- Adesione / affiliazione in qualità di autore
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Come divento membro?
In base alle disposizioni degli statuti, deve rispondere ad uno dei seguenti requisiti:
- essere compositore o arrangiatore di un'opera musicale,
- essere paroliere, arrangiatore o traduttore di testi di opere musicali oppure
- essere erede o successore legittimo di un autore.
La SUISA pone anche come condizione che lei abbia un legame particolare con la Svizzera, ad esempio che abbia la cittadinanza elvetica o che sia domiciliato in Svizzera. Dato che la SUISA amministra anche i diritti per il Principato di Liechtenstein, può chiaramente essere anche cittadino del Liechtenstein o esservi domiciliato.
Basta compilare il formulario d'iscrizione direttamente sulla nostra home page o rivolgersi ad uno dei seguenti indirizzi:
Svizzera tedesca
SUISA
Bellariastr. 82
Casella postale 782
8038 Zurigo
Telefono +41 44 485 66 66, fax +41 44 482 43 33, authors@who-needs-spam.SUISA.ch
Svizzera romanda e Vallese
SUISA
Avenue du Grammont 11bis
1007 Losanna
Telefono +41 21 614 32 32, fax + 41 21 614 32 42, authors@who-needs-spam.SUISA.ch
Ticino e Grigioni Italiano
SUISA
Via Soldino
6900 Lugano
Telefono +41 91 950 08 28, fax + 41 91 950 08 29, authors@who-needs-spam.SUISA.ch
Dopo la firma del contratto di gestione e il pagamento della tassa d’adesione, lei sarà considerato mandante della SUISA.
Un’adesione si giustifica soltanto se le sue composizioni vengono già utilizzate in pubblico o se lo saranno nell’immediato futuro. Questa è la premessa necessaria affinché la SUISA possa tutelare i suoi diritti e quindi versarle le indennità che le spettano.
Per essere accettato in qualità di membro con diritto di voto e di eleggibilità in seno alla società, deve essere stato mandante della SUISA per un periodo minimo di un anno e aver ricevuto, nel corso della durata del rapporto di mandato, un importo minimo di CHF 2'000.– di indennità. -
Quanto costa l'adesione / affiliazione?
La quota d'adesione ammonta a CHF 100.- incl. 8% IVA. Oltre a questo contributo unico, non saranno richieste quote annuali.
Le spese correnti per la gestione dei suoi diritti vengono coperte con le detrazioni sulle indennità incassate in Svizzera e nel Liechtenstein nonché all'estero. La detrazione sugli introiti provenienti dall’estero è del 4% mentre per gli introiti in Svizzera e nel Liechtenstein la detrazione viene adeguata annualmente.
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Quali sono i miei diritti in quanto autore?
Lei ha il diritto di decidere se, quando, come e sotto che nome la sua opera verrà divulgata. È lei ad esempio a decidere sulla trasmissione della sua opera alla radio o alla televisione, la sua esecuzione pubblica o la sua pubblicazione su CD. Per tali utilizzazioni ha diritto a ricevere un'indennità in quanto compositore, paroliere, arrangiatore.
Oltre a questi cosiddetti diritti di utilizzazione di natura economica, lei dispone anche dei diritti morali che le permettono di decidere sotto quale nome vuole pubblicare la sua musica, se la sua musica può essere alterata, i testi tradotti o se la sua musica può essere utilizzata a scopi pubblicitari.
Anche se non può vietare la copia privata o il noleggio di CD, ha tuttavia un diritto a compenso che la SUISA fa valere per suo conto.
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Un gruppo può diventare membro della SUISA?
No, solo i singoli componenti del gruppo possono diventare membri a patto che siano autori della musica o dei testi.
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Un interprete può diventare membro della SUISA?
Gli interpreti sono cantanti o strumentisti che eseguono ad esempio composizioni o le registrano su supporti sonori. Se un interprete è anche autore, può indubbiamente diventare membro.
Se invece l'interprete non è autore, l'affiliazione non è possibile. In questo caso i suoi diritti vengono gestiti dalla SWISSPERFORM.
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In che modo il repertorio nazionale è rappresentato alla radio SRG SSR idée suisse?
La concessione d'emissione SSR stabilisce che la musica svizzera deve essere rappresentata nei programmi in maniera adeguata. Non è definito ciò che si intende per «adeguato». Negli ultimi anni la quota di musica svizzera nei programmi SSR è salita fino a raggiungere oggi quasi il 14%. Molti noti esponenti della cultura musicale svizzera – tra cui la SUISA – con la «Carta della musica svizzera» si mobilitano a favore di una quota che dovrebbe ammontare ad almeno il 20%.
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È possibile acquistare delle partiture o dei CD alla SUISA?
La SUISA stessa non pubblica né partiture né supporti sonori e nemmeno ne vende. Fornisce invece ben volentieri delle informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove reperire in commercio le relative partiture o i CD.
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Ho diritto a ricevere un'indennità anche sulla fruizione delle mie opere all'estero?
La SUISA ha stipulato dei cosiddetti contratti di rappresentanza reciproca con oltre 100 società di gestione straniere. In questo modo la SUISA rappresenta i membri di queste società consorelle in Svizzera e le società consorelle i membri della SUISA all'estero. Se ad esempio un brano di un autore svizzero viene eseguito in concerto all'estero, l'organizzatore locale deve corrispondere l'indennità sui diritti d'autore alla società di gestione residente. Questa trasmette il denaro alla SUISA che, a sua volta, lo versa all'autore.
Qualche volta accade che le nostre società consorelle non rilevino né conteggino un'utilizzazione all'estero. Per questa ragione le consigliamo di metterci al corrente delle sue attività musicali all'estero. Affinché possiamo procedere a delle verifiche e individuare dove siano finite le indennità provenienti dall'estero, necessitiamo delle seguenti indicazioni:
Concerti:
- data e luogo (città / paese / nome del teatro, sala o club)
- nome e indirizzo dell'organizzatore (se noto)
- elenco di tutte le opere eseguite
- programma stampato (se disponibile).
Emissioni:
- data di diffusione
- nome dell'emittente televisiva o radiofonica
- nome dell'emissione (se noto)
- elenco di tutte le opere diffuse.
Supporti sonori:- Spedisca alla divisione Autori della SUISA una copia del supporto sonoro straniero. Le indicazioni ivi contenute ci permetteranno di fare delle ricerche presso la nostra società consorella. Se lo desidera le rispediremo il supporto sonoro nel giro di pochi giorni.
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Quali opere posso notificare alla SUISA?
La SUISA si occupa dei diritti d'autore inerenti alla musica non teatrale mentre non amministra i diritti delle opere drammatico-musicali. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere il cui svolgimento scenico venga impersonato da attori che interpretano delle determinate parti e in cui la musica abbia un ruolo tale che le opere non vengono generalmente mai eseguite o trasmesse senza di essa, come ad es. musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali appartengono alla categoria delle opere musicali non teatrali i cui diritti d'autore vengono amministrati dalla SUISA.
I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.
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Il contratto di tutela influisce in qualche modo sul rapporto col mio editore?
No, è pienamente libero di concludere col suo editore gli accordi concernenti l'utilizzazione delle sue opere musicali. Solo per quanto riguarda l'ammontare delle indennità a favore dell'editore, è necessario che si attenga ai limiti stabiliti nel regolamento di ripartizione.
La SUISA tratta tutti i diritti d'autore nella stessa maniera, a prescindere dal fatto che le siano stati ceduti direttamente dall'autore o tramite un editore. -
Quali sono i punti disciplinati dal contratto di tutela?
Troverà le informazioni dettagliate in merito al contratto di tutela nelle «spiegazioni sul contratto di tutela».
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Cos'è un contratto di tutela?
Mediante il contratto di tutela, l'autore cede alla SUISA diversi suoi diritti d'autore a titolo fiduciario. Il contratto impegna la SUISA a trasferire all'autore tutte le indennità che riscuote per la fruizione delle sue opere.
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Posso diventare membro anche di una società di diritti d'autore straniera?
Certamente. Le società di gestione straniere non esercitano tuttavia alcuna attività propria in Svizzera e nel Liechtenstein, ma si fanno rappresentare dalla SUISA, a patto che abbiano concluso con quest'ultima un contratto di reciproca rappresentanza. Se quindi si associa ad una società di gestione straniera, sarà la SUISA ad occuparsi dei suoi diritti d'autore in Svizzera e nel Liechtensein e verserà le indennità alla società straniera di sua scelta, che a sua volta gliele farà pervenire.
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Posso amministrare da solo i miei diritti d'autore?
Sì, gli autori che non sono associati alla SUISA possono controllare l'utilizzazione delle loro opere in modo autonomo e stabilire con gli utenti la corresponsione di indennità. Tuttavia la gestione individuale è complicata e comporta un eccessivo dispendio sia di tempo che di denaro. Come fa infatti un autore a sapere se un'emittente radio manda in onda una delle sue canzoni, e ciò nel mondo intero? Inoltre, l'odierna fruizione di massa, come ad es. via Internet, rende la gestione individuale di tali diritti un'impresa molto difficile se non impossibile.
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Cosa fa la SWISSPERFORM?
La SWISSPERFORM gestisce i diritti a compenso degli interpreti, dei produttori di supporti sonori e audiovisivi e degli organismi di diffusione. I musicisti di un complesso rock che si esibiscono dal vivo percepiscono un ingaggio. Cosa percepiscono però quando un deejay fa ascoltare la loro musica al pubblico? Oggigiorno queste prestazioni indirette di artisti esecutori sono tutelate dai diritti affini. La SWISSPERFORM riscuote le indennità dovute a titolo di compenso.
- Adesione/ affiliazione in qualità di DJ
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A chi possono rivolgersi i DJ per ottenere ulteriori informazioni?
Rivolga le sue domande ai seguenti indirizzi di contatto:
Svizzera tedesca e Ticino
SUISA
Reinhard Ruoss
Bellariastrasse 82
casella postale 782
8038 Zurigo
Tel. +41 44 485 66 40
Fax +41 44 482 43 33
E-mail DJ@who-needs-spam.suisa.chSvizzera romanda e Vallese
SUISA
Jean Daniel Volet
11bis Avenue du Grammont
1007 Losanna
Tel. +41 21 614 32 51
Fax +41 21 614 32 42
E-mail DJ@who-needs-spam.suisa.ch -
In quanto DJ, posso diventare membro della SUISA?
Naturalmente. A patto che lei sia compositore, paroliere o arrangiatore di un'opera musicale. Anche un remixer è un arrangiatore e, in quanto tale, autore.
Per poter essere ammesso come membro della SUISA, deve corrispondere la tassa unica d'iscrizione di Fr. 100.– (IVA incl.) e spedire alla SUISA il contratto di tutela firmato.
Un’adesione si giustifica soltanto se le sue composizioni sono già state utilizzate in pubblico o se lo saranno nell’immediato futuro. Solo allora la SUISA potrà rivendicare le indennità e quindi versarle ciò che le spetta.
Diventare membro -
Perché devo inoltrare gli elenchi delle opere eseguite?
La SUISA ripartisce le indennità sui diritti d'autore agli aventi diritto sulla base degli elenchi.
I DJ che utilizzano generalmente per un certo periodo di tempo (p.es. una settimana, un mese ecc.) lo stesso repertorio o le stesse opere, possono notificare il loro programma in occasione di ogni esibizione (settimanalmente, mensilmente), se lo desiderano anche in forma elettronica.Voi trivate qui il:
Formulario dichiarazione esecuzione
Formulario dei programmi
Solo grazie a questo elenco la SUISA può ripartire l'indennità pagata dal proprietario del locale agli autori della musica da lei utilizzata.
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Come devo procedere se desidero produrre un CD?
Deve notificare alla SUISA la registrazione su un supporto sonoro di opere musicali ancora tutelate dal diritto d'autore. Dato che la SUISA amministra i diritti di praticamente tutti gli autori svizzeri e stranieri, è abilitata a concedere l'autorizzazione in questione dietro pagamento di un'indennità sui diritti d'autore.
Compili una «richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori». Il formulario di dichiarazione debitamente compilato deve pervenire alla SUISA al più tardi dieci giorni prima della registrazione. Dopodiché la SUISA accorda alla fabbrica di produzione il permesso di produrre il supporto sonoro. In mancanza del suddetto permesso la fabbrica non è autorizzata a procedere alla produzione.
La SUISA rilascia l'autorizzazione per realizzare esclusivamente registrazioni originali. Se desidera effettuare una registrazione a partire da un supporto sonoro esistente, è necessaria un'autorizzazione supplementare da parte del produttore. È il richiedente a dover ottenere tale autorizzazione che va allegata alla «richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori».
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Posso registrare un mix-tape e spedirlo come promo o metterlo a disposizione su Internet?
Per fare questo ha bisogno di un'autorizzazione degli aventi diritto che sono i compositori, i parolieri e gli arrangiatori (autori), gli editori, gli interpreti e le case discografiche.
La SUISA le rilascia i diritti degli autori ed editori dietro pagamento di un'indennità. L'ammontare dell'indennità dipende dalla tariffa applicabile. Se utilizza registrazioni di terzi, deve inoltre ottenere dall'azienda discografica dell'interprete i diritti degli interpreti e dei produttori di supporti sonori. È lei a dover negoziare l'ammontare dell'indennità per i diritti sulla registrazione. È dovuta un'indennità anche nel caso in cui lei spedisca i mix-tapes gratuitamente agli organizzatori o metta la registrazione gratuitamente a disposizione su Internet.
- Notifica d'opera
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In che modo posso (far) proteggere le mie opere?
In base alla legge sul diritto d'autore, le opere godono automaticamente di protezione dal momento della loro creazione, anche senza registrazione. Dato che tuttavia, nel caso di una controversia sulla paternità, potrebbe essere difficile provare quando e da chi l'opera sia stata creata, vi sono due misure da adottare per facilitare la dimostrazione:
- i membri della SUISA notificano l'opera alla SUISA
- i membri e i non-membri della SUISA inviano a loro stessi per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o gli spartiti della medesima. Il tutto dovrebbe essere possibilmente spedito per raccomandata. Non si dovrà in nessun caso aprire il pacchetto o la busta.
Queste due misure non sono necessarie per tutelare l'opera, ma facilitano la produzione delle prove nel caso di controversia sulla data di creazione e sull'autore della stessa.
I membri della SUISA possono scaricare qui il formulario di notifica d'opera.
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In che modo posso impedire un plagio?
Un plagio sussiste nel momento in cui qualcuno pubblica a suo nome l'opera, non modificata o lievemente modificata, di una terza persona. È impossibile per lei impedire questo furto di idee. Tuttavia, in caso di una controversia legale, può dimostrare più facilmente quando l'opera è stata creata se adotta una di queste misure:
- i membri della SUISA notificano l'opera alla SUISA
- i membri e i non-membri della SUISA inviano a loro stessi per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o gli spartiti della medesima. Il tutto dovrebbe essere possibilmente spedito per raccomandata. Non dovrete in nessun caso aprire il pacchetto o la busta.
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In che modo posso notificare le mie opere?
Compili debitamente il formulario di notifica d'opera e lo spedisca insieme alla partitura e al testo oppure ad un supporto sonoro (CD, un disco o una cassetta demo, Mini-Disc) alla SUISA. Nel caso in cui notifica l'opera in qualità di editore, è inoltre necessario allegare altresì il contratto d'edizione o di sub-edizione (originale o copia).
Può dichiarare le Sue opere anche online. A questo scopo ha bisogno di un accesso a "Il mio conto" che può richiedere qui:
Registrazione per autori
Registrazione per editori -
Quali opere posso notificare alla SUISA?
La SUISA si occupa dei diritti d'autore inerenti alla musica non teatrale mentre non amministra i diritti delle opere drammatico-musicali. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere il cui svolgimento scenico venga impersonato da attori che interpretano delle determinate parti e in cui la musica abbia un ruolo tale che le opere non vengono generalmente mai eseguite o trasmesse senza di essa, come ad es. musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali appartengono alla categoria delle opere musicali non teatrali i cui diritti d'autore vengono amministrati dalla SUISA.
I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA.
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Devo notificare alla SUISA tutte le mie opere?
Il contratto di tutela tra lei, quale autore, e la SUISA abbraccia, senza alcuna eccezione, tutte le opere di sua creazione. Non è possibile ottenere una rappresentanza «à la carte». Per questo motivo è tenuto a notificare tutte le creazioni.
Può però escludere determinati diritti dal campo di applicazione del contratto e ciò per tutte le sue opere.
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Devo notificare ciascuna opera singolarmente?
In linea di principio deve compilare e inoltrare un formulario di notifica d'opera per ogni opera. Tuttavia, nel caso in cui più opere abbiano gli stessi aventi diritto e tutte le indicazioni dell'opera combacino, basta compilare un unico formulario, allegando la lista degli altri titoli.
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Di che cosa devo tener conto riguardo al titolo dell'opera?
Il titolo sul formulario di notifica d'opera deve coincidere con quello che figura sulle notifiche di supporto sonoro e sulle dichiarazioni d'esecuzione. Variazioni ortografiche possono far sì che la SUISA non sia in grado di attribuire un'opera al relativo autore e di versare quindi le indennità dovute.
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Quali giustificativi devo allegare alla notifica d'opera?
Insieme al formulario di notifica d'opera, la SUISA necessita, a scelta, della partitura e del testo oppure di un supporto sonoro (è sufficiente una registrazione di prova); se notifica un'opera in qualità di editore, è necessario allegare il contratto d'edizione o di subedizione.
Per la notifica di un arrangiamento di un'opera ancora protetta, deve inoltrare l'autorizzazione dell'editore o del compositore dell'opera originale, mentre per la sonorizzazione di un testo protetto è richiesta l'autorizzazione scritta dell'editore o eventualmente dell'autore o dei suoi eredi. Senza suddetto consenso, la SUISA non può procedere alla registrazione di un arrangiamento né di una sonorizzazione.
Se notifica l'arrangiamento di un'opera libera, deve inoltrare il documento utilizzato, affinché la SUISA possa verificare che non sia protetta. Questo vale per le opere il cui autore è deceduto da oltre 70 anni, il cui autore è sconosciuto e inoltre per le opere tramandate di tradizione popolare.
La SUISA microfilma interamente tutti i contratti, le partiture e le autorizzazioni – tranne le partiture voluminose o di grande formato – e poi li restituisce al mittente. I supporti sonori vengono conservati negli archivi della Fonoteca Nazionale Svizzera.
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Chi deve firmare il formulario di dichiarazione d'opera?
Tutti gli autori (compositori, parolieri, arrangiatori, sub-parolieri ecc.) che partecipano all'opera devono essere elencati sul formulario uno sotto all'altro (e non uno vicino all'altro) e firmare la notifica. Se manca una firma, la SUISA rispedisce indietro il documento e richiede la firma mancante.
Se è un editore a notificare l'opera, basta la firma di quest'ultimo. L'accordo di tutti gli autori partecipanti (inclusi gli arrangiatori, nel caso ve ne siano) risulta dal contratto d'edizione da accludere alla notifica. L'editore deve inoltrare il formulario di notifica d'opera e tutti gli allegati, anche se l'opera è già stata dichiarata in precedenza dall'autore.
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Quale «chiave di ripartizione» deve figurare sul formulario di notifica d'opera?
Generalmente la rubrica «chiave di ripartizione» viene compilata dalla SUISA sulla base dell'attuale regolamento di ripartizione – a meno che gli aventi diritto non abbiano concordato una diversa ripartizione. In tal caso gli autori inseriscono le percentuali concordate. Nel far questo, tuttavia, lei deve assolutamente conformarsi alle disposizioni del regolamento di ripartizione.
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Posso notificare le mie opere online?
Accesso e informazioni in merito alla dichiarazione d’opera online sotto www.suisa.ch/it/il-mio-conto/
Non è possibile registrare queste opere online:- Opere create allo scopo della sonorizzazione di un'opera audiovisiva
- Arrangiamenti di opere originali libere (vale a dire non più protette)
- opere letterarie (testi senza musica)
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Per quanti anni un'opera musicale gode della protezione?
In base alla legge sul diritto d'autore, in Svizzera, un brano musicale è protetto fino a settanta anni dopo la scomparsa dell'autore. Se più persone hanno scritto insieme un brano musicale, esso è protetto fino a 70 anni dopo la scomparsa dell'ultimo autore.
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In che cosa consiste la differenza tra notifica di supporto sonoro e notifica d'opera?
La notifica di supporto sonoro da parte del produttore è necessaria per ottenere l'autorizzazione della SUISA a produrre il supporto sonoro. In questo modo richiede una licenza.
La notifica d'opera da parte dell'autore e/o l'editore serve invece alla SUISA per il rilievo di un'opera con gli autori e gli editori partecipanti; in mancanza della notifica d'opera la SUISA non versa indennità sui diritti d'autore.
Attenzione: una notifica di supporto sonoro non sostituisce la notifica d'opera di singole composizioni.
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La SUISA tiene conto dell'utilizzazione di uno pseudonimo?
Sì. Ciascun compositore, paroliere o arrangiatore è libero di scegliere uno o più pseudonimi. Tutti gli pseudonimi sono coperti dal segreto aziendale.
Gli pseudonimi possono tuttavia essere confusi con nomi di altri compositori. Prima di scegliere uno pseudonimo, le consigliamo pertanto di consultare la SUISA per verificare se lo stesso nome o un nome simile venga già utilizzato da un altro autore.
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L'elenco del repertorio di base sostituisce la dichiarazione d'opera?
No. Il repertorio di base elenca i brani musicali che lei esegue regolarmente. Permette alla SUISA di ripartire agli aventi diritto le indennità sui diritti d'autore versate dall'organizzatore di concerti o dal proprietario del locale. Deve dichiarare alla SUISA tutti i brani di propria composizione elencati nel repertorio di base tramite formulario di dichiarazione d'opera.
- Dichiarazioni di rinuncia
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In qualità di autore, posso rinunciare alle mie indennità sui diritti d'autore per un'esecuzione in concerto, affinché l'organizzatore non debba pagare niente?
No. La SUISA non accetta le cosiddette «dichiarazioni di rinuncia» dei suoi membri, tra l'altro per le seguenti ragioni:
- Gli artisti che rinunciano alle loro indennità sui diritti d'autore, rendono se stessi e altri facile oggetto di ricatti, se ad esempio gli organizzatori di concerti ingaggiano solo gruppi musicali che rinunciano alle indennità per i brani di propria composizione.
- L'amministrazione di dichiarazioni di rinuncia causa alla SUISA un insostenibile dispendio. Le derivanti spese amministrative più elevate andrebbero a carico di tutti i membri, anche di quelli che non inoltrano tali dichiarazioni di rinuncia.
Tuttavia, in casi eccezionali motivati, la SUISA è disposta a rinunciare, di propria iniziativa, alla riscossione di un'indennità, p. es. per manifestazioni di beneficenza.
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In quanto autore, nel caso io produca un CD da solo, posso rinunciare alle mie indennità sui diritti d'autore?
Per ciò che concerne la produzione di supporti sonori, la SUISA rinuncia, in alcuni casi eccezionali all'esazione delle indennità. Per esempio nel caso di un autore che fa incidere un CD demo delle proprie opere. Devono tuttavia sussistere le seguenti condizioni:
- Una rinuncia è attuabile solamente se l'autore è titolare al 100% di tutti i diritti sull'opera.
- Il supporto sonoro viene prodotto dall'autore stesso o per suo conto.
La dichiarazione di rinuncia deve pervenire alla SUISA per iscritto e deve essere firmata.
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In quanto autore, nel caso io componga su incarico musica per la pubblicità o per un film, posso rinunciare alle mie indennità sui diritti d'autore?
No. La SUISA non accetta dichiarazioni di rinuncia. In qualità di autore può tuttavia stipulare un contratto supplementare al contratto di tutela e percepire in prima persona per delle produzioni di film isolate (ad eccezione degli spot pubblicitari e degli sponsoring-billboards), i diritti di riproduzione per la fabbricazione di copie per il cinema.
In base al contratto di tutela cosiddetti contratti di «buy-out» per i membri non sono possibili.
- Ripartizione delle indennità
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Come vengono ripartite le indennità?
Le tariffe della SUISA disciplinano le modalità di compenso per la fruizione dei diritti d'autore. Il regolamento di ripartizione stabilisce le modalità di ripartizione delle indennità agli aventi diritto. Fondamentalmente la SUISA distingue tra una ripartizione per opera (il denaro viene ripartito su ciascun opera sulla base dell'elenco dei programmi) ed una ripartizione forfettaria (ripartizione in base a statistiche, programmi di emissione, repertorio di base).
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Chi riceve le indennità?
Le indennità vengono ripartite fra gli autori titolari di diritto (compositori, parolieri, arrangiatori) e gli editori in Svizzera e – tramite le società consorelle – all'estero. Ciascun avente diritto riceve un rendiconto e il versamento della sua quota.
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Quali sono le scadenze di conteggio delle indennità previste dalla SUISA?
Generalmente le scadenze di conteggio della SUISA sono le seguenti:
- Marzo per le esecuzioni ed emissioni pubbliche all'estero
- Maggio per la produzione di CD, dischi e musicassette all'estero (1a parte)
- Giugno per le esecuzioni ed emissioni pubbliche in Svizzera e nel Liechtenstein
- Ottobre per la produzione di CD, dischi, musicassette e videocassette in Svizzera
- Dicembre per la produzione di CD, dischi e musicassette all'estero (2a parte).
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Quali sono le detrazioni che la SUISA effettua dalle indennità?
Dopo la detrazione per la copertura delle spese d'amministrazione, la SUISA detrae le seguenti percentuali da tutte le indennità:
- il 7,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA;
- il 2,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione SUISA per la musica per la promozione della musica svizzera.
Tenuto conto delle spese amministrative supplementari, gli introiti provenienti dall'estero vengono versati ai membri e ai mandanti della SUISA con una deduzione del 4%. Sono riservate le disposizioni concernenti l'imposta alla fonte.
- La Fondazione SUISA per la musica
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Cos'è la Fondazione SUISA per la musica?
La Fondazione SUISA per la musica ha come obiettivo la promozione della creazione musicale svizzera di tutti i generi, in particolare attraverso
- il sostegno di progetti di compositori svizzeri,
- il sostegno degli editori musicali che incentivano la creazione dei compositori svizzeri,
- l'edizione e la diffusione di antologie di tutti i generi musicali su supporti sonori, al fine di garantire un'offerta il più vasta possibile nel settore della creazione musicale svizzera e
- le campagne pubblicitarie a favore della musica svizzera su scala nazionale e all'estero.
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Quali sono i progetti che beneficiano del sostegno della Fondazione SUISA?
La Fondazione SUISA per la musica accorda contributi di sostegno alle richieste individuali provenienti dalle seguenti categorie:
- concerti e tournée di concerti in Svizzera e all'estero
- ordinazioni di composizioni
- pubblicazioni editoriali (libri musicali o partiture)
- materiali d'orchestra
- musica da film
- altri progetti d’importanza musicale per la Svizzera.
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La Fondazione SUISA sovvenziona le produzioni di supporti sonori?
No, la Fondazione non sovvenziona produzioni discografiche. In cambio vengono tuttavia pubblicate gratuitamente in collaborazione con la Fonoteca Nazionale Svizzera sul sito www.swissdisc.ch.
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Di quali mezzi finanziari dispone la Fondazione?
La Fondazione viene finanziata grazie ad una devoluzione annua del 2,5% degli introiti della SUISA provenienti dai diritti d'esecuzione e d'emissione in Svizzera. Nel 2006 tale versamento ammontava a CHF 1'895’000.–.
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A chi bisogna inoltrare la richiesta di sostegno finanziario?
Spedisca la sua domanda a:
Fondazione SUISA per la musica
11bis, Avenue du Grammont
1007 Lausanne
Tél. +41 (0)21 614 32 70
Fax +41 (0)21 614 32 79
E-Mail info(at)fondation-suisa.chPuò richiedere il formulario presso la Fondazione o scaricarlo dal sito.
- Previdenza vecchiaia e previdenza sociale
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Cosa fa la SUISA per la previdenza vecchiaia dei suoi membri?
La Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA assicura i membri e i mandanti così come i loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia e dell'invalidità. Per percepire una rendita deve adempiere alle seguenti condizioni:
- raggiungimento di una determinata età;
- periodo di appartenenza ininterrotto alla SUISA di un minimo di dieci anni in qualità di membro o mandante;
- i conteggi concernenti le esecuzioni e le emissioni delle opere devono aver raggiunto almeno in media CHF 250.– per anno nel corso di tutti gli anni di appartenenza in qualità di membro e mandante.
Le disposizioni per la previdenza sociale sono contemplate nel regolamento sociale. Esso contiene anche le condizioni dettagliate previste dalla legge per poter beneficiare di una rendita e il calcolo dell'ammontare della stessa.
- Protezione dei dati
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Come tutela la SUISA i miei dati?
La SUISA tratta i dati personali confidenzialmente nel rispetto della legge sulla protezione dei dati. Può comunicare a terzi le indicazioni sulle opere, sulla loro paternità e sui relativi diritti allo scopo di adempiere al suo incarico, ad esempio per combattere la pirateria oppure per promuovere la musica (cfr. cifra 5.4 del contratto di tutela).
- Imposte
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Devo pagare le imposte sulle indennità che percepisco?
Sì, le indennità versate dalla SUISA fanno parte delle sue entrate, che sono soggette al pagamento dell'imposta sul reddito.
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Devo pagare l’imposta sul valore aggiunto sulle indennità che percepisco?
No. Le prestazioni degli autori sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
- Arrangementi e versioni cover
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Cos'è un arrangiamento?
Si ha un arrangiamento quando un’opera musicale viene rimaneggiata in maniera tale da creare un pezzo nuovo e autonomo; da un lato la versione originale è ancora riconoscibile, dall’altro l’entità dell’arrangiamento è percepibile. L'arrangiamento è tutelato dal diritto d'autore in maniera autonoma.
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Possono essere adattati liberamente qualsiasi testo e qualsiasi musica?
Può adattare o modificare le opere musicali non protette dal diritto d'autore senza particolare autorizzazione mentre, qualora l'opera musicale sia tutelata, deve ottenere il consenso dell'avente diritto. In tal caso è necessario contattare l'editore.
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Può essere tradotto liberamente qualsiasi testo?
La traduzione equivale ad un arrangiamento. Può adattare, modificare o rimaneggiare senza particolare autorizzazione i testi non protetti dal diritto d’autore mentre, se il testo risulta tutelato dal diritto d'autore, il titolare del diritto deve dare il proprio consenso alla traduzione o all’arrangiamento. Se l’opera è edita, è necessario che si rivolga all'editore.
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Posso mettere in musica qualsiasi testo?
Può mettere in musica i testi degli autori scomparsi da più di 70 anni senza nessun problema.
Per tutti gli altri testi, deve richiedere l'autorizzazione scritta all'editore o per testi inediti direttamente all'autore o ai suoi eredi. La SUISA la sostiene nella ricerca dei relativi indirizzi. In mancanza dell’autorizzazione scritta, non le sarà consentito utilizzare il testo messo in musica al di fuori della sfera privata, vale a dire non potrà essere né diffuso, né eseguito in pubblico, né registrato su supporti sonori, né pubblicato. -
Cos'è una versione cover?
Un’opera musicale viene consapevolmente riprodotta ed eventualmente interpretata in parte in maniera nuova. La cover però non si spinge fino ai limiti dell’arrangiamento: all’opera musicale non viene conferita una nuova e propria originalità. La versione cover non è tutelata dal diritto d'autore in maniera autonoma.
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È necessaria un'autorizzazione per interpretare una versione cover?
No. Un gruppo che intende eseguire una cover, non ha bisogno dell'autorizzazione del compositore originale. Sull'elenco del programma che ogni gruppo compila dopo il concerto e che l'organizzatore deve inviare alla SUISA, è necessario indicare l’autore dell’opera originale della cover interpretata, affinché la SUISA possa versargli l'indennità che gli spetta.
Nel caso in cui la band registri la cover su un supporto sonoro, nella dichiarazione di supporto sonoro nella sezione «elenco delle opere da registrare», dovrà indicare sia il titolo della canzone come anche il nome del suo autore in modo tale che la SUISA possa versare a quest’ultimo l'indennità che gli spetta. - Sampling & remix
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Dov'è il confine tra sampling autorizzato e sampling non autorizzato?
Le affermazioni secondo le quali il sampling composto da due tempi, nove note o dieci secondi di musica è autorizzato, sono solo voci prive di fondamento. Nessuno può tracciare una linea di demarcazione così precisa tra l'utilizzo legale e quello illegale dei samples.
Il diritto d'autore non tutela solamente intere opere musicali, ma anche singole parti, qualora soddisfino i presupposti di un’opera. Una melodia, un assolo oppure altre parti di un'opera possono quindi essere tutelate e non sono utilizzabili liberamente, qualora costituiscano una creazione con un proprio carattere individuale. Questo è il caso di una sequenza che presenti un'originalità e sia chiaramente riconoscibile. La presenza di questa premessa dev'essere giudicata di caso in caso. Quanto più spiccatamente si manifestano nel sample le caratteristiche della parte d'opera estratta, tanto minori sono le possibilità di poterla utilizzare liberamente. -
Dove e in che modo posso ottenere i diritti di sampling?
Nel caso in cui lei voglia, per mezzo del sampling, prelevare una parte di un'opera protetta da una composizione non propria e integrarla in un'opera nuova per poi pubblicarla, deve disporre dei diritti di utilizzare tale parte. Deve richiedere tali diritti direttamente all'editore o all'autore della composizione originale mediante un contratto di sampling.
Normalmente, le parti d'opera utilizzate per un sample provengono da un CD disponibile in commercio oppure da un altro supporto sonoro. In tal caso deve ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del sample anche dalla relativa azienda discografica. -
Qual è lo stato giuridico del remix?
Sulla base di chi ha creato il remix e a seconda che siano stati o meno utilizzati dei samples per la produzione, si distinguono tre diversi tipi di remix:
1. Remix dell'autore dell'opera originale senza samples di opere altruiL'autore del remix deve disporre dell'autorizzazione dell'azienda discografica relativa alla registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori (se l'originale è stato scritto da più persone)
2. Remix dell’autore dell’opera originale con samples di opere altrui
L'autore del remix deve disporre dell'autorizzazione degli aventi diritto (autore, editore, azienda di supporti sonori) sui samples altrui. Ha inoltre bisogno dell’autorizzazione dell’azienda discografica relativa alla registrazione originale ed eventualmente di quella dei suoi co-compositori.
3. Remix di una terza persona con samples di opere altrui
L'autore del remix necessita dell'autorizzazione dell'autore, risp. dell’editore (diritti relativamente all'opera) e dell'azienda discografica (diritti relativamente alla registrazione). Con questo contratto vengono ceduti anche i diritti d'utilizzazione dei samples dell'originale.
Anche nel caso in cui l'autore del remix intende utilizzare dei samples di altre opere altrui, deve necessariamente richiedere l'autorizzazione degli aventi diritto relativamente a questi samples (autore, editore, azienda di supporti sonori). -
Un remix è tutelato dal diritto d'autore?
In quanto arrangiamento dell'opera originale, il remix è tutelato dal diritto d’autore in maniera autonoma.
- Tutela del nome di gruppo
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Dove e in che modo posso far tutelare il nome del gruppo?
Il nome di un gruppo può essere registrato come marchio nel registro dei marchi dell'Istituto della Proprietà Intellettuale (Einsteinstr. 2, 3003 Berna, telefono ++41 31 325 25 25, fax ++41 31 323 05 64) a condizione che siano soddisfatte tutte le premesse giuridiche. La SUISA non ha nulla a che vedere con questa registrazione.
La legge protegge il nome di un artista anche senza deposito del marchio. Da un lato è in vigore il diritto al nome disciplinato dal Codice civile svizzero (CCS ) e dall'altro la legge federale contro la concorrenza sleale (LCS). Questa protezione giuridica non è tuttavia del tutto chiaramente definita e la sua estensione deve essere esaminata caso per caso.
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Quanto costa la tutela del nome del gruppo?
Il costo per una cosiddetta iscrizione a livello nazionale del nome del gruppo presso l'Istituto della Proprietà Intellettuale è di CHF 550.– o 350.– se la registrazione avviene elettronicamente attraverso e-trademark. Ciò comprende la tutela del nome del gruppo in Svizzera per la durata di dieci anni in due classi (ad esempio pubblicità e intrattenimento).
L'elenco delle tariffe dell'Istituto della Proprietà Intellettuale potrà fornirle in merito maggiori delucidazioni. -
In che modo il deposito del marchio tutela il nome del gruppo?
Con il deposito del marchio, il gruppo gode del monopolio sul proprio nome. Questo presenta due vantaggi: in primo luogo il gruppo è il solo a poter utilizzare il nome, in secondo luogo può esercitare un'azione legale contro tutti gli artisti che usano lo stesso nome o uno simile. Vi sono tuttavia tre restrizioni:
- La tutela del marchio dura solamente dieci anni; dietro pagamento di CHF 700.– viene prorogata per altri dieci anni.
- La tutela del marchio si estende unicamente a due classi di merci o di prestazioni di servizio, ad esempio pubblicità e intrattenimento. La tutela per altre classi di merci o di prestazione di servizi deve essere richiesta e pagata a parte.
- Il proprietario del marchio non può proibire a nessuno di continuare ad utilizzare nella consueta misura lo stesso marchio, se veniva già utilizzato prima del deposito.
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Per un gruppo vale la pena depositare il proprio nome come marchio?
Il deposito del nome del gruppo offre alcuni vantaggi:
- in caso di controversia la dimostrazione delle prove è facilitata;
- un gruppo appena fondato si asterrà dall’assumere lo stesso nome, se in base a delle verifiche viene a conoscenza che il nome è già stato depositato;
- chiara delimitazione del campo di tutela grazie al deposito per determinate classi di merci o di prestazioni di servizio (come pubblicità o intrattenimento).
Il deposito del nome del gruppo presenta tuttavia anche degli svantaggi:
- il costo di un minimo di CHF 350.– per una tutela di 10 anni;
- la tutela vale solamente in Svizzera; può essere estesa anche all'estero ad un costo supplementare;
- la compilazione della domanda di deposito del marchio presuppone delle conoscenze giuridiche particolari; è quindi consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, cosa che però aumenta ulteriormente i costi.
Dato che la legge (Codice civile, legge contro la concorrenza sleale) tutela un nome anche senza il deposito del marchio, vale la pena valutare attentamente l'eventualità di depositare il nome del gruppo.
- Adesione alla SUISA in qualità di editore
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Come editore, in che modo posso diventare membro della SUISA?
Si rivolga alla divisione Editori della SUISA. Se è in grado di attestare lo svolgimento di un'attività editoriale come editore originale o subeditore, può aderire alla SUISA in qualità di editore. Non appena avrà stipulato contratti d’edizione con autori o con altri editori, potrà richiedere l’ammissione. A questo scopo la SUISA richiede:
- un questionario compilato;
- una copia dell’estratto del registro di commercio (con specifico riferimento ad un'attività editoriale) oppure, qualora la casa editrice non vi fosse iscritta, un documento equivalente relativo alla ditta in questione;
- le dichiarazioni d’opera delle opere pubblicate corredate dei relativi contratti d’edizione e degli esemplari giustificativi.
L’ammissione è soggetta al versamento di un contributo unico di CHF 200.–, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (8%).
Alla sottoscrizione del contratto di tutela per editori, lei diventa mandante della SUISA. Trascorso almeno un anno e non appena avrà ottenuto delle indennità per i diritti d'autore pari ad un importo minimo stabilito dal Consiglio della SUISA, sarà ammesso in qualità di membro con diritto di voto e di eleggibilità.
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Qual è la forma giuridica più indicata per costituire una casa editrice?
La scelta della forma giuridica dipende in particolar modo dal genere e dall’entità dell'attività editoriale prevista. A seconda di quest’ultime, sono indicate le seguenti forme giuridiche:
- Ditta individuale
Adatta per una persona singola che desideri iniziare entro limiti modesti; conveniente e semplice; obbligo d’iscrizione al registro di commercio solo a partire da una cifra d'affari di CHF 100'000.–. Svantaggio: si è tenuti a rispondere con l'intero patrimonio, anche quello privato.
- Società in nome collettivo
Adatta per le piccole case editrici, nelle quali tutti i soci intendono impegnare interamente la loro capacità lavorativa e il loro patrimonio. Obbligo d'iscrizione al registro di commercio; è consigliabile la stipula di un contratto di società scritto. Svantaggio: tutti i soci rispondono con l'intero patrimonio, anche quello privato.
- Società a garanzia limitata
Adatta per piccole e medie case editrici; capitale minimo necessario CHF 20'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio. Vantaggio: la responsabilità è limitata all'ammontare del capitale della Sagl.
- Società anonima
Adatta per medie e grandi case editrici; capitale minimo necessario CHF 100'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio; oneri fiscali più elevati. Vantaggio: la responsabilità è limitata al capitale azionario.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad un notaio o al registro di commercio.
- Ditta individuale
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Quali sono i compiti di un editore?
Gli editori e gli autori (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano un contratto d'edizione originale. In virtù dell’accordo, l’editore si impegna a gestire a proprie spese e a proprio rischio tutte le opere affidategli in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. A questo scopo l’editore deve ad esempio:
- produrre e diffondere spartiti dell’opera («diritto d‘edizione propriamente detto»);
- cercare una casa discografica che pubblichi l’opera su un supporto sonoro;
- cercare un produttore che utilizzi l’opera per una produzione di film;
- cercare un interprete che esegua l’opera;
- cercare un musicista che operi un arrangiamento dell’opera.
In poche parole, l’editore è il manager di un’opera. La casa editrice e l’azienda discografica non sono la stessa cosa. La casa editrice deve cercare un’azienda discografica che produca l’opera e che la pubblichi. Molte aziende discografiche dispongono anche di sezioni editoriali proprie e, per ragioni economiche, assumono quindi entrambe le funzioni.
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Di che cosa devo tener conto nella scelta del nome della casa editrice (ditta)?
Innanzitutto valgono le regole sulla costituzione di una ragione sociale contemplate nel Codice delle Obbligazioni (art. 944) che sono diverse a seconda della forma giuridica scelta. Il nome non deve poter essere confuso con quello di un'azienda già esistente. Per questo motivo, prima di scegliere definitivamente il nome della casa editrice, le raccomandiamo di contattare la divisione Editori della SUISA. Il diritto commerciale tutela il nome della ditta non appena il contratto è registrato presso il registro di commercio. Inoltre per legge sussiste la protezione contro la concorrenza sleale a favore della persona che è in grado di provare che è stata la prima ad utilizzare tale nome. È altresì consigliabile depositare il nome come marchio presso l’Istituto della Proprietà Intellettuale, in Svizzera ed eventualmente a livello internazionale.
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
- Contratti d'edizione
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Tra quali tipi di contratti d'edizione è necessario distinguere?
Nella gestione dei diritti d'autore si distinguono i seguenti contratti d'edizione:
- Contratto d'edizione (originale)
- Contratto di coedizione
- Contratto di subedizione
- Contratto di sub-subedizione
- Contratto generale
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Cos'è un contratto d'edizione (originale)?
La casa editrice e l'autore (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano il contratto d'edizione originale. In virtù dell'accordo la casa editrice si impegna a diffondere l'opera entro un termine ragionevole e a versare all'autore a questo titolo un'equa indennità. In linea generale il contratto è valevole per un periodo indeterminato, al massimo tuttavia fino alla scadenza del termine di protezione, vale a dire 70 anni dopo la scomparsa dell'autore.La SUISA riconosce esclusivamente contratti d'edizione originale della durata minima di cinque anni.
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Cosa disciplina un contratto d'edizione?
Il contratto d'edizione originale deve disciplinare almeno i seguenti punti:
1) Nome e indirizzo delle parti contraenti
2) Titolo dell'opera, nominativi di tutti gli autori
Di regola il contratto fa riferimento ad un'opera oppure ad una serie di opere, per esempio tutte le composizioni di un album. L'accordo oppure l'appendice devono stabilire chiaramente chi partecipa, e con quale percentuale, a quale titolo musicale. Nel contratto o nell'appendice al contratto devono essere contenute le seguenti informazioni:- Titolo dell'opera
- Nome e cognome di tutti i compositori
- Nome e cognome di tutti i parolieri
- Nome e cognome di tutti gli arrangiatori
3) Cessione di diritti
Generalmente mediante un contratto d'edizione l'autore trasferisce all'editore i seguenti diritti:- Diritto grafico: l'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito oppure a stampare il testo.
- Diritti SUISA: qui si tratta degli stessi diritti ceduti dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di tutela, che comprendono tra l'altro i diritti di esecuzione e di emissione oppure i diritti meccanici di riproduzione. La concessione del diritto all'editore avviene quindi «ai fini della gestione comune attraverso la SUISA».
- Ulteriori diritti d'utilizzazione: qui si tratta di tutti i diritti che non rientrano né nel diritto grafico né nel diritto SUISA, vale a dire in particolar modo il diritto d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. L'editore è quindi autorizzato a permettere a terzi, dietro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).
4) Obblighi dell'editore
Generalmente mediante un contratto d'edizione l'editore deve adempiere ai seguenti obblighi:- Obbligo di pubblicazione
- Promozione dell'opera per l'intera durata della cessione dei diritti
- Menzione del nome dell'autore in occasione di ogni pubblicazione
- Obbligo d'informazione
5) Indennità
Gli introiti provenienti dalla fruizione di un'opera vengono in genere ripartiti nella maniera seguente:- Diritto grafico oppure diritto d'edizione: l'autore riceve tra il 10% e il 15% del prezzo di vendita al dettaglio.
- Diritti SUISA: la ripartizione viene effettuata dalla SUISA e le parti si basano sulle disposizioni del regolamento di ripartizione. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
- Diritto di riproduzione: l'editore riceve il 40%, questa quota arriva al 50% nel caso in cui egli si assuma i costi per la produzione del supporto audiovisivo o sonoro. La parte dell'autore ammonta quindi risp. al 60% o al 50%.
- Diritto di esecuzione e di emissione: all'editore spetta il 35%, all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio. - Ulteriori diritti d'utilizzazione: le entrate provenienti da altre utilizzazioni, come l'utilizzazione pubblicitaria, vengono generalmente ripartite pariteticamente tra autore ed editore.
6) Durata contrattuale
L'inizio della validità del contratto dev'essere fissata sempre al 1° gennaio, anche se il contratto viene stipulato in data diversa. La fine del contratto deve essere concordata per il 31 dicembre.
La durata del contratto disciplina il periodo della cessione di diritto durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. La durata del contratto può essere concordata liberamente tra le parti contraenti. Spesso il contratto viene stipulato «per la durata del termine della protezione legale», vale a dire fino a 70 anni dopo la scomparsa dell'(ultimo) autore. Questa è la durata massima della cessione dei diritti. La durata minima fissata dalla SUISA è di 5 anni.
7) Territorio contrattuale
I diritti d'edizione vengono ceduti in tutto il mondo oppure su un territorio circoscritto. L'editore deve assicurare la gestione delle opere per tutto il territorio concordato. Dato che però molte case editrici non hanno filiali in altri paesi, sono autorizzate ad affidare a cosiddetti subeditori all'estero il mandato di gestione dei diritti sull'opera. Poiché però in questo caso vi è un terzo partecipante a beneficiare degli introiti dell'editore, la quota dell'autore si riduce.
8) Clausola di fallimento
La seguente clausola fallimentare dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione:
«Se l'editore dichiara il fallimento, se è l'oggetto di un concordato con abbandono dell'attivo o se viene pignorato senza esito, il suddetto contratto si estingue e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore.»
9) Clausola del foro competente
La seguente clausola di attribuzione della competenza dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione: «Il foro competente esclusivo è la sede/domicilio della parte convenuta.» In caso di contestazione, la parte querelante deve pertanto sporgere querela nel domicilio del convenuto.
10) Luogo, data, firme di tutte le parti contraenti -
Cos'è un contratto di coedizione?
Un contratto di coedizione viene stipulato tra due case editrici, quando più autori partecipano all'opera e sono legati per contratto a diverse case editrici. Il contratto disciplina la ripartizione dei compiti; è ad esempio possibile che un editore si occupi della produzione e della pubblicazione di supporti sonori e l'altro della stampa e della pubblicazione delle partiture
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Cos'è un contratto di subedizione?
Il contratto di subedizione disciplina i rapporti tra l'editore originale e il subeditore che ha acquisito i diritti di subedizione di singole opere per un determinato territorio. La SUISA accetta solo contratti di subedizione di una durata minima di tre anni: alla scadenza, il contratto può essere prorogato.
Per i diritti di riproduzione va pattuita contrattualmente l'applicazione di una delle seguenti clausole:
- Fabbricazione: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori fabbricati nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo dove vengono venduti, oppure
- Vendita: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori venduti nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo in cui sono stati fabbricati.
Gli editori svizzeri devono notificare le cessioni a subeditori stranieri e l'acquisizione di diritti di subedizione mediante il formulario di dichiarazione d'opera e spedire il contratto di subedizione o una copia dello stesso insieme alla dichiarazione alla SUISA.
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Cos'è un contratto generale?
Contrariamente al contratto di subedizione, valevole per singole opere, il contratto generale disciplina la cessione dei diritti di subedizione di tutte le opere di una casa editrice, il cosiddetto catalogo d'edizione. Il contratto generale include sia tutte le opere edite alla sottoscrizione del contratto sia opere acquisite successivamente dall'editore originale.
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Quali sono le scadenze determinanti per l'entrata in vigore e la cessazione di un contratto di subedizione?
Per la SUISA vale quale inizio del contratto il 1° gennaio e quale fine del contratto il 31 dicembre. Qualora nel contratto venga indicata un'altra data, per la SUISA vale come inizio il 1° gennaio precedente, e per la cessazione il 31 dicembre successivo, al giorno indicato dal contratto.
Particolari disposizioni del regolamento di ripartizione della SUISA disciplinano il momento del trasferimento dei diritti di subedizione da una casa editrice all'altra.



