- Internet, MP3, masterizzazione di CD
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Con l'indennità sui supporti vergini i diritti d'autore vengono compensati in maniera forfettaria. Nell’epoca attuale dei sistemi di contabilizzazione digitali (DRMS) questo metodo è ancora al passo con i tempi?
Sì, almeno fino a quando le tecnologie di contabilizzazione digitali non potranno essere estese a tutte le zone. Esistono oggi diversi sistemi di questo genere che tuttavia, a causa degli elevati costi e della presenza di una molteplicità di sistemi non compatibili, non hanno preso piede. Per questo motivo nei prossimi anni la maggior parte delle copie private non potrà essere rilevata dai DRMS (masterizzazioni off-line da CD, registrazioni di emissioni, download di file musicali da offerte senza controllo di accesso).
Un rilevamento completo della copia privata è una questione delicata anche per quanto riguarda la protezione della personalità e dei dati. Molte domande restano irrisolte. Anche per questo motivo il legislatore ha deciso di evitare ingerenze nella sfera privata di ogni singola persona e di autorizzare la copia privata.
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Perchè devono essere corrisposte indennità sui diritti d’autore per tutti i CD vergini?
La copia privata è permessa. Sui CD vergini è possibile salvare sia dati personali che musica. È impossibile controllare con esattezza chi copia cosa. Per questo motivo viene riscossa un'indennità anche sui supporti vergini destinati al salvataggio di dati (CD-R data). L’indennità da versare pari a 5 centesimi all'ora o per 525 MB di capacità di memoria è infatti di gran lunga inferiore rispetto a quella per un supporto vergine per copiare musica (Audio-CD R) o un'audiocassetta che ammonta a 33 centesimi all'ora o per 525 MB. Nel fissare l’ammontare della tariffa è stato preso in considerazione il fatto che possono essere impiegati per il salvataggio di dati.
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Perchè la SUISA reclama il pagamento delle indennità sui diritti d’autore per i lettori MP3?
Con l’acquisto di un CD o di musica in Internet, i diritti per la copia privata non sono compensati, anche perché non è necessario, dato che la legge autorizza la copia privata. Chi voglia produrre copie da file musicali di CD o da Internet può farlo senza alcuna limitazione nell’ambito della propria cerchia privata. La legge prevede infatti il pagamento di un’indennità sui supporti vergini (CD, DVD, lettori MP3, ecc.) che tuttavia è dovuta dal produttore o importatore dei supporti vergini (non dall’utente privato). Il consumatore non deve mai pagare le indennità sui diritti d'autore. Può tuttavia verificarsi che il produttore o l'importatore scarichino i loro costi sul consumatore.
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È consentito masterizzare da sé un CD o un DVD?
È consentito se:
- si masterizza un CD o DVD esclusivamente per un uso personale oppure
- si masterizza un CD o DVD per regalarlo ad parente o ad un amico stretto.
Non è consentito se:
- si masterizza un CD o DVD a scopo di vendita e non dispone di un'autorizzazione ad hoc dell'azienda discografica né di una relativa licenza della SUISA oppure
- si masterizza un CD o DVD per regalarlo a persone che non fanno parte della cerchia dei parenti e degli amici più stretti.
La legge sul diritto d'autore parla di un'utilizzazione consentita delle opere «nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici». Secondo la prassi giuridica e la letteratura, questa cerchia è definita in modo molto rigoroso.
È quindi consentito masterizzare un CD o un DVD solo nella misura in cui sia un privato a farlo personalmente, non tuttavia nel caso in cui la produzione avvenga in una fabbrica di produzione di CD o dietro pagamento. Chi masterizza dei CD o DVD, deve sempre tener presente che in questo modo danneggia non solo l'industria discografica, ma anche gli autori e gli interpreti. -
Cos'è la «music-on-demand»?
Se vengono offerti interi brani musicali (perlopiù dietro pagamento) (MOD, music-on-demand) oppure interi video (video-on-demand) per la fruizione individuale, i contratti vengono negoziati individualmente con l'offerente. Nel campo audio i contratti si basano su direttive negoziate con l'industria dei supporti sonori. Attualmente l'indennità da versare ammonta all'8% del fatturato, tuttavia almeno CHF 0.10 per utilizzazione (download o ascolto) per ciò che riguarda i brani che non durano più di 4 minuti.
Per i formulari, le tariffe e le licenze nonché ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Svizzera tedesca e Ticino:
SUISA Zurigo, Frank Dietiker, + 41 44 485 66 66Svizzera romanda:
SUISA Losanna, Olivier Mottier, +41 21 614 32 32 -
Cosa sono le «utilizzazioni broadcasting»?
Le utilizzazioni broadcasting sono (di regola) trasmissioni in diretta di manifestazioni musicali o eventi, diffusi «live» su Internet oppure programmi radiofonici o televisivi che le emittenti diffondono via Internet. Siamo quindi in presenza di utilizzazioni di musica sulle pagine web in Internet paragonabili a delle emissioni.
L'indennità da corrispondere a questo titolo viene calcolata in base alla tariffa concernente il diritto d'emissione (TC S) e rappresenta una percentuale degli introiti o costi dell'utilizzazione. Quali introiti vengono considerati tutti i versamenti effettuati a favore dei gestori dell'offerta broadcasting (sponsoring, bartering, pubblicità, canoni d'abbonamento o d'accesso). Per costi s'intendono l'insieme delle spese legate all'utilizzazione della musica (p. es. costi degli apparecchi di registrazione, dell'occupazione della memoria nel server, le persone partecipanti allo svolgimento dell'«emissione»).
Se le emissioni non sono diffuse dal vivo, bensì in differita, si tratta di un'offerta su richiesta (on demand).Per i formulari, le tariffe e le licenze nonché ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Svizzera tedesca e Ticino:
SUISA Zurigo, Frank Dietiker, +41 44 485 66 66Svizzera romanda:
SUISA Losanna, Fabrice Mascello, +41 21 614 32 32 -
Com'è disciplinata l'utilizzazione della musica su Internet in relazione alla pubblicità o alla presentazione di prodotti?
Quando la musica viene abbinata a delle immagini o ad altri contenuti (sincronizzazione di una traccia sonora e una traccia d'immagine/sequenza d'immagine), è necessario richiedere in primo luogo i diritti di sincronizzazione presso l'avente diritto.
La SUISA calcola l'indennità sui diritti d'autore in base alla tariffa VN. Suddetta tariffa disciplina il diritto di fabbricazione per i supporti audiovisivi e dal 2008 consente anche, a determinate condizioni, di retribuire con un forfait le licenze per la messa a disposizione della musica in Internet.
Per i formulari, le tariffe e le licenze nonché ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Svizzera tedesca e Ticino
SUISA Zürich, Frank Dietiker, +41 44 485 66 66Svizzera romanda
SUISA Losanna, Olivier Mottier, +41 21 614 32 32 -
A quanto ammonta l’indennità da corrispondere per la pubblicazione di sound-samples in Internet?
I sound-samples sono dei brevi saggi sonori di singoli brani musicali, pubblicati in Internet ad esempio per promuovere un catalogo di CD, sul sito web di una band o per la presentazione di manifestazioni, di gruppi musicali ecc. Si tratta generalmente di file puramente musicali gratuitamente a disposizione nel sito.
Se i sound-samples vengono offerti a scopi promozionali, in generale le indennità sui diritti d'autore devono essere corrisposte forfettariamente. I forfait ammontano attualmente a 100 franchi (IVA esclusa) per trimestre, oppure a 50 franchi (IVA esclusa) se nell'arco del trimestre vengono inseriti nel server al massimo 20 nuovi samples.
Per i formulari, le tariffe e le licenze nonché ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Svizzera tedesca e Ticino
SUISA Zurigo, Roger von Rotz, +41 44 485 66 66Svizzera romanda
SUISA Losanna, Olivier Mottier, +41 21 614 32 32 -
Il download di brani musicali da offerte P2P (circuiti di scambio) è consentito?
Conformemente all'opinione unanime e alla prassi giudiziaria, l'upload, vale a dire l'offerta on line di opere protette, è permesso solo previa approvazione degli aventi diritto (gli autori, gli editori o le loro società di gestione, i produttori di supporti sonori). I partecipanti ai circuiti di scambio che non richiedono tale consenso agiscono in maniera illegale. Secondo la stragrande maggioranza delle opinioni, il download privato in Svizzera è permesso anche senza l'approvazione degli aventi diritto, anche se l'offerta stessa è illegale. In merito non vi è tuttavia ancora alcuna sentenza giudiziaria; non è pertanto possibile rispondere al quesito in maniera definitiva (in Germania ad esempio scaricare le offerte «palesemente» illegali è proibito).
Nella pratica la questione si presenta raramente in questa forma. Poiché chi utilizza per il download uno dei più recenti sistemi P2P offre automaticamente on line i brani musicali registrati sul proprio disco fisso. Agisce quindi illegalmente ed è passibile di pena se non dispone dei diritti necessari. E indipendentemente da questo, è probabile che le offerte P2P siano una delle cause del crollo delle vendite di supporti sonori di cui vivono non solo gli autori e gli interpreti. Chi sfrutta offerte P2P danneggia quindi proprio gli artisti che gli stanno a cuore.
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Chi è responsabile per l’utilizzazione della musica su Internet?
È innanzitutto l’offerente ad esserne responsabile, vale a dire la persona fisica o giuridica che colloca un brano protetto su di un server Internet rendendolo così accessibile al pubblico. In qualità di gestore del sito web è quindi anche responsabile del suo contenuto ed è tenuto a richiedere le licenze necessarie. In secondo luogo è anche il provider ad essere rispettivamente responsabile e perseguibile dalla legge.
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Dev’essere versata un’indennità anche se l’offerta in Internet è gratuita?
Sì. Fondamentalmente non ha alcuna importanza se l’utilizzo della musica su Internet è di carattere commerciale o meno.
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In che modo la SUISA calcola l'indennità per l'utilizzazione delle opere musicali su Internet?
L'utilizzazione delle opere musicali su Internet non si distingue fondamentalmente da tutte le altre utilizzazioni. Per questo motivo le tariffe SUISA già esistenti vengono applicate analogicamente per il calcolo dell'indennità.
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Tra quali tipi di fruizione bisogna distinguere nell’ambito dell’utilizzazione della musica via Internet?
Si distinguono tra i seguenti procedimenti di utilizzazione:
- memorizzazione delle opere musicali in un server (upload)
- messa a disposizione delle opere musicali via Internet;
- scaricamento delle opere musicali da Internet (download)
L'Internet non è un campo non soggetto alla legge. La legge sul diritto d’autore disciplina chiaramente tutte le utilizzazioni. Un esempio: la memorizzazione di un brano musicale su un server non rappresenta altro che una riproduzione (elettronica) del suddetto.
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Posso pubblicare le mie composizioni per mezzo di file MP3 su Internet?
Sì. Se è autore/-trice della musica e del testo di un’opera musicale, spetta esclusivamente a lei decidere in merito all’utilizzo della creazione in questione. Nel caso in cui abbia già ceduto una parte dei suoi diritti d’autore, deve tener conto di quanto segue:
- Se è già membro della SUISA, la pubblicazione su Internet può avvenire esclusivamente sulla sua home page per poter rimanere esente dall’obbligo di indennità. Se la pubblicazione ha luogo su un’altra pagina web come «MP3.com», è il proprietario di quel sito a dover richiedere una licenza e a pagare la corrispondente indennità.
- Se ha già un contratto di edizione o un contratto di produzione, significa che ha già ceduto certi diritti di utilizzazione all’editore o alla casa discografica. Se pubblica su Internet i brani che sono oggetto del contratto senza l’autorizzazione dell’editore o della casa discografica, lei viola il contratto stipulato con quest’ultimi.
- Generalità
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Devo pagare un compenso anche quando i musicisti suonano le proprie composizioni?
Sì. Se l'interprete è anche compositore, paroliere o arrangiatore (autore) e membro della SUISA, egli ha ceduto i suoi diritti d'autore alla SUISA ai fini della riscossione delle indennità sui diritti d'autore per suo conto. Ciò significa che non detiene più tali diritti e che quindi non può regolare i conti con l'organizzatore.
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Quale organizzatore, quando devo pagare un'indennità sui diritti d'autore?
Devo pagare un'indennità sui diritti d'autore, se
- non abbiamo richiesto alcun biglietto d’ingresso
- la manifestazione non aveva intento commerciale oppure
- la manifestazione è stata deficitaria?
Sì. Il successo economico di una manifestazione è un fatto che riguarda solo l'organizzatore. Le indennità sui diritti d'autore sono costi fissi come ad esempio le bibite o l'illuminazione ecc. che devono essere pagati indipendentemente dall'esito finanziario di una manifestazione.
Devo pagare un'indennità sui diritti d'autore, se- si trattava di una manifestazione di carattere privato oppure
- si trattava di una manifestazione di tipo associativo, non aperta a tutti?
Per le manifestazioni di carattere privato non è necessario richiedere autorizzazioni né versare indennità. Il diritto d'autore definisce tuttavia l'utilizzazione a fini privati in maniera molto stretta e vale solo per una persona che utilizza la musica nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, come parenti ed amici (articolo 19, cpv. 1, lettera a della legge sul diritto d'autore). Ne consegue che le manifestazioni nell'ambito di locali, associazioni, aziende, unità militari ecc. non vengono considerate private, anche se non sono aperte a tutti.
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Cosa succede se non dichiaro una manifestazione e se non verso le indennità?
Se lei non dichiara una manifestazione e/o non paga le indennità, la SUISA può procedere legalmente nei suoi confronti. Può inoltre esigere un supplemento del 100% qualora lei non dichiari una manifestazione nemmeno dopo un sollecito. Se il rifiuto di pagamento è reiterato, la SUISA può pronunciare un divieto di musica e proibirle l'utilizzo della musica in pubblico.
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I musicisti ricevono un ingaggio; perché devo versare anche un'indennità alla SUISA?
Gli interpreti ricevono un compenso per la loro esibizione. Ma ciò non indennizza il lavoro creativo degli autori né i diritti d'esecuzione sulle loro opere. Dal punto di vista giuridico, gli interpreti e i compositori sono due categorie di persone diverse, che possono, ma non devono necessariamente essere identiche. In ogni caso, ognuna di queste persone indipendenti ha diritto a ricevere del denaro: l'autore per le indennità sui diritti d'autore e l'interprete per l'ingaggio.
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Devo inoltrare anche gli elenchi del repertorio di artisti che non sono membri della SUISA?
Sì. Deve inoltrare alla SUISA un elenco del repertorio per tutti gli artisti. La SUISA deve infatti riscuotere anche l'indennità per gli autori che sono associati ad una società di gestione straniera. Se l'autore non ha ceduto i suoi diritti a nessuna società, lei è tenuto ad indennizzarlo individualmente. Non esiste alcun obbligo di corresponsione di indennità per le opere eseguite in versione non arrangiata se l'autore è scomparso da 70 anni o più.
La SUISA richiede un elenco delle opere eseguite per tutti i concerti, anche se il cliente ritiene che il repertorio contenga esclusivamente opere non protette. Per l'organizzatore è praticamente impossibile valutare un programma completo in base a tutti i criteri rilevanti.
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I musicisti suonano solo musica non protetta. È comunque necessario che io corrisponda un'indennità?
No. Deve tuttavia in ogni caso inviare alla SUISA il programma dettagliato e completo di tutte le opere. Se i musicisti hanno utilizzato esclusivamente della musica non protetta, chiaramente lei non deve pagare niente.
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I musicisti suonano solo musica di autori stranieri. È comunque necessario che io corrisponda un'indennità?
La SUISA ha stipulato dei cosiddetti contratti di rappresentanza reciproca con oltre 100 società consorelle estere. Per questo motivo, in Svizzera è tenuta ad incassare e a trasmettere anche le indennità destinate agli autori stranieri.
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Nel prezzo d'acquisto della videocassetta o del DVD è già compresa l'indennità di noleggio?
No. Nel prezzo d'acquisto di una videocassetta o di un DVD non può assolutamente essere compresa l'indennità di noleggio, visto che in virtù della legge sul diritto d'autore (articolo 13, cpv. 3 LDA) tale compenso può essere rivendicato soltanto dalle società di gestione. Il prezzo più elevato delle cassette a noleggio è inteso come risarcimento per l'esclusività di cui godono i film finché dopo un determinato periodo vengono diffusi alla (libera) televisione.
- Generalità sulle indennità della SUISA
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A quanto ammonta l'indennità che devo pagare per poter utilizzare della musica in pubblico?
L'ammontare dell'indennità dipende dal tipo di utilizzazione. L'indennità per l'utilizzazione della musica ad un concerto è ad esempio più alta rispetto a quella per la musica di sottofondo in un negozio. Il ruolo ricoperto dalla musica nei due contesti è infatti diverso: mentre in occasione di un concerto il pubblico si riunisce appositamente per sentire la musica, la musica di sottofondo che accompagna lo shopping svolge una funzione secondaria. Le indennità da versare per i singoli generi di utilizzazione sono disciplinate nelle diverse tariffe.
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Quali fattori influenzano l'ammontare di una tariffa?
Le tariffe delle cinque società di gestione svizzere devono attenersi al principio di equità fissato nella legge sul diritto d'autore. Per questo motivo nel fissare l'ammontare per l'utilizzazione della musica, la SUISA tiene tra l'altro conto dei seguenti fattori:
- il prodotto realizzato mediante l'utilizzazione o in via subordinata dei relativi costi,
- il genere e il numero delle opere utilizzate e
- il rapporto tra opere protette e non protette.
Fondamentalmente l'indennità sui diritti d'autore non deve superare il 10% del prodotto (ad esempio introiti degli ingressi), oppure delle spese (come l'ingaggio).
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Come vengono approntate le tariffe della SUISA?
Conformemente alla legge sul diritto d'autore, tutte le società di gestione svizzere devono allestire delle tariffe per la riscossione delle loro indennità. Tali tariffe vengono negoziate con le associazioni che rappresentano gli utenti. La Commissione arbitrale federale, di composizione paritetica e i cui membri vengono eletti dal Consiglio federale, approva le tariffe che vengono poi pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. In questo modo viene garantito che i tassi tariffari non siano abusivi.
- Dichiarazione di una manifestazione
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Quando devo dichiarare una manifestazione musicale?
La dichiarazione è necessaria per qualsiasi utilizzazione che esula dalla sfera privata. Se la musica viene utilizzata nella stretta cerchia famigliare o di amici, come per esempio in occasione di una festa di compleanno o matrimonio, non c'è bisogno di un'autorizzazione. Non appena tuttavia utilizza la musica al di fuori dell'ambito privato, è necessario che dichiari la sua manifestazione e che ottenga l'autorizzazione della SUISA.
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Chi deve richiedere l'autorizzazione per l'utilizzazione pubblica della musica?
La richiesta d'autorizzazione è compito dell'organizzatore. L'organizzatore è colui che è responsabile dell'utilizzazione della musica, per esempio il proprietario o il gestore di una discoteca, un emittente radio o televisivo o un'associazione che organizza una festa.
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Per quale motivo non sono i musicisti stessi a dover dichiarare la manifestazione e a corrispondere l'indennità?
Poiché essi sono stati semplicemente ingaggiati e si esibiscono, vale a dire che forniscono una prestazione di servizio dietro pagamento di un ingaggio; non sono gli organizzatori della manifestazione.
- Informazioni sui concerti e produzioni musicali analoghe (Tariffa comune K)
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Come devo procedere per poter organizzare un concerto?
Per ogni esecuzione pubblica di musica protetta in base al diritto d'autore, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione della SUISA.
A questo scopo può richiedere alla SUISA i formulari necessari.
Essi dovranno essere inviati a quest'ultima entro dieci giorni dal concerto. Per poter calcolare e ripartire l'indennità sui diritti d'autore in maniera corretta, la SUISA necessita di una lista dettagliata di tutte le opere eseguite nonché un rendiconto degli introiti realizzati e delle spese.
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In quali casi una manifestazione viene conteggiata in base alla TC Ka/Kb, in quali altri in base alla TC Hb?
L'indennità viene calcolata secondo la tariffa comune Ka/Kb se il pubblico si raduna con lo scopo principale di ascoltare della musica. Costituiscono delle eccezioni fuoriprogramma concertistici o di carattere concertistico della durata inferiore di un'ora: se tali fuoriprogramma si ripetono più volte nell'arco di una giornata, vale la loro durata complessiva. Nella misura in cui essi sono integrati in manifestazioni danzanti o ricreative, vengono conteggiati secondo la TC Hb.
Il conteggio in base alla TC Ka/Kb o TC H non può essere suddivisa unicamente in base agli interpreti che si esibiscono, dato che la loro popolarità (e come conseguenza la loro attrattiva) cambia sempre più rapidamente. Ai fini della classificazione tariffaria, la SUISA tiene tra l'altro conto di altri criteri quali il prezzo d'ingresso, lo spazio del locale di concerto, il tipo di pubblicità e l'ammontare di altre spese.
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Posso concordare un'indennità forfettaria annua per i concerti?
No. L'indennità viene calcolata per concerto sotto forma di una percentuale degli introiti o dei costi derivanti dall'utilizzazione della musica. Questo permette di tener conto in maniera equa delle condizioni finanziarie di ogni manifestazione.
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Perché l'indennità dei concerti viene talvolta calcolata sulla base dei costi?
Normalmente la SUISA calcola l'indennità basandosi sugli introiti. Solo in questi casi eccezionali, la base di calcolo è costituita dai costi di utilizzazione della musica:
- spettacoli di beneficenza, i cui introiti eccedenti sono destinati a persone bisognose;
- allorquando gli introiti non siano accertabili;
- allorquando il cliente preveda in anticipo di coprire i costi parzialmente o completamente con i propri mezzi.
- Informazioni sulle esecuzioni musicali in occasione di manifestazioni danzanti e ricreative al di fuori dell'industria alberghiera (discoteche, feste organizzate da società e aziende ecc. / Tariffa comune Hb)
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Per quale motivo una festa aziendale non rientra nella categoria delle manifestazioni private?
Ai sensi della legge sul diritto d'autore, le manifestazioni private sono le feste di compleanno, i matrimoni e feste simili che si svolgono nell'ambito della famiglia e degli amici.
Le feste aziendali o di società non rientrano in questa categoria e per questo motivo l'utilizzazione di musica è soggetta al pagamento di indennità. -
Come vengono ripartite le indennità sui diritti d'autore nella TC Hb?
Se la SUISA riceve un elenco del programma, il denaro viene ripartito fra gli autori delle opere ivi figuranti. Nei casi in cui la SUISA non richiede l'inoltro dei programmi perché ciò comporterebbe dei costi troppo elevati, il denaro viene ripartito in maniera forfettaria. In questo caso la SUISA tiene conto del repertorio di base, delle hit-parade e anche dei programmi d'emissione.
- Informazioni sulla musica nell'industria alberghiera (Tariffa comune H)
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Devo pagare un'indennità sui diritti d'autore anche quando non faccio pagare l'ingresso e i musicisti non ricevono alcun ingaggio?
Sì, chi esegue musica pubblicamente, deve sempre pagare l'indennità sui diritti d'autore, a prescindere dal fatto che venga riscosso l'ingresso e/o che gli artisti ricevano un ingaggio. Sono escluse le manifestazioni nell'ambito privato quali i matrimoni o le feste di compleanno.
Se l'ingresso è gratuito, l'indennità sui diritti d'autore è meno cara. La tariffa TC H elenca in maniera dettagliata le diverse indennità.
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Cosa viene considerato come manifestazione a carattere privato?
In linea di massima vengono considerate quali manifestazioni private (cerchia chiusa) solo feste di compleanno e matrimoni, dato che la SUISA parte dal presupposto che vi partecipino esclusivamente parenti e amici stretti. Per tutte le altre manifestazioni essa suppone che tra la maggior parte delle persone esista un rapporto meno stretto.
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Come vengono conteggiati i concerti nell'industria alberghiera?
I concerti o le produzioni analoghe nell'industria alberghiera sono soggette alla TC K (Tariffa comune K).
- Informazioni sulla musica di sottofondo (Tariffa comune 3a)
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Cos'è la musica di sottofondo?
La musica di sottofondo ha una mera funzione d'accompagnamento, complementare o marginale. Viene impiegata soprattutto nei negozi, ristoranti, sale d'aspetto, locali di lavoro ecc. oppure per l'attesa musicale telefonica.
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Come determina la SUISA il prezzo per la musica di sottofondo?
L'indennità viene calcolata secondo la superficie sulla quale le emissioni o le esecuzioni sono acusticamente o visivamente percepibili. Per ciò che concerne la «music on hold» ci si basa sul numero delle linee d'ufficio.
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Chi incassa le indennità per la musica di sottofondo?
Per conto delle società di gestione, la Billag percepisce l'indennità sui diritti d'autore per la musica di sottofondo insieme ad una tassa per la ricezione commerciale di emissioni. La SUISA funge da punto d'incasso per tutti quegli esercizi che trasmettono musica solo tramite supporti sonori o audiovisivi e pertanto non devono pagare alla Billag nessuna tassa per la ricezione commerciale di emissioni. Se tali esercizi invece, da una parte ricevono delle emissioni e dall'altra trasmettono dei supporti sonori o audiovisivi, devono altresì corrispondere l'indennità alla Billag.
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Devo inoltrare un elenco della musica di sottofondo?
In linea di massima la SUISA rinuncia all'elenco del programma, a meno che nell'autorizzazione non sia espressamente richiesto.
- Informazioni sulla produzione di supporti sonori (Tariffa PI)
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Ho bisogno dell'autorizzazione della SUISA per produrre dei supporti sonori?
Sì. Se desidera (far) registrare opere musicali (ancora) protette dal diritto d'autore, deve richiedere previamente il consenso all'autore o agli autori. In Svizzera e nel Principato di Liechtenstein le opere musicali sono protette fino a 70 anni dopo la scomparsa dell'autore.
Praticamente tutti gli autori svizzeri e stranieri hanno affidato la gestione dei loro diritti d'autore in Svizzera e nel Principato di Liechtenstein alla SUISA. Quest'ultima rilascia, per conto dell'autore, l'autorizzazione per registrare un'opera dietro pagamento di un'indennità sui diritti d'autore che poi trasmette all'avente diritto. Per questo motivo lei deve sempre informare la SUISA se desidera (far) produrre dei supporti sonori. -
Come devo procedere se desidero (far) produrre un supporto sonoro?
Scarichi dal nostro sito il formulario di «richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» e lo spedisca debitamente compilato alla SUISA. Tenga presente che il formulario deve pervenire alla SUISA almeno 10 giorni prima della registrazione. Dopodiché la SUISA accorda alla fabbrica incaricata dello stampaggio il permesso di produrre il supporto sonoro. Senza di esso, la fabbrica non è autorizzata a procedere alla produzione.
Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori
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Come devo procedere se desidero registrare della musica estratta da un supporto sonoro già esistente?
Innanzitutto deve richiedere l'autorizzazione dell'azienda discografica che ha i diritti sulla registrazione. In secondo luogo deve dichiarare la produzione del supporto sonoro alla SUISA richiedendo così l'autorizzazione alla riproduzione delle composizioni. Alla sua «richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» deve allegare l'autorizzazione dell'azienda discografica.
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Come devo procedere se desidero registrare della musica a scopi pubblicitari?
Per utilizzare la musica a scopi pubblicitari, deve disporre dell'esplicita autorizzazione degli autori o del loro editore. La SUISA trasmette la sua richiesta a chi di dovere. Siccome tale procedimento richiede spesso molto tempo, la SUISA, dopo aver ricevuto il formulario di dichiarazione, l'avverte che lei non è autorizzato a produrre alcun supporto sonoro finché non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta. L'autore e l'editore, in cambio della suddetta, richiedere un compenso che lei dovrà pagare in aggiunta all'indennità sui diritti d'autore che incassa la SUISA.
- Informazioni sulla musica nel settore audiovisivo (Tariffe VI / VN)
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Chi deve richiedere l'autorizzazione per la sonorizzazione e la proiezione di film?
- Per quanto riguarda la sonorizzazione, è compito del produttore di un supporto sonoro e del suo mandante richiedere l'autorizzazione alla SUISA. Entrambi sono solidalmente responsabili delle indennità sui diritti d'autore.
- Per quanto riguarda la proiezione, è compito dell'organizzatore della proiezione
richiedere l'autorizzazione. Questo vale in particolare anche per i supporti audiovisivi messi a disposizione di aziende svizzere o del Liechtenstein dai loro partner stranieri e dalle loro società madri o società consorelle.
Tariffa VN e Tariffa VI.
- Per quanto riguarda la sonorizzazione, è compito del produttore di un supporto sonoro e del suo mandante richiedere l'autorizzazione alla SUISA. Entrambi sono solidalmente responsabili delle indennità sui diritti d'autore.
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Ho bisogno dell'autorizzazione degli aventi diritto per registrare della musica protetta dal diritto d'autore su supporto audiovisivo?
Sì. In occasione della registrazione su supporti audiovisivi, la musica viene abbinata ad altre opere (immagini, dialoghi ecc.) o utilizzata per altri scopi (pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni) che possono essere in contraddizione con le idee o intenzioni dell'autore della musica. Al fine di proteggere il suo diritto morale, la SUISA rilascia l'autorizzazione concernente la registrazione soltanto dopo aver interpellato l'avente diritto e aver ottenuto il suo espresso consenso.Tale consenso può essere rifiutato senza che ne vengano indicati i motivi.
Lei può registrare musica protetta in base al diritto d'autore su supporti audiovisivi soltanto con il consenso dell'autore o dell'avente diritto. In mancanza di questo consenso, la riproduzione, l'emissione o l'esecuzione pubblica di supporti audiovisivi di questo genere non sono ammesse. Necessita quindi di questa autorizzazione per le registrazioni di film con musica:
- se le sonorizza o le riproduce non solo per l'uso privato oppure
- se la proiezione delle suddette avviene all'infuori della stretta cerchia di famigliari e amici.
Attenzione: ha bisogno dell'autorizzazione anche per le proiezioni in occasione di feste aziendali e di società, per corsi d'istruzione, per i videosistemi degli hotel. L'autorizzazione va richiesta in anticipo.
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Chi mi rilascia l'autorizzazione a produrre o a proiettare supporti audiovisivi?
In Svizzera e nel Liechtenstein è la SUISA a rappresentare il repertorio mondiale della musica da film. All'estero, è necessario ottenere il consenso della società di gestione del paese dove intende produrre e/o proiettare il supporto audiovisivo.