ed una ripartizione forfettaria (ripartizione in base a statistiche, programmi di emissione, repertorio di base).
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Chi riceve le indennità?
Le indennità vengono ripartite fra gli autori titolari di diritto (compositori, parolieri, arrangiatori) e gli editori in Svizzera e – tramite le società consorelle – all'estero. Ciascun avente diritto riceve un rendiconto e il versamento della sua quota.
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Quali sono le scadenze di conteggio delle indennità previste dalla SUISA?
Generalmente le scadenze di conteggio della SUISA sono le seguenti:
- Marzo per le esecuzioni ed emissioni pubbliche all'estero
- Maggio per la produzione di CD, dischi e musicassette all'estero (1a parte)
- Giugno per le esecuzioni ed emissioni pubbliche in Svizzera e nel Liechtenstein
- Ottobre per la produzione di CD, dischi, musicassette e videocassette in Svizzera
- Dicembre per la produzione di CD, dischi e musicassette all'estero (2a parte).
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Quali sono le detrazioni che la SUISA effettua dalle indennità?
Dopo la detrazione per la copertura delle spese d'amministrazione, la SUISA detrae le seguenti percentuali da tutte le indennità:
- il 7,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA;
- il 2,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione SUISA per la musica per la promozione della musica svizzera.
Tenuto conto delle spese amministrative supplementari, gli introiti provenienti dall'estero vengono versati ai membri e ai mandanti della SUISA con una deduzione del 4%. Sono riservate le disposizioni concernenti l'imposta alla fonte.
- La Fondazione SUISA per la musica
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Cos'è la Fondazione SUISA per la musica?
La Fondazione SUISA per la musica ha come obiettivo la promozione della creazione musicale svizzera di tutti i generi, in particolare attraverso
- il sostegno di progetti di compositori svizzeri,
- il sostegno degli editori musicali che incentivano la creazione dei compositori svizzeri,
- l'edizione e la diffusione di antologie di tutti i generi musicali su supporti sonori, al fine di garantire un'offerta il più vasta possibile nel settore della creazione musicale svizzera e
- le campagne pubblicitarie a favore della musica svizzera su scala nazionale e all'estero.
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Quali sono i progetti che beneficiano del sostegno della Fondazione SUISA?
La Fondazione SUISA per la musica accorda contributi di sostegno alle richieste individuali provenienti dalle seguenti categorie:
- concerti e tournée di concerti in Svizzera e all'estero
- ordinazioni di composizioni
- pubblicazioni editoriali (libri musicali o partiture)
- materiali d'orchestra
- musica da film
- altri progetti d’importanza musicale per la Svizzera.
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La Fondazione SUISA sovvenziona le produzioni di supporti sonori?
No, la Fondazione non sovvenziona produzioni discografiche. In cambio vengono tuttavia pubblicate gratuitamente in collaborazione con la Fonoteca Nazionale Svizzera sul sito www.swissdisc.ch.
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Di quali mezzi finanziari dispone la Fondazione?
La Fondazione viene finanziata grazie ad una devoluzione annua del 2,5% degli introiti della SUISA provenienti dai diritti d'esecuzione e d'emissione in Svizzera. Nel 2006 tale versamento ammontava a CHF 1'895’000.–.
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A chi bisogna inoltrare la richiesta di sostegno finanziario?
Spedisca la sua domanda a:
Fondazione SUISA per la musica
11bis, Avenue du Grammont
1007 Lausanne
Tél. +41 (0)21 614 32 70
Fax +41 (0)21 614 32 79
E-Mail info(at)fondation-suisa.chPuò richiedere il formulario presso la Fondazione o scaricarlo dal sito.
- Previdenza vecchiaia e previdenza sociale
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Cosa fa la SUISA per la previdenza vecchiaia dei suoi membri?
La Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA assicura i membri e i mandanti così come i loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia e dell'invalidità. Per percepire una rendita deve adempiere alle seguenti condizioni:
- raggiungimento di una determinata età;
- periodo di appartenenza ininterrotto alla SUISA di un minimo di dieci anni in qualità di membro o mandante;
- i conteggi concernenti le esecuzioni e le emissioni delle opere devono aver raggiunto almeno in media CHF 250.– per anno nel corso di tutti gli anni di appartenenza in qualità di membro e mandante.
Le disposizioni per la previdenza sociale sono contemplate nel regolamento sociale. Esso contiene anche le condizioni dettagliate previste dalla legge per poter beneficiare di una rendita e il calcolo dell'ammontare della stessa.
- Protezione dei dati
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Come tutela la SUISA i miei dati?
La SUISA tratta i dati personali confidenzialmente nel rispetto della legge sulla protezione dei dati. Può comunicare a terzi le indicazioni sulle opere, sulla loro paternità e sui relativi diritti allo scopo di adempiere al suo incarico, ad esempio per combattere la pirateria oppure per promuovere la musica (cfr. cifra 5.4 del contratto di tutela).
- Imposte
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Devo pagare le imposte sulle indennità che percepisco?
Sì, le indennità versate dalla SUISA fanno parte delle sue entrate, che sono soggette al pagamento dell'imposta sul reddito.
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Devo pagare l’imposta sul valore aggiunto sulle indennità che percepisco?
No. Le prestazioni degli autori sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
- Arrangementi e versioni cover
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Cos'è un arrangiamento?
Si ha un arrangiamento quando un’opera musicale viene rimaneggiata in maniera tale da creare un pezzo nuovo e autonomo; da un lato la versione originale è ancora riconoscibile, dall’altro l’entità dell’arrangiamento è percepibile. L'arrangiamento è tutelato dal diritto d'autore in maniera autonoma.
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Possono essere adattati liberamente qualsiasi testo e qualsiasi musica?
Può adattare o modificare le opere musicali non protette dal diritto d'autore senza particolare autorizzazione mentre, qualora l'opera musicale sia tutelata, deve ottenere il consenso dell'avente diritto. In tal caso è necessario contattare l'editore.
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Può essere tradotto liberamente qualsiasi testo?
La traduzione equivale ad un arrangiamento. Può adattare, modificare o rimaneggiare senza particolare autorizzazione i testi non protetti dal diritto d’autore mentre, se il testo risulta tutelato dal diritto d'autore, il titolare del diritto deve dare il proprio consenso alla traduzione o all’arrangiamento. Se l’opera è edita, è necessario che si rivolga all'editore.
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Posso mettere in musica qualsiasi testo?
Può mettere in musica i testi degli autori scomparsi da più di 70 anni senza nessun problema.
Per tutti gli altri testi, deve richiedere l'autorizzazione scritta all'editore o per testi inediti direttamente all'autore o ai suoi eredi. La SUISA la sostiene nella ricerca dei relativi indirizzi. In mancanza dell’autorizzazione scritta, non le sarà consentito utilizzare il testo messo in musica al di fuori della sfera privata, vale a dire non potrà essere né diffuso, né eseguito in pubblico, né registrato su supporti sonori, né pubblicato. -
Cos'è una versione cover?
Un’opera musicale viene consapevolmente riprodotta ed eventualmente interpretata in parte in maniera nuova. La cover però non si spinge fino ai limiti dell’arrangiamento: all’opera musicale non viene conferita una nuova e propria originalità. La versione cover non è tutelata dal diritto d'autore in maniera autonoma.
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È necessaria un'autorizzazione per interpretare una versione cover?
No. Un gruppo che intende eseguire una cover, non ha bisogno dell'autorizzazione del compositore originale. Sull'elenco del programma che ogni gruppo compila dopo il concerto e che l'organizzatore deve inviare alla SUISA, è necessario indicare l’autore dell’opera originale della cover interpretata, affinché la SUISA possa versargli l'indennità che gli spetta.
Nel caso in cui la band registri la cover su un supporto sonoro, nella dichiarazione di supporto sonoro nella sezione «elenco delle opere da registrare», dovrà indicare sia il titolo della canzone come anche il nome del suo autore in modo tale che la SUISA possa versare a quest’ultimo l'indennità che gli spetta. - Sampling & remix
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Dov'è il confine tra sampling autorizzato e sampling non autorizzato?
Le affermazioni secondo le quali il sampling composto da due tempi, nove note o dieci secondi di musica è autorizzato, sono solo voci prive di fondamento. Nessuno può tracciare una linea di demarcazione così precisa tra l'utilizzo legale e quello illegale dei samples.
Il diritto d'autore non tutela solamente intere opere musicali, ma anche singole parti, qualora soddisfino i presupposti di un’opera. Una melodia, un assolo oppure altre parti di un'opera possono quindi essere tutelate e non sono utilizzabili liberamente, qualora costituiscano una creazione con un proprio carattere individuale. Questo è il caso di una sequenza che presenti un'originalità e sia chiaramente riconoscibile. La presenza di questa premessa dev'essere giudicata di caso in caso. Quanto più spiccatamente si manifestano nel sample le caratteristiche della parte d'opera estratta, tanto minori sono le possibilità di poterla utilizzare liberamente. -
Dove e in che modo posso ottenere i diritti di sampling?
Nel caso in cui lei voglia, per mezzo del sampling, prelevare una parte di un'opera protetta da una composizione non propria e integrarla in un'opera nuova per poi pubblicarla, deve disporre dei diritti di utilizzare tale parte. Deve richiedere tali diritti direttamente all'editore o all'autore della composizione originale mediante un contratto di sampling.
Normalmente, le parti d'opera utilizzate per un sample provengono da un CD disponibile in commercio oppure da un altro supporto sonoro. In tal caso deve ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del sample anche dalla relativa azienda discografica. -
Qual è lo stato giuridico del remix?
Sulla base di chi ha creato il remix e a seconda che siano stati o meno utilizzati dei samples per la produzione, si distinguono tre diversi tipi di remix:
1. Remix dell'autore dell'opera originale senza samples di opere altruiL'autore del remix deve disporre dell'autorizzazione dell'azienda discografica relativa alla registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori (se l'originale è stato scritto da più persone)
2. Remix dell’autore dell’opera originale con samples di opere altrui
L'autore del remix deve disporre dell'autorizzazione degli aventi diritto (autore, editore, azienda di supporti sonori) sui samples altrui. Ha inoltre bisogno dell’autorizzazione dell’azienda discografica relativa alla registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori.
3. Remix di una terza persona con samples di opere altrui
L'autore del remix necessita dell'autorizzazione dell'autore, risp. dell’editore (diritti relativamente all'opera) e dell'azienda discografica (diritti relativamente alla registrazione). Con questo contratto vengono ceduti anche i diritti d'utilizzazione dei samples dell'originale.
Anche nel caso in cui l'autore del remix intende utilizzare dei samples di altre opere altrui, deve necessariamente richiedere l'autorizzazione degli aventi diritto relativamente a questi samples (autore, editore, azienda di supporti sonori). -
Un remix è tutelato dal diritto d'autore?
In quanto arrangiamento dell'opera originale, il remix è tutelato dal diritto d’autore in maniera autonoma.
- Tutela del nome di gruppo
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Dove e in che modo posso far tutelare il nome del gruppo?
Il nome di un gruppo può essere registrato come marchio nel registro dei marchi dell'Istituto della Proprietà Intellettuale (Einsteinstr. 2, 3003 Berna, telefono ++41 31 325 25 25, fax ++41 31 323 05 64) a condizione che siano soddisfatte tutte le premesse giuridiche. La SUISA non ha nulla a che vedere con questa registrazione.
La legge protegge il nome di un artista anche senza deposito del marchio. Da un lato è in vigore il diritto al nome disciplinato dal Codice civile svizzero (CCS ) e dall'altro la legge federale contro la concorrenza sleale (LCS). Questa protezione giuridica non è tuttavia del tutto chiaramente definita e la sua estensione deve essere esaminata caso per caso.
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Quanto costa la tutela del nome del gruppo?
Il costo per una cosiddetta iscrizione a livello nazionale del nome del gruppo presso l'Istituto della Proprietà Intellettuale è di CHF 550.– o 350.– se la registrazione avviene elettronicamente attraverso e-trademark. Ciò comprende la tutela del nome del gruppo in Svizzera per la durata di dieci anni in due classi (ad esempio pubblicità e intrattenimento).
L'elenco delle tariffe dell'Istituto della Proprietà Intellettuale potrà fornirle in merito maggiori delucidazioni. -
In che modo il deposito del marchio tutela il nome del gruppo?
Con il deposito del marchio, il gruppo gode del monopolio sul proprio nome. Questo presenta due vantaggi: in primo luogo il gruppo è il solo a poter utilizzare il nome, in secondo luogo può esercitare un'azione legale contro tutti gli artisti che usano lo stesso nome o uno simile. Vi sono tuttavia tre restrizioni:
- La tutela del marchio dura solamente dieci anni; dietro pagamento di CHF 700.– viene prorogata per altri dieci anni.
- La tutela del marchio si estende unicamente a due classi di merci o di prestazioni di servizio, ad esempio pubblicità e intrattenimento. La tutela per altre classi di merci o di prestazione di servizi deve essere richiesta e pagata a parte.
- Il proprietario del marchio non può proibire a nessuno di continuare ad utilizzare nella consueta misura lo stesso marchio, se veniva già utilizzato prima del deposito.
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Per un gruppo vale la pena depositare il proprio nome come marchio?
Il deposito del nome del gruppo offre alcuni vantaggi:
- in caso di controversia la dimostrazione delle prove è facilitata;
- un gruppo appena fondato si asterrà dall’assumere lo stesso nome, se in base a delle verifiche viene a conoscenza che il nome è già stato depositato;
- chiara delimitazione del campo di tutela grazie al deposito per determinate classi di merci o di prestazioni di servizio (come pubblicità o intrattenimento).
Il deposito del nome del gruppo presenta tuttavia anche degli svantaggi:
- il costo di un minimo di CHF 350.– per una tutela di 10 anni;
- la tutela vale solamente in Svizzera; può essere estesa anche all'estero ad un costo supplementare;
- la compilazione della domanda di deposito del marchio presuppone delle conoscenze giuridiche particolari; è quindi consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, cosa che però aumenta ulteriormente i costi.
Dato che la legge (Codice civile, legge contro la concorrenza sleale) tutela un nome anche senza il deposito del marchio, vale la pena valutare attentamente l'eventualità di depositare il nome del gruppo.
- Adesione alla SUISA in qualità di editore
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Come editore, in che modo posso diventare membro della SUISA?
Si rivolga alla divisione Editori della SUISA. Se è in grado di attestare lo svolgimento di un'attività editoriale come editore originale o subeditore, può aderire alla SUISA in qualità di editore. Non appena avrà stipulato contratti d’edizione con autori o con altri editori, potrà richiedere l’ammissione. A questo scopo la SUISA richiede:
- un questionario compilato;
- una copia dell’estratto del registro di commercio (con specifico riferimento ad un'attività editoriale) oppure, qualora la casa editrice non vi fosse iscritta, un documento equivalente relativo alla ditta in questione;
- le dichiarazioni d’opera delle opere pubblicate corredate dei relativi contratti d’edizione e degli esemplari giustificativi.
L’ammissione è soggetta al versamento di un contributo unico di CHF 200.–, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (8%).
Alla sottoscrizione del contratto di tutela per editori, lei diventa mandante della SUISA. Trascorso almeno un anno e non appena avrà ottenuto delle indennità per i diritti d'autore pari ad un importo minimo stabilito dal Consiglio della SUISA, sarà ammesso in qualità di membro con diritto di voto e di eleggibilità.
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Qual è la forma giuridica più indicata per costituire una casa editrice?
La scelta della forma giuridica dipende in particolar modo dal genere e dall’entità dell'attività editoriale prevista. A seconda di quest’ultime, sono indicate le seguenti forme giuridiche:
- Ditta individuale
Adatta per una persona singola che desideri iniziare entro limiti modesti; conveniente e semplice; obbligo d’iscrizione al registro di commercio solo a partire da una cifra d'affari di CHF 100'000.–. Svantaggio: si è tenuti a rispondere con l'intero patrimonio, anche quello privato.
- Società in nome collettivo
Adatta per le piccole case editrici, nelle quali tutti i soci intendono impegnare interamente la loro capacità lavorativa e il loro patrimonio. Obbligo d'iscrizione al registro di commercio; è consigliabile la stipula di un contratto di società scritto. Svantaggio: tutti i soci rispondono con l'intero patrimonio, anche quello privato.
- Società a garanzia limitata
Adatta per piccole e medie case editrici; capitale minimo necessario CHF 20'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio. Vantaggio: la responsabilità è limitata all'ammontare del capitale della Sagl.
- Società anonima
Adatta per medie e grandi case editrici; capitale minimo necessario CHF 100'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio; oneri fiscali più elevati. Vantaggio: la responsabilità è limitata al capitale azionario.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad un notaio o al registro di commercio.
- Ditta individuale
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Quali sono i compiti di un editore?
Gli editori e gli autori (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano un contratto d'edizione originale. In virtù dell’accordo, l’editore si impegna a gestire a proprie spese e a proprio rischio tutte le opere affidategli in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. A questo scopo l’editore deve ad esempio:
- produrre e diffondere spartiti dell’opera («diritto d‘edizione propriamente detto»);
- cercare una casa discografica che pubblichi l’opera su un supporto sonoro;
- cercare un produttore che utilizzi l’opera per una produzione di film;
- cercare un interprete che esegua l’opera;
- cercare un musicista che operi un arrangiamento dell’opera.
In poche parole, l’editore è il manager di un’opera. La casa editrice e l’azienda discografica non sono la stessa cosa. La casa editrice deve cercare un’azienda discografica che produca l’opera e che la pubblichi. Molte aziende discografiche dispongono anche di sezioni editoriali proprie e, per ragioni economiche, assumono quindi entrambe le funzioni.
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Di che cosa devo tener conto nella scelta del nome della casa editrice (ditta)?
Innanzitutto valgono le regole sulla costituzione di una ragione sociale contemplate nel Codice delle Obbligazioni (art. 944) che sono diverse a seconda della forma giuridica scelta. Il nome non deve poter essere confuso con quello di un'azienda già esistente. Per questo motivo, prima di scegliere definitivamente il nome della casa editrice, le raccomandiamo di contattare la divisione Editori della SUISA. Il diritto commerciale tutela il nome della ditta non appena il contratto è registrato presso il registro di commercio. Inoltre per legge sussiste la protezione contro la concorrenza sleale a favore della persona che è in grado di provare che è stata la prima ad utilizzare tale nome. È altresì consigliabile depositare il nome come marchio presso l’Istituto della Proprietà Intellettuale, in Svizzera ed eventualmente a livello internazionale.
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
- Contratti d'edizione
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Tra quali tipi di contratti d'edizione è necessario distinguere?
Nella gestione dei diritti d'autore si distinguono i seguenti contratti d'edizione:
- Contratto d'edizione (originale)
- Contratto di coedizione
- Contratto di subedizione
- Contratto di sub-subedizione
- Contratto generale
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Cos'è un contratto d'edizione (originale)?
La casa editrice e l'autore (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano il contratto d'edizione originale. In virtù dell'accordo la casa editrice si impegna a diffondere l'opera entro un termine ragionevole e a versare all'autore a questo titolo un'equa indennità. In linea generale il contratto è valevole per un periodo indeterminato, al massimo tuttavia fino alla scadenza del termine di protezione, vale a dire 70 anni dopo la scomparsa dell'autore.La SUISA riconosce esclusivamente contratti d'edizione originale della durata minima di cinque anni.
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Cosa disciplina un contratto d'edizione?
Il contratto d'edizione originale deve disciplinare almeno i seguenti punti:
1) Nome e indirizzo delle parti contraenti
2) Titolo dell'opera, nominativi di tutti gli autori
Di regola il contratto fa riferimento ad un'opera oppure ad una serie di opere, per esempio tutte le composizioni di un album. L'accordo oppure l'appendice devono stabilire chiaramente chi partecipa, e con quale percentuale, a quale titolo musicale. Nel contratto o nell'appendice al contratto devono essere contenute le seguenti informazioni:- Titolo dell'opera
- Nome e cognome di tutti i compositori
- Nome e cognome di tutti i parolieri
- Nome e cognome di tutti gli arrangiatori
3) Cessione di diritti
Generalmente mediante un contratto d'edizione l'autore trasferisce all'editore i seguenti diritti:- Diritto grafico: l'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito oppure a stampare il testo.
- Diritti SUISA: qui si tratta degli stessi diritti ceduti dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di tutela, che comprendono tra l'altro i diritti di esecuzione e di emissione oppure i diritti meccanici di riproduzione. La concessione del diritto all'editore avviene quindi «ai fini della gestione comune attraverso la SUISA».
- Ulteriori diritti d'utilizzazione: qui si tratta di tutti i diritti che non rientrano né nel diritto grafico né nel diritto SUISA, vale a dire in particolar modo il diritto d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. L'editore è quindi autorizzato a permettere a terzi, dietro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).
4) Obblighi dell'editore
Generalmente mediante un contratto d'edizione l'editore deve adempiere ai seguenti obblighi:- Obbligo di pubblicazione
- Promozione dell'opera per l'intera durata della cessione dei diritti
- Menzione del nome dell'autore in occasione di ogni pubblicazione
- Obbligo d'informazione
5) Indennità
Gli introiti provenienti dalla fruizione di un'opera vengono in genere ripartiti nella maniera seguente:- Diritto grafico oppure diritto d'edizione: l'autore riceve tra il 10% e il 15% del prezzo di vendita al dettaglio.
- Diritti SUISA: la ripartizione viene effettuata dalla SUISA e le parti si basano sulle disposizioni del regolamento di ripartizione. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
- Diritto di riproduzione: l'editore riceve il 40%, questa quota arriva al 50% nel caso in cui egli si assuma i costi per la produzione del supporto audiovisivo o sonoro. La parte dell'autore ammonta quindi risp. al 60% o al 50%.
- Diritto di esecuzione e di emissione: all'editore spetta il 35%, all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio. - Ulteriori diritti d'utilizzazione: le entrate provenienti da altre utilizzazioni, come l'utilizzazione pubblicitaria, vengono generalmente ripartite pariteticamente tra autore ed editore.
6) Durata contrattuale
L'inizio della validità del contratto dev'essere fissata sempre al 1° gennaio, anche se il contratto viene stipulato in data diversa. La fine del contratto deve essere concordata per il 31 dicembre.
La durata del contratto disciplina il periodo della cessione di diritto durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. La durata del contratto può essere concordata liberamente tra le parti contraenti. Spesso il contratto viene stipulato «per la durata del termine della protezione legale», vale a dire fino a 70 anni dopo la scomparsa dell'(ultimo) autore. Questa è la durata massima della cessione dei diritti. La durata minima fissata dalla SUISA è di 5 anni.
7) Territorio contrattuale
I diritti d'edizione vengono ceduti in tutto il mondo oppure su un territorio circoscritto. L'editore deve assicurare la gestione delle opere per tutto il territorio concordato. Dato che però molte case editrici non hanno filiali in altri paesi, sono autorizzate ad affidare a cosiddetti subeditori all'estero il mandato di gestione dei diritti sull'opera. Poiché però in questo caso vi è un terzo partecipante a beneficiare degli introiti dell'editore, la quota dell'autore si riduce.
8) Clausola di fallimento
La seguente clausola fallimentare dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione:
«Se l'editore dichiara il fallimento, se è l'oggetto di un concordato con abbandono dell'attivo o se viene pignorato senza esito, il suddetto contratto si estingue e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore.»
9) Clausola del foro competente
La seguente clausola di attribuzione della competenza dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione: «Il foro competente esclusivo è la sede/domicilio della parte convenuta.» In caso di contestazione, la parte querelante deve pertanto sporgere querela nel domicilio del convenuto.
10) Luogo, data, firme di tutte le parti contraenti -
Cos'è un contratto di coedizione?
Un contratto di coedizione viene stipulato tra due case editrici, quando più autori partecipano all'opera e sono legati per contratto a diverse case editrici. Il contratto disciplina la ripartizione dei compiti; è ad esempio possibile che un editore si occupi della produzione e della pubblicazione di supporti sonori e l'altro della stampa e della pubblicazione delle partiture
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Cos'è un contratto di subedizione?
Il contratto di subedizione disciplina i rapporti tra l'editore originale e il subeditore che ha acquisito i diritti di subedizione di singole opere per un determinato territorio. La SUISA accetta solo contratti di subedizione di una durata minima di tre anni: alla scadenza, il contratto può essere prorogato.
Per i diritti di riproduzione va pattuita contrattualmente l'applicazione di una delle seguenti clausole:
- Fabbricazione: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori fabbricati nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo dove vengono venduti, oppure
- Vendita: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori venduti nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo in cui sono stati fabbricati.
Gli editori svizzeri devono notificare le cessioni a subeditori stranieri e l'acquisizione di diritti di subedizione mediante il formulario di dichiarazione d'opera e spedire il contratto di subedizione o una copia dello stesso insieme alla dichiarazione alla SUISA.
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Cos'è un contratto generale?
Contrariamente al contratto di subedizione, valevole per singole opere, il contratto generale disciplina la cessione dei diritti di subedizione di tutte le opere di una casa editrice, il cosiddetto catalogo d'edizione. Il contratto generale include sia tutte le opere edite alla sottoscrizione del contratto sia opere acquisite successivamente dall'editore originale.
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Quali sono le scadenze determinanti per l'entrata in vigore e la cessazione di un contratto di subedizione?
Per la SUISA vale quale inizio del contratto il 1° gennaio e quale fine del contratto il 31 dicembre. Qualora nel contratto venga indicata un'altra data, per la SUISA vale come inizio il 1° gennaio precedente, e per la cessazione il 31 dicembre successivo, al giorno indicato dal contratto.
Particolari disposizioni del regolamento di ripartizione della SUISA disciplinano il momento del trasferimento dei diritti di subedizione da una casa editrice all'altra.
- Generalità
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Devo pagare un compenso anche quando i musicisti suonano le proprie composizioni?
Sì. Se l'interprete è anche compositore, paroliere o arrangiatore (autore) e membro della SUISA, egli ha ceduto i suoi diritti d'autore alla SUISA ai fini della riscossione delle indennità sui diritti d'autore per suo conto. Ciò significa che non detiene più tali diritti e che quindi non può regolare i conti con l'organizzatore.
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Quale organizzatore, quando devo pagare un'indennità sui diritti d'autore?
Devo pagare un'indennità sui diritti d'autore, se
- non abbiamo richiesto alcun biglietto d’ingresso
- la manifestazione non aveva intento commerciale oppure
- la manifestazione è stata deficitaria?
Sì. Il successo economico di una manifestazione è un fatto che riguarda solo l'organizzatore. Le indennità sui diritti d'autore sono costi fissi come ad esempio le bibite o l'illuminazione ecc. che devono essere pagati indipendentemente dall'esito finanziario di una manifestazione.
Devo pagare un'indennità sui diritti d'autore, se- si trattava di una manifestazione di carattere privato oppure
- si trattava di una manifestazione di tipo associativo, non aperta a tutti?
Per le manifestazioni di carattere privato non è necessario richiedere autorizzazioni né versare indennità. Il diritto d'autore definisce tuttavia l'utilizzazione a fini privati in maniera molto stretta e vale solo per una persona che utilizza la musica nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, come parenti ed amici (articolo 19, cpv. 1, lettera a della legge sul diritto d'autore). Ne consegue che le manifestazioni nell'ambito di locali, associazioni, aziende, unità militari ecc. non vengono considerate private, anche se non sono aperte a tutti.
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Cosa succede se non dichiaro una manifestazione e se non verso le indennità?
Se lei non dichiara una manifestazione e/o non paga le indennità, la SUISA può procedere legalmente nei suoi confronti. Può inoltre esigere un supplemento del 100% qualora lei non dichiari una manifestazione nemmeno dopo un sollecito. Se il rifiuto di pagamento è reiterato, la SUISA può pronunciare un divieto di musica e proibirle l'utilizzo della musica in pubblico.
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I musicisti ricevono un ingaggio; perché devo versare anche un'indennità alla SUISA?
Gli interpreti ricevono un compenso per la loro esibizione. Ma ciò non indennizza il lavoro creativo degli autori né i diritti d'esecuzione sulle loro opere. Dal punto di vista giuridico, gli interpreti e i compositori sono due categorie di persone diverse, che possono, ma non devono necessariamente essere identiche. In ogni caso, ognuna di queste persone indipendenti ha diritto a ricevere del denaro: l'autore per le indennità sui diritti d'autore e l'interprete per l'ingaggio.
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Devo inoltrare anche gli elenchi del repertorio di artisti che non sono membri della SUISA?
Sì. Deve inoltrare alla SUISA un elenco del repertorio per tutti gli artisti. La SUISA deve infatti riscuotere anche l'indennità per gli autori che sono associati ad una società di gestione straniera. Se l'autore non ha ceduto i suoi diritti a nessuna società, lei è tenuto ad indennizzarlo individualmente. Non esiste alcun obbligo di corresponsione di indennità per le opere eseguite in versione non arrangiata se l'autore è scomparso da 70 anni o più.
La SUISA richiede un elenco delle opere eseguite per tutti i concerti, anche se il cliente ritiene che il repertorio contenga esclusivamente opere non protette. Per l'organizzatore è praticamente impossibile valutare un programma completo in base a tutti i criteri rilevanti.
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I musicisti suonano solo musica non protetta. È comunque necessario che io corrisponda un'indennità?
No. Deve tuttavia in ogni caso inviare alla SUISA il programma dettagliato e completo di tutte le opere. Se i musicisti hanno utilizzato esclusivamente della musica non protetta, chiaramente lei non deve pagare niente.
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I musicisti suonano solo musica di autori stranieri. È comunque necessario che io corrisponda un'indennità?
La SUISA ha stipulato dei cosiddetti contratti di rappresentanza reciproca con oltre 100 società consorelle estere. Per questo motivo, in Svizzera è tenuta ad incassare e a trasmettere anche le indennità destinate agli autori stranieri.
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Nel prezzo d'acquisto della videocassetta o del DVD è già compresa l'indennità di noleggio?
No. Nel prezzo d'acquisto di una videocassetta o di un DVD non può assolutamente essere compresa l'indennità di noleggio, visto che in virtù della legge sul diritto d'autore (articolo 13, cpv. 3 LDA) tale compenso può essere rivendicato soltanto dalle società di gestione. Il prezzo più elevato delle cassette a noleggio è inteso come risarcimento per l'esclusività di cui godono i film finché dopo un determinato periodo vengono diffusi alla (libera) televisione.
- Generalità sulle indennità della SUISA
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A quanto ammonta l'indennità che devo pagare per poter utilizzare della musica in pubblico?
L'ammontare dell'indennità dipende dal tipo di utilizzazione. L'indennità per l'utilizzazione della musica ad un concerto è ad esempio più alta rispetto a quella per la musica di sottofondo in un negozio. Il ruolo ricoperto dalla musica nei due contesti è infatti diverso: mentre in occasione di un concerto il pubblico si riunisce appositamente per sentire la musica, la musica di sottofondo che accompagna lo shopping svolge una funzione secondaria. Le indennità da versare per i singoli generi di utilizzazione sono disciplinate nelle diverse tariffe.
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Quali fattori influenzano l'ammontare di una tariffa?
Le tariffe delle cinque società di gestione svizzere devono attenersi al principio di equità fissato nella legge sul diritto d'autore. Per questo motivo nel fissare l'ammontare per l'utilizzazione della musica, la SUISA tiene tra l'altro conto dei seguenti fattori:
- il prodotto realizzato mediante l'utilizzazione o in via subordinata dei relativi costi,
- il genere e il numero delle opere utilizzate e
- il rapporto tra opere protette e non protette.
Fondamentalmente l'indennità sui diritti d'autore non deve superare il 10% del prodotto (ad esempio introiti degli ingressi), oppure delle spese (come l'ingaggio).
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Come vengono approntate le tariffe della SUISA?
Conformemente alla legge sul diritto d'autore, tutte le società di gestione svizzere devono allestire delle tariffe per la riscossione delle loro indennità. Tali tariffe vengono negoziate con le associazioni che rappresentano gli utenti. La Commissione arbitrale federale, di composizione paritetica e i cui membri vengono eletti dal Consiglio federale, approva le tariffe che vengono poi pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. In questo modo viene garantito che i tassi tariffari non siano abusivi.
- Dichiarazione di una manifestazione
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Quando devo dichiarare una manifestazione musicale?
La dichiarazione è necessaria per qualsiasi utilizzazione che esula dalla sfera privata. Se la musica viene utilizzata nella stretta cerchia famigliare o di amici, come per esempio in occasione di una festa di compleanno o matrimonio, non c'è bisogno di un'autorizzazione. Non appena tuttavia utilizza la musica al di fuori dell'ambito privato, è necessario che dichiari la sua manifestazione e che ottenga l'autorizzazione della SUISA.
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Chi deve richiedere l'autorizzazione per l'utilizzazione pubblica della musica?
La richiesta d'autorizzazione è compito dell'organizzatore. L'organizzatore è colui che è responsabile dell'utilizzazione della musica, per esempio il proprietario o il gestore di una discoteca, un emittente radio o televisivo o un'associazione che organizza una festa.
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Per quale motivo non sono i musicisti stessi a dover dichiarare la manifestazione e a corrispondere l'indennità?
Poiché essi sono stati semplicemente ingaggiati e si esibiscono, vale a dire che forniscono una prestazione di servizio dietro pagamento di un ingaggio; non sono gli organizzatori della manifestazione.
- Informazioni sui concerti e produzioni musicali analoghe (Tariffa comune K)
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Come devo procedere per poter organizzare un concerto?
Per ogni esecuzione pubblica di musica protetta in base al diritto d'autore, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione della SUISA.
A questo scopo può richiedere alla SUISA i formulari necessari.
Essi dovranno essere inviati a quest'ultima entro dieci giorni dal concerto. Per poter calcolare e ripartire l'indennità sui diritti d'autore in maniera corretta, la SUISA necessita di una lista dettagliata di tutte le opere eseguite nonché un rendiconto degli introiti realizzati e delle spese.
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In quali casi una manifestazione viene conteggiata in base alla TC Ka/Kb, in quali altri in base alla TC Hb?
L'indennità viene calcolata secondo la tariffa comune Ka/Kb se il pubblico si raduna con lo scopo principale di ascoltare della musica. Costituiscono delle eccezioni fuoriprogramma concertistici o di carattere concertistico della durata inferiore di un'ora: se tali fuoriprogramma si ripetono più volte nell'arco di una giornata, vale la loro durata complessiva. Nella misura in cui essi sono integrati in manifestazioni danzanti o ricreative, vengono conteggiati secondo la TC Hb.
Il conteggio in base alla TC Ka/Kb o TC H non può essere suddivisa unicamente in base agli interpreti che si esibiscono, dato che la loro popolarità (e come conseguenza la loro attrattiva) cambia sempre più rapidamente. Ai fini della classificazione tariffaria, la SUISA tiene tra l'altro conto di altri criteri quali il prezzo d'ingresso, lo spazio del locale di concerto, il tipo di pubblicità e l'ammontare di altre spese.
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Posso concordare un'indennità forfettaria annua per i concerti?
No. L'indennità viene calcolata per concerto sotto forma di una percentuale degli introiti o dei costi derivanti dall'utilizzazione della musica. Questo permette di tener conto in maniera equa delle condizioni finanziarie di ogni manifestazione.
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Perché l'indennità dei concerti viene talvolta calcolata sulla base dei costi?
Normalmente la SUISA calcola l'indennità basandosi sugli introiti. Solo in questi casi eccezionali, la base di calcolo è costituita dai costi di utilizzazione della musica:
- spettacoli di beneficenza, i cui introiti eccedenti sono destinati a persone bisognose;
- allorquando gli introiti non siano accertabili;
- allorquando il cliente preveda in anticipo di coprire i costi parzialmente o completamente con i propri mezzi.
- Informazioni sulle esecuzioni musicali in occasione di manifestazioni danzanti e ricreative al di fuori dell'industria alberghiera (discoteche, feste organizzate da società e aziende ecc. / Tariffa comune Hb)
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Per quale motivo una festa aziendale non rientra nella categoria delle manifestazioni private?
Ai sensi della legge sul diritto d'autore, le manifestazioni private sono le feste di compleanno, i matrimoni e feste simili che si svolgono nell'ambito della famiglia e degli amici.
Le feste aziendali o di società non rientrano in questa categoria e per questo motivo l'utilizzazione di musica è soggetta al pagamento di indennità. -
Come vengono ripartite le indennità sui diritti d'autore nella TC Hb?
Se la SUISA riceve un elenco del programma, il denaro viene ripartito fra gli autori delle opere ivi figuranti. Nei casi in cui la SUISA non richiede l'inoltro dei programmi perché ciò comporterebbe dei costi troppo elevati, il denaro viene ripartito in maniera forfettaria. In questo caso la SUISA tiene conto del repertorio di base, delle hit-parade e anche dei programmi d'emissione.
- Informazioni sulla musica nell'industria alberghiera (Tariffa comune H)
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Devo pagare un'indennità sui diritti d'autore anche quando non faccio pagare l'ingresso e i musicisti non ricevono alcun ingaggio?
Sì, chi esegue musica pubblicamente, deve sempre pagare l'indennità sui diritti d'autore, a prescindere dal fatto che venga riscosso l'ingresso e/o che gli artisti ricevano un ingaggio. Sono escluse le manifestazioni nell'ambito privato quali i matrimoni o le feste di compleanno.
Se l'ingresso è gratuito, l'indennità sui diritti d'autore è meno cara. La tariffa TC H elenca in maniera dettagliata le diverse indennità.
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Cosa viene considerato come manifestazione a carattere privato?
In linea di massima vengono considerate quali manifestazioni private (cerchia chiusa) solo feste di compleanno e matrimoni, dato che la SUISA parte dal presupposto che vi partecipino esclusivamente parenti e amici stretti. Per tutte le altre manifestazioni essa suppone che tra la maggior parte delle persone esista un rapporto meno stretto.
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Come vengono conteggiati i concerti nell'industria alberghiera?
I concerti o le produzioni analoghe nell'industria alberghiera sono soggette alla TC K (Tariffa comune K).
- Informazioni sulla musica di sottofondo (Tariffa comune 3a)
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Cos'è la musica di sottofondo?
La musica di sottofondo ha una mera funzione d'accompagnamento, complementare o marginale. Viene impiegata soprattutto nei negozi, ristoranti, sale d'aspetto, locali di lavoro ecc. oppure per l'attesa musicale telefonica.
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Come determina la SUISA il prezzo per la musica di sottofondo?
L'indennità viene calcolata secondo la superficie sulla quale le emissioni o le esecuzioni sono acusticamente o visivamente percepibili. Per ciò che concerne la «music on hold» ci si basa sul numero delle linee d'ufficio.
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Chi incassa le indennità per la musica di sottofondo?
Per conto delle società di gestione, la Billag percepisce l'indennità sui diritti d'autore per la musica di sottofondo insieme ad una tassa per la ricezione commerciale di emissioni. La SUISA funge da punto d'incasso per tutti quegli esercizi che trasmettono musica solo tramite supporti sonori o audiovisivi e pertanto non devono pagare alla Billag nessuna tassa per la ricezione commerciale di emissioni. Se tali esercizi invece, da una parte ricevono delle emissioni e dall'altra trasmettono dei supporti sonori o audiovisivi, devono altresì corrispondere l'indennità alla Billag.
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Devo inoltrare un elenco della musica di sottofondo?
In linea di massima la SUISA rinuncia all'elenco del programma, a meno che nell'autorizzazione non sia espressamente richiesto.
- Informazioni sulla produzione di supporti sonori (Tariffa PI)
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Ho bisogno dell'autorizzazione della SUISA per produrre dei supporti sonori?
Sì. Se desidera (far) registrare opere musicali (ancora) protette dal diritto d'autore, deve richiedere previamente il consenso all'autore o agli autori. In Svizzera e nel Principato di Liechtenstein le opere musicali sono protette fino a 70 anni dopo la scomparsa dell'autore.
Praticamente tutti gli autori svizzeri e stranieri hanno affidato la gestione dei loro diritti d'autore in Svizzera e nel Principato di Liechtenstein alla SUISA. Quest'ultima rilascia, per conto dell'autore, l'autorizzazione per registrare un'opera dietro pagamento di un'indennità sui diritti d'autore che poi trasmette all'avente diritto. Per questo motivo lei deve sempre informare la SUISA se desidera (far) produrre dei supporti sonori. -
Come devo procedere se desidero (far) produrre un supporto sonoro?
Scarichi dal nostro sito il formulario di «richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» e lo spedisca debitamente compilato alla SUISA. Tenga presente che il formulario deve pervenire alla SUISA almeno 10 giorni prima della registrazione. Dopodiché la SUISA accorda alla fabbrica incaricata dello stampaggio il permesso di produrre il supporto sonoro. Senza di esso, la fabbrica non è autorizzata a procedere alla produzione.
Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori
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Come devo procedere se desidero registrare della musica estratta da un supporto sonoro già esistente?
Innanzitutto deve richiedere l'autorizzazione dell'azienda discografica che ha i diritti sulla registrazione. In secondo luogo deve dichiarare la produzione del supporto sonoro alla SUISA richiedendo così l'autorizzazione alla riproduzione delle composizioni. Alla sua «richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» deve allegare l'autorizzazione dell'azienda discografica.
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Come devo procedere se desidero registrare della musica a scopi pubblicitari?
Per utilizzare la musica a scopi pubblicitari, deve disporre dell'esplicita autorizzazione degli autori o del loro editore. La SUISA trasmette la sua richiesta a chi di dovere. Siccome tale procedimento richiede spesso molto tempo, la SUISA, dopo aver ricevuto il formulario di dichiarazione, l'avverte che lei non è autorizzato a produrre alcun supporto sonoro finché non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta. L'autore e l'editore, in cambio della suddetta, richiedere un compenso che lei dovrà pagare in aggiunta all'indennità sui diritti d'autore che incassa la SUISA.
- Informazioni sulla musica nel settore audiovisivo (Tariffe VI / VN)
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Chi deve richiedere l'autorizzazione per la sonorizzazione e la proiezione di film?
- Per quanto riguarda la sonorizzazione, è compito del produttore di un supporto sonoro e del suo mandante richiedere l'autorizzazione alla SUISA. Entrambi sono solidalmente responsabili delle indennità sui diritti d'autore.
- Per quanto riguarda la proiezione, è compito dell'organizzatore della proiezione
richiedere l'autorizzazione. Questo vale in particolare anche per i supporti audiovisivi messi a disposizione di aziende svizzere o del Liechtenstein dai loro partner stranieri e dalle loro società madri o società consorelle.
Tariffa VN e Tariffa VI.
- Per quanto riguarda la sonorizzazione, è compito del produttore di un supporto sonoro e del suo mandante richiedere l'autorizzazione alla SUISA. Entrambi sono solidalmente responsabili delle indennità sui diritti d'autore.
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Ho bisogno dell'autorizzazione degli aventi diritto per registrare della musica protetta dal diritto d'autore su supporto audiovisivo?
Sì. In occasione della registrazione su supporti audiovisivi, la musica viene abbinata ad altre opere (immagini, dialoghi ecc.) o utilizzata per altri scopi (pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni) che possono essere in contraddizione con le idee o intenzioni dell'autore della musica. Al fine di proteggere il suo diritto morale, la SUISA rilascia l'autorizzazione concernente la registrazione soltanto dopo aver interpellato l'avente diritto e aver ottenuto il suo espresso consenso.Tale consenso può essere rifiutato senza che ne vengano indicati i motivi.
Lei può registrare musica protetta in base al diritto d'autore su supporti audiovisivi soltanto con il consenso dell'autore o dell'avente diritto. In mancanza di questo consenso, la riproduzione, l'emissione o l'esecuzione pubblica di supporti audiovisivi di questo genere non sono ammesse. Necessita quindi di questa autorizzazione per le registrazioni di film con musica:
- se le sonorizza o le riproduce non solo per l'uso privato oppure
- se la proiezione delle suddette avviene all'infuori della stretta cerchia di famigliari e amici.
Attenzione: ha bisogno dell'autorizzazione anche per le proiezioni in occasione di feste aziendali e di società, per corsi d'istruzione, per i videosistemi degli hotel. L'autorizzazione va richiesta in anticipo.
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Chi mi rilascia l'autorizzazione a produrre o a proiettare supporti audiovisivi?
In Svizzera e nel Liechtenstein è la SUISA a rappresentare il repertorio mondiale della musica da film. All'estero, è necessario ottenere il consenso della società di gestione del paese dove intende produrre e/o proiettare il supporto audiovisivo.
- Supporti vergini
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A che scopo un’indennità sui supporti vergini ?
Con l’acquisto di un CD o di musica in Internet, i diritti per la copia privata non sono compensati, anche perché non è necessario, dato che la legge autorizza la copia privata. Chi voglia produrre copie da file musicali di CD o da Internet può farlo senza alcuna limitazione nell’ambito della propria cerchia privata. La legge prevede tuttavia il pagamento di un’indennità sui supporti vergini (CD, DVD, lettori MP3, ecc.) che spetta agli aventi diritto delle opere artistiche copiate.
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Come funziona?
L’indennità viene riscossa dalle società di gestione presso i produttori e gli importatori dei supporti di memoria i quali, a loro volta, possono scaricare i costi sull’acquirente. L’ammontare della tariffa viene negoziata regolarmente e fissata sulla base di dati e prezzi attuali. Nel momento in cui nuovi supporti di dati per la copia privata arrivano sul mercato, viene negoziata una nuova tariffa. La parte di dati commerciali e privati non tutelati viene presa in considerazione in occasione dell’allestimento della tariffa. Può essere così fissato un forfait per tutti i supporti di dati. Una fattura individuale sarebbe sicuramente più equa, ma supporrebbe un dispendio di controllo ed interventi non graditi nella libertà personale non sostenibili.
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Perché devono essere pagate indennità sui diritti d’autore, se i supporti di memoria vengono utilizzati per dati privati come le foto?
Su tutti i supporti di memoria è possibile salvare dati personali oppure opere protette dal diritto d’autore. Non vi è tuttavia la possibilità né la volontà di controllare con esattezza chi copia cosa. Per questo motivo viene riscossa un'indennità forfettaria. La parte di dati personali e commerciali sui relativi supporti di memoria viene rilevata periodicamente dall’Istituto di ricerca GfS e dedotta in occasione dell’allestimento di una tariffa. L’indennità viene così ridotta della parte di dati non protetti.
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Perché devo pagare le tasse sui diritti d’autore, anche se sui miei supporti CD/DVD vergini o sul mio registratore hard disk memorizzo solo foto, film e dati privati?
I consumatori sfruttano gli apparecchi e i supporti di dati in maniera differente. Alcuni memorizzano una gran quantità di foto private e film, altri invece vi caricano copie digitali di musica protetta.
Ammettiamolo: una fattura individuale sarebbe la soluzione più equa per il singolo utente. Il controllo di ogni singolo caso comporterebbe tuttavia un dispendio sproporzionatamente elevato e soprattutto invaderebbe in maniera indesiderata la sfera privata dell’individuo. Per questo motivo viene applicata un’indennità forfettaria basata su un’utilizzazione media.
Per calcolare l’indennità forfettaria, si ricorre a degli studi scientifici in base ai quali si stabilisce quanta memoria viene utilizzata mediamente per le copie private di opere protette. L’indennità viene quindi riscossa solo su quel valore medio. Mediante una deduzione, il calcolo della tariffa tiene conto dell’entità delle foto e dei documenti privati come pure delle opere pagate provenienti dagli online stores come iTunes. -
Oggi i sistemi di Digital Rights Management (DRM) rendono superflue le indennità forfettarie. E allora a che serve ancora l’indennità sui supporti vergini?
I sistemi DRM non hanno avuto il successo che ci si aspettava, anzi sono stati in gran parte aboliti. Laddove sono in uso, si tratta per lo più di sistemi chiusi che non possono essere collegati a un altro sistema o che possono esserlo solo in misura limitata. Inoltre, creano problemi a livello di archiviazione. Pertanto, non garantiscono assolutamente agli utenti l’accesso a tutte le opere e prestazioni.
I sistemi DRM possono creare problemi anche sul piano della protezione della personalità. Il DRM non è riuscito a imporsi né nel mondo della musica né in altri settori e le quattro maggiori etichette vendono la loro musica in Internet attraverso numerose piattaforme senza protezione anticopia.
Per questi motivi, le società di gestione svizzere rifiutano i sistemi DRM. I consumatori devono poter produrre liberamente delle copie per uso privato e gli autori devono ricevere in cambio un compenso mediante un siste-ma d’indennità adeguato. -
Perché devo pagare più volte la tassa SUISA per lo stesso brano musicale? Pago all’acquisto di un CD, nel momento del download da un online store, nel momento della copia sul mio lettore MP3, per la ma-sterizzazione su un supporto vergine CD e così v
Se posseggo degli occhiali da sole e ne voglio avere un altro paio anche in macchina, devo acquistarne un secondo paio. Se posseggo un CD o se ho acquistato brani in un online store e desidero ora ascoltare la stessa musica in macchina o facendo jogging sul mio lettore MP3, sono autorizzato – almeno in Svizzera – a copiare i CD e i brani autonomamente. Per questa copia privata, agli autori spetta un’indennità, poiché non dovendo comprare un altro CD o altre canzoni ho economizzato.
Questa perdita finanziaria va compensata in maniera adeguata. Questo vale per ogni ulteriore copia privata. Questo è un sistema semplice ed equo, dato che il CD o il file con il brano è di mia proprietà, ma la musica continua ad appartenere agli “ideatori”, vale a dire ai compositori e ai parolieri.
D’altronde non sono i consumatori a pagare le indennità sui diritti d’autore, bensì, nel caso dell’indennità sui supporti vergini, sono i produttori e gli importatori dei supporti di memoria. Nel calcolo del prezzo di vendita questi tengono conto dell’indennità sui diritti d’autore come di tutti gli altri costi di produzione nonché del margine di guadagno. -
I supporti di memoria diventano sempre più capienti e dunque le tasse sui diritti d’autore crescono a dismisura. Presto spenderemo di più per i diritti d’autore che per i supporti di memoria in sé e per sé?
Questa proiezione è sbagliata perché parte dal presupposto che le tariffe siano fisse, mentre invece le indennità per unità di memoria diminuiscono continuamente. Secondo la prima tariffa per i DVD registrabili del 2003, 1 GB costava ancora 40 centesimi, mentre oggi bastano 19 centesimi per un DVD riscrivibile e 7 centesimi per un DVD scrivibile. Alle crescenti capacità di memoria si ovvia anche in un secondo modo. Le tariffe infatti sono strutturate in modo decrescente, ovvero più vasta è la memoria più bassa è la tariffa.
Le tariffe vengono regolarmente rinegoziate con le associazioni a tutela degli utenti. A decidere in merito alla tariffa è una commissione arbitrale paritetica. La sua decisione può essere impugnata presso il Tribunale ammi-nistrativo federale. Il Tribunale federale decide in ultima istanza. Nel marzo del 2010, la Commissione arbitrale federale ha ad esempio approvato una tariffa per la memoria dei telefonini musicali che tuttavia non è ancora entrata in vigore a causa di ricorsi. -
Più sono elevate le capacità di memoria, maggiori sono le tasse SUISA che vengono incassate, senza che la SUISA debba fare il minimo sforzo. Ancora una volta è il consumatore a rimetterci!
Al contrario: I consumatori non sono affatto le vittime, poiché traggono vantaggio dalle nuove possibilità di copia offerte dalla tecnologia. Copiare musica digitale non è mai stato così facile ed economico perché i prezzi dei supporti di memoria stanno diminuendo rapidamente. Per quanto riguarda le entrate dai supporti vergini, siamo di fronte ad un nuovo ristagno, dato che negli ultimi anni le indennità sono state fortemente ridotte.
L’indennità sui supporti vergini compensa gli autori per l’allestimento di copie private. In base alla legge sul diritto d’autore questo compenso dovrebbe essere “equo”. Dalla crescente capacità di memoria risulta l’aumento del numero di opere memorizzate e così anche un aumento degli aventi diritto cui spetta un compenso. Per poter versare loro un compenso equo, non si può ritoccare la tariffa verso il basso all’infinito.
Uno spazio di memoria di 1 GB consente di memorizzare circa 250 brani musicali. L’indennità attuale per le memorie in un lettore MP3 ammonta al massimo a 70 centesimi per GB. In base a questo calcolo avanza un’indennità di CHF 0.0028 (0.28 centesimi) per ogni brano musicale. Questo importo deve di regola essere poi suddiviso fra parecchi ulteriori aventi diritto partecipanti. -
A quanto pare, le società di gestione intendono estendere l’indennità sui supporti vergini ad ulteriori supporti di memoria. Perché questo continuo allargamento dell’obbligo di tassazione a un numero sempre maggiore di supporti?
Il compenso in favore dell’artista regolato nella legge sul diritto d’autore viene riscosso forfettariamente dal 1992 su quei supporti di memoria usati per copiare le opere protette dal diritto d’autore. All’inizio c’erano le cassette, oggi invece ci sono i CD, i registratori hard disk e i lettori MP3.
Il legislatore svizzero ha formulato questo principio in modo tale che la legge potesse essere applicata indipen-dentemente dalla tecnologia del momento. In questo modo non è necessario revisionare l’intera legge in occa-sione di ogni novità tecnologica. In linea di principio, ogni nuova tecnologia utilizzata per la memorizzazione di copie private di musica protetta, film e libri protetti è soggetta al pagamento di un’indennità. Ma prima di poter esigere un compenso, le società di gestione devono da un lato dimostrare attraverso studi che i supporti vengono effettivamente utilizzati a tale scopo e dall’altro effettuare trattative tariffarie con le associazioni dei produttori e importatori di questi media. -
Le indennità sui supporti vergini appartengono al passato; non si addicono più al mondo digitale e an-drebbero abolite. Non è forse così?
Oggi le nuove tecnologie, come l’Internet a banda larga e i terminali quali gli smartphone, ci permettono di ac-cedere alle opere artistiche sempre e ovunque. Ma anche le novità tecnologiche più innovative hanno bisogno di contenuti per suscitare interesse. Non esisterebbero lettori MP3 e iPods, se le persone non volessero ascol-tare la musica anche fuori casa. L’arte e la cultura stanno alla base di un’economia creativa. L’economia cultu-rale, tuttavia, come ogni ramo economico, ha bisogno dei riflussi finanziari derivanti dall’utilizzo dei beni culturali. Se non ci si guadagnerà più nulla, chi sarà disposto a investire lavoro e ingegno in nuove opere musicali, cinematografiche, fotografiche o letterarie?
L’indennità sui supporti vergini è un sistema semplice che garantisce agli operatori culturali un compenso ade-guato per la copia privata delle loro opere. Si basa sul principio di causalità e non richiede un apparato di con-trollo che invaderebbe la sfera privata dell’individuo. Magari ci sarà pure un altro sistema che potrebbe soddisfare queste esigenze, ma finora non si conoscono e non sono state sperimentate alternative. Per il momento dunque resta in vigore l’indennità sui supporti vergini.



